Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 07/10/2019), n.24931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6947/2014 proposto da:

Riscossione Sicilia spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dal’avv. Accursio Gallo del foro di

Palermo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Lepore, in Roma, via Polibio n. 15;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento (OMISSIS) srl;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato in data 11

febbraio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto 642/2014 con cui il Tribunale di Palermo, confermando integralmente la statuizioni del giudice delegato, non ha ammesso i crediti da essa insinuati al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl, relativi a cartelle di pagamento notificate alla società fallita e dalla medesima non impugnate, poichè tali crediti erano prescritti.

Il Tribunale di Palermo, in particolare, ha affermato che l’opponente non aveva prodotto le domande di insinuazione originarie, nè le cartelle esattoriali o gli estratti di ruolo, posti a fondamento del credito, nè infine le retate di notifica; da ciò l’impossibilità per l’autorità giudiziaria di verificare natura ed ammontare del credito e l’eventuale decorso della prescrizione, avuto riguardo, in particolare all’individuazione del dies a quo.

La curatela del Fallimento (OMISSIS) non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale considerato che i fatti allegati dalla ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla curatela fallimentare ritualmente costituita, in violazione del principio sancito dal’art. 115 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale fatto discendere dalla mancata produzione dei documenti da parte dell’opponente, che, pure, aveva chiesto l’autorizzazione al ritiro della documentazione depositata nella precedente fase processuale (di insinuazione al passivo), l’inosservanza dell’onere della prova L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), concludendo per il rigetto dell’opposizione.

Deve, per ragioni di priorità logica, esaminarsi anzitutto il secondo motivo.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione L. Fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 26639/2016).

La disposizione di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4 impone infatti all’opponente la mera indicazione dei documenti prodotti, vale a dire sia dei documenti nuovi che intenda allegare per la prima volta al ricorso in opposizione, sia di quelli già inseriti nel fascicolo della procedura fallimentare, un tempo attraverso il loro deposito da parte dell’istante nella cancelleria del G.D. ed oggi – dopo la novella dell’art. 93, introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 conv con modificazione nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 – trasmessi telematicamente al curatore unitamente alla domanda di insinuazione al passivo e da quest’ultimo depositati in cancelleria, salvo che per i titoli di credito, il cui originale dev’essere sempre depositato a cura dell’istante presso la cancelleria del tribunale L. Fall., ex art. 93, comma 2.

Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha presentato un’istanza con la quale ha chiesto l’autorizzazione al ritiro dei fascicoli relativi alle domande di insinuazione al passivo contenenti i documenti giustificativi dei crediti, vale a dire le domande di insinuazione al passivo, corredate dalla copia delle cartelle ed intimazioni di pagamento regolarmente notificate; tale istanza risulta depositata in data 8 giugno 2012 e fino alla data di rimessione della causa al Collegio non era stata esitata.

Tanto basta a ritenere assolto l’onere a suo carico L. Fall., ex art. 99, comma 2.

L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame del secondo.

In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va dunque cassato e la causa va rimessa, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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