Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18395/2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, società incorporante EQUITALIA
CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo
studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
– ricorrente –
contro
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIO ZACCAGNINI;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 61/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il sig. L., il 10.02.2010, ha proposto opposizione presso il Tribunale di Lucca contro il preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS), fondato su due cartelle esattoriali emesse per crediti dell’INPS.
2. Il Tribunale di Lucca ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra le notifiche delle stesse, rispettivamente del 19.05.2002 e dell’08.01.2001, e la notifica del provvedimento amministrativo, datata 14.12.2009.
3. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, sostenendo, con l’adesione di INPS, la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Il sig. L. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.
4. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione.
Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso.
L’INPS non ha svolto attività difensiva.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modi:, dalla L. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Firenze risulta corretta e conforme a diritto.
3. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017