Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9351-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO n. 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTERODUNI, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE

CRISTINZIO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 72/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/03/2014 R.G.N. 113/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da F.M., inquadrata nella categoria B-posizione economica B5, nei confronti del Comune di Monteroduni, domanda volta alla condanna di quest’ultimo al pagamento della indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 in relazione all’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C;

2. avverso questa sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune di Monteroduni ha espletato attività difensiva, in origine limitandosi a depositare procura notarile al difensore senza notificare alcun controricorso e, successivamente, depositando memoria;

3. il ricorso era stato avviato alla trattazione in camera di consiglio per l’Adunanza del 12.3.2020 e, successivamente alla soppressione dell’Adunanza Camerale, disposta ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1 il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di Consiglio per l’odierna Adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

4. la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5 e art. 17, comma 2, lett. f) CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2041 c.c. (primo e secondo motivo); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (primo motivo);

in via pregiudiziale.

5. come già rilevato nel p. n. 2 di questa ordinanza, il Comune ha, in un primo momento, depositato la sola procura notarile senza notificare alcun controricorso; ma tanto ha fatto prima della novella del rito di legittimità, in un tempo in cui tanto le avrebbe consentito, alla stregua se non altro della giurisprudenza consolidata fino a quel momento, di prendere almeno parte alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza;

6. va data continuità al principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 cit. articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso, perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute, può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta (Cass. n. 12766/2019, Cass. n. 2099/2019, Cass. n. 21798/2018, Cass. n. 13093/2017, Cass. n. 4906/2017);

esame del ricorso.

7. l’art. 366 c.p.c., n. 3, dispone che “Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità,…l’esposizione sommaria dei fatti di causa”;

8. questa Corte ha ripetutamente affermato che la pedissequa riproduzione dell’intero testuale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. Un. 5698/2012; Cass. Sez. Un. 16628 del 2009);

9. è stato anche osservato che l’esposizione sommaria dei fatti di causa va effettuata “dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile;

10. nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici che hanno affermato che la prescrizione relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il ricorrente si limiti a riprodurre nel ricorso, l’intero ricorso di primo grado, il testo integrale di tutti gli atti processuali successivi e dei documenti, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere (Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 9570/2017; Cass. n. 10244/2013; Cass. n. 6279/2011; Cass. n. 2281/2010);

11. non è stato neanche ritenuto sufficiente il fatto che l’assemblaggio degli atti di causa sia intercalato da mere proposizioni di collegamento, perchè tale modalità equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti, contravvenendosi così alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass.n. 8020/2013; Cass. 17447/ 2012);

12. è stato osservato che, se si ammettesse che la Corte di cassazione deve procedere alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima e che, inoltre, non agevolerebbe il rispetto del canone di ragionevole durata del processo (Cass. 26277/2013, Cass. n. 1905/2012);

13. questa Corte (Cass. Sez. Un. 13722/2017) ha ribadito i principi innanzi richiamati affermando che una seria e intelligente osservanza dei principi di specificità, completezza e autosufficienza vuole che il ricorso, in sede di legittimità, rappresenti le questioni rilevanti con la tecnica del cd. flash-back processuale, ossia mediante riproposizione in chiave retrospettiva di come e perchè le questioni oggetto di censura siano state affrontate nel giudizio di merito, senza incorrere nel deprecabile e inammissibile assemblaggio degli atti di causa e ferma restando l’indicazione dei dati per il reperimento degli atti processuali;

14. il ricorso in esame è stato redatto in difformità rispetto ai principi innanzi richiamati;

15. esso reca la copia fotostatica integrale dell’atto introduttivo dei giudizio, della sentenza di primo grado, della memoria di costituzione nel giudizio di appello della odierna ricorrente, della sentenza impugnata, atti questi intervallati da mere proposizioni di collegamento cronologico, prive di considerazioni di analisi idonee ad evidenziarne il rilievo ai fini della decisione; seguono: la rubrica del primo motivo di censura, la copia fotostatica della nota sindacale dell’11 novembre 2003, l’affermazione della corrispondenza dei compiti espletati rispetto a quelli indicati nella predetta nota, la copia fotostatica del testo integrale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 31.3.1999, del 1.4.1999, del 22.1.2004 e del contratto integrativo decentrato del 16.9.2005 (questo in formato tanto ridotto da risultare inintellegibile), atti meramente assemblati e privi di prospettazioni e di analisi critiche volte all’emersione del nesso tra i medesimi, l’esposizione delle ragioni sottese al primo motivo di ricorso, la rubrica e l’indicazione delle ragioni sottese al secondo motivo di ricorso, il tutto per complessive 106 pagine;

16. il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

17. le spese, nella misura liquidata in dispositivo e commisurate ai compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;

18. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie oltre IVA e CPA;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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