Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 912/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine accoglimento.

Fatto

1. Con sentenza n. 126/11/05, depositata il 4.11.05, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5, della controversia originata dal ricorso proposto da M.G. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo a maggiori imposte IRPEF ed ILOR per l’anno 1994.

2. La CTR, invero, pur ritenendo che il perfezionamento della conciliazione potesse, in concreto, avvenire solo in seguito all’integrale pagamento del dovuto, o con il pagamento della prima rata, seguito dalla prestazione di polizza fideiussoria a garanzia del residuo debito rateizzato, dichiarava, nondimeno, estinto il giudizio, ben potendo l’amministrazione procedere – a suo avviso – alla riscossione delle somme dovute sulla base del processo verbale di conciliazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3.

3. Per la cassazione della sentenza n. 126/11/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Rileva, infatti, l’amministrazione che, nel corso della controversia tributaria originata dal ricorso proposto da M. G. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo a maggiori imposte IRPEF ed ILOR per l’anno 1994, le parti addivenivano alla conciliazione della lite, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5. Per cui la CTP adita dichiarava, con sentenza, l’estinzione del giudizio. Senonchè, il contribuente, dopo aver pagato la prima rata, non provvedeva a versare le rate successive, nè prestava garanzia alcuna per il residuo debito rateizzato.

L’ufficio proponeva, pertanto, appello alla CTR del Friuli Venezia Giulia avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione, deducendo il mancato perfezionamento della conciliazione e chiedendo l’annullamento della sentenza di prime cure, nonchè l’emissione di una decisione di merito sul rapporto tributario controverso. Il giudice di appello confermava, per contro, l’impugnata sentenza.

1.2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendone la contraddittorietà e l’illogicità manifesta, laddove il giudice di appello, mentre riconosce che “il perfezionamento della conciliazione avverrà solo in seguito, con l’integrale pagamento del dovuto o con il pagamento della prima rata e la contestuale prestazione della garanzia fideiussoria a garanzia del residuo rateizzato”, perviene, poi, al rigetto dell’appello dell’Ufficio, ritenendo che, in ogni caso, ” il giudizio debba ormai ritenersi inderogabilmente estinto in quanto all’amministrazione finanziaria è consentito uno strumento coercitivo di riscossione, infatti, (….) il processo verbale della conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute”.

In altri termini, la CTR, pur ritenendo che il perfezionamento della conciliazione possa, in concreto, avvenire solo in seguito all’integrale pagamento del dovuto, o con il pagamento della prima rata, seguito dalla prestazione di polizza fideiussoria a garanzia del residuo debito rateizzato, conferma, nondimeno, l’estinzione del giudizio dichiarata dal giudice di prime cure, ben potendo l’amministrazione procedere – a suo avviso – alla riscossione delle somme dovute sulla base del processo verbale di conciliazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce, altresì, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46 e 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Avrebbe, invero, errato, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello a ritenere “inderogabilmente estinto” il processo pendente, atteso che, in difetto degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, il mero accordo conciliativo delle parti non potrebbe essere considerato idoneo a produrre alcun effetto estintivo del giudizio in corso. Per il che è evidente che l’amministrazione, in difetto della valida formazione di un titolo costituito dalla conciliazione perfezionatasi tra le parti, non avrebbe in alcun modo potuto – contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello – iscrivere le somme dovute dal contribuente a ruolo, e procedere alla loro riscossione coattiva.

La CTR, a parere dell’amministrazione ricorrente, non avrebbe dovuto, pertanto, confermare la statuizione di prime cure dichiarativa dell’estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere, ma – preso atto del mancato perfezionamento della conciliazione – avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, accantonando definitivamente la fattispecie estintiva non perfezionatasi. Di qui la dedotta violazione delle disposizioni di legge summenzionate, operata dall’amministrazione finanziaria con il secondo motivo di ricorso.

3. Le due censure – che vanno esaminate congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – si palesano, a giudizio della Corte, pienamente fondate e devono, pertanto, essere accolte.

3.1. Va – per vero – osservato, al riguardo, che gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione, previste nel giudizio tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, atteso che tale effetto estintivo si produce solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti.

E’ bensì vero, infatti, che la conciliazione giudiziale, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata. Tuttavia, tale effetto estintivo per novazione può logicamente verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48. E’ di chiara evidenza, infatti, che solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione, data l’acquisita incontrovertibilità di quanto in esso consacrato, potrebbe costituire titolo per la riscossione, ai sensi della norma summenzionata (cfr. Cass. 14300/09).

3.2. Ne discende, dunque, che la conciliazione giudiziale rateale – ricorrente nel caso di specie – si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’imposto della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive. In caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 (v. Cass. 9219/11).

In siffatta ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie estintiva, pertanto, la pronuncia di primo grado che – come nel caso concreto – abbia, nondimeno, dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, è appellabile dall’Ufficio, il quale non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione che, per le ragioni suesposte, è da reputarsi del tutto inesistente. Ed il giudice di appello dovrà, giocoforza, procedere ad un esame nel merito del rapporto controverso.

Non potrebbe, per vero, l’amministrazione – come, di fatto, è accaduto nel caso di specie, avendo la CTR confermato la sentenza di rito summenzionata, nonostante il mancato perfezionamento della fattispecie conciliativa – essere privata della sua legittima pretesa di far valere il proprio interesse ad una pronuncia di merito sul rapporto giuridico controverso (cfr. Cass. 3560/09).

4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i motivi di ricorso sono da ritenersi fondati sia sotto il profilo del vizio di motivazione, che sotto quello della violazione di legge, e vanno, pertanto, accolti, in toto. L’impugnata sentenza deve essere, di conseguenza, cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia, che si atterrà – in relazione al vizio di violazione di legge – al seguente principio di diritto: “la conciliazione giudiziale rateale, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’imposto della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito”.

5. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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