Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11997-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.D.D.D.L.A., elettivamente

domiciliata in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO

SANTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato SANTI che ha chiesto il

rigetto, l’Avv. SANTI deposita in udienza n. 1 cartolina di

ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.d.d.A. impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate, in relazione alla denuncia integrativa di successione di data 9 gennaio 2007 in morte di F.G., deceduto il (OMISSIS), applicava all’imponibile dichiarato l’aliquota del 27%. Sosteneva la contribuente che doveva applicarsi l’aliquota del 4%, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 69poichè l’eredità era stata accettata con beneficio d’inventario ed, essendovi tra gli eredi una figlia minorenne, il termine per la dichiarazione di successione veniva a scadere successivamente al 31 dicembre 2000, con la conseguente applicabilità della novella legislativa introdotta dalla L. n. 342 del 2000, art. 69 considerato che l’art. 489 c.c. concede il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età per l’accettazione con beneficio d’inventario, da cui decorre l’ulteriore termine per la dichiarazione di successione. La commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto sul rilievo che l’art. 489 c.c.dispone che, qualora tra i chiamati all’eredità vi siano minori o incapaci, sussiste il termine di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione per il compimento degli incombenti relativi all’accettazione dell’eredità beneficiata. Nel caso che occupa, essendosi verificata l’apertura della successione in data (OMISSIS) ed essendo stata fatta nei termini la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario, poichè l’erede minorenne del de cuius aveva raggiunto la maggiore età il (OMISSIS), la dichiarazione integrativa di successione in data 9 gennaio 2007, che avrebbe potuto essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, era da considerarsi tempestiva, non essendo scaduto il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età dell’erede – che era minorenne al momento dell’apertura della successione – per la formazione dell’inventario.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente, la quale ha depositato memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 agli artt. 485,487 e 489 c.c. e alla L. n. 342 del 2000, art. 69. Sostiene la ricorrente che, a norma del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31 il termine per presentare la dichiarazione di successione decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario. Nel caso che occupa era intervenuta l’accettazione con beneficio d’inventario prima del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia minore del de cuius ed era stato, altresì, redatto l’inventario. Conseguentemente il termine di sei mesi per presentare la dichiarazione di successione veniva a scadenza il 13 novembre 1998, essendo state presentate le dichiarazioni di successione con beneficio d’inventario per tutti gli eredi il 10 luglio 1998, e l’eredità, al contrario di quanto erroneamente assunto dalla CTR, era imponibile secondo il D.Lgs. n. 346 del 1990 nel testo vigente prima della riforma operata dalla L. n. 342 del 2000, art. 69 anche per quanto concerneva i beni successivamente reperiti e per i quali era stata presentata la dichiarazione integrativa in data 9 maggio 2007. Ed invero l’art. 489 c.c., nell’affermare che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno della maggiore età, si riferisce al diverso caso in cui chi rappresenta il minore abbia omesso di provvedere al compimento dell’inventario. Diversamente, nel caso in cui sia intervenuta l’accettazione con beneficio d’inventario e l’inventario sia stato redatto, il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione scade non un anno dopo il compimento della maggiore età della chiamata minore, bensì sei mesi dopo la scadenza del termine per redigere l’inventario.

4. Osserva la Corte che la ricorrente ha citato, a supporto delle ragioni esposte, la decisione n. 22712 adottata il 23/09/2009 dalla Corte di legittimità secondo cui il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d), con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione, decorre, nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall’art. 489 c.c. per il compimento dell’inventario, e pertanto, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell’inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, nè il diritto di accettare con beneficio d’inventario, nè il diritto di evitare la decadenza dal beneficio nè, infine, la facoltà di rinunziare all’eredità, con la conseguenza che qualora il legale rappresentante del minore chiamato abbia invece provveduto tempestivamente alla redazione dell’inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre in ogni caso dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario e non dalla scadenza del termine previsto dall’art. 489 c.c., per la diversa ipotesi di mancata redazione dell’inventario da parte del rappresentante del minore, ed al solo fine di non pregiudicare quest’ultimo.

Ora, va considerato che il caso che occupa presenta elementi di diversità con quello esaminato dalla Corte con la decisione testè menzionata. Invero risulta incontestato che la contribuente ha effettuato nei termini la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario in relazione alla successione apertasi in data (OMISSIS) e risulta altresì che ha compiuto l’inventario dei beni salvo poi, in data 9.1.2007, effettuare una dichiarazione di successione integrativa in conseguenza del rinvenimento di immobili di cui precedentemente ignorava l’esistenza perchè collegati nei pubblici registri ad un codice fiscale diverso ed errato.

A tal punto gli eredi, per non incorrere nella perdita del beneficio di inventario e rispondere ultra vires, erano tenuti ad integrare l’inventario ed a farne annotazione nel registro delle successioni a norma dell’art. 484 c.c.. Con riguardo all’erede minore F.A., ella avrebbe raggiunto la maggiore età il (OMISSIS) ed aveva facoltà di integrare l’inventario entro l’anno successivo, per il che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, lett. D scadeva successivamente. Invero costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minorenne, decorre – in base alla lettura coordinata del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 2, lett. d), (nel testo “ratione temporis” vigente) e degli artt. 484,485 e 489 c.c. – dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell’inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all’apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari (Cass. n. 841 del 17/01/2014; Cass. n. 5211 del 04/03/2011). Ciò posto, considerato che la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69,comma 15, prevede che le disposizioni contenute nell’articolo medesimo si applicano alle successioni per le quali il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni scade dopo il 31.12.2000, all’imponibile dichiarato doveva applicarsi l’aliquota del 4%.

Il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese processuali per la complessità della questione trattata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA