Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24932 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15704-2011 proposto da:

D.V.S., in proprio e per conto dei coobbligati in solido

eredi germani del dante causa D.V.A., elettivamente

domiciliato in VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO ACETO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA

E FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 243/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. D.V.S. impugnava la cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento di Euro 4.171,80 a titolo di imposta di successione, maggiorata di sanzioni ed interessi, sostenendo che mancavano i riferimenti all’atto impositivo preliminare, le sanzioni erano state calcolate in modo spropositato e l’agenzia delle entrate era incorsa in decadenza. La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che, con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, era stato provato che l’avviso di liquidazione era stato ritualmente notificato al contribuente per il che, data la definitività dell’avviso stesso, il ricorso avverso la cartella era infondato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione D.V.S. affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza a norma dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 7 e art. 149 c.p.c.. Sostiene che l’avviso di ricevimento di cui ha fatto menzione la CTR per affermare che l’avviso di liquidazione era stato ritualmente notificato mancava della sottoscrizione del destinatario poichè recava la sola firma di tale Notte Annunziata nel rigo corrispondente al “delegato del comandante del corpo o reparto”. Si doveva considerare che, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 4 l’avviso di ricevimento ed i registri di consegna devono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Nel caso di specie non era indicata nell’avviso la qualifica di Notte Annunziata, che neppure faceva parte della famiglia di esso destinatario.

4. Con il secondo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia poichè dalla motivazione della sentenza non è dato evincere se la CTR abbia esaminato l’avviso di ricevimento al fine di valutare nella sua regolarità oppure si sia limitata a prendere atto del suo deposito.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva il collegio che è costante l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conferma Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012). Va considerato che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Cass. n. 14501 del 15/07/2016). Pertanto è rituale la notifica effettuata a mezzo posta in quanto, come accertato dalla CTR con valutazione in fatto, dall’avviso di ricevimento si evince che l’avviso di liquidazione è regolarmente pervenuto all’indirizzo del destinatario e tenuto conto che all’ufficiale postale non è richiesto alcun altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr Cass. n. 11708 del 27/05/2011).

7. Il secondo motivo rimane assorbito.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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