Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24931 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24931 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12128 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente contro
Associazione sportiva Roma s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale a margine del controricorso, dagli
avvocati Gian Paolo Zanchini, Antonio Di Pasquale e
Fulvia Astolfi, presso lo studio dei quali in Roma, alla
piazza Venezia, n. 11, elettivamente domicilia
RG 12128/2008

Angelina-Mari err’no estensore

Data pubblicazione: 06/11/2013

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controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 5°, depositata in data 9 marzo 2007, n.
39/5/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 28
maggio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

e per la società contribuente l’avv. Fulvia Astolfi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi dal primo al terzo e per l’inammissibilità per sopravvenuta
carenza d’interesse dei restanti motivi

Fatto

In esito ad una verifica compiuta dalla direzione generale delle
entrate, l’ufficio accertò, nei confronti dell’associazione sportiva
Roma s.p.a., per quanto ancora d’interesse:
a.-l’indebita detrazione d’imposta per acquisti non inerenti
all’attività, concernenti servizi professionali, basati su una lettera di
accordo del 15 gennaio 2000;
b.- l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, relative a
somme erogate da altre società sportive per la partecipazione a
partite disputate fuori casa;
c.- l’indebita detrazione d’imposta per servizi resi da procuratori
sportivi, per l’affermata mancanza di inerenza all’attività esercitata;
d.- la sottrazione a tassazione dei corrispettivi derivanti dalla
cessione dei diritti di compartecipazione su giocatori.
La commissione tributaria provinciale respinse l’impugnazione
proposta dalla contribuente, là dove la commissione tributaria

RG 12128/2008

Angeli

Perfino estensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Carla Colelli

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regionale, in relazione ai capi ancora in contestazione, ha accolto
l’appello della società, osservando:
-quanto al rilievo

sub a., che i servizi professionali,

regolarmente fatturati, erano stati prestati per contribuire al
miglioramento della produzione del reddito della società;

società sportive rappresentavano contributi mutualistici obbligatori
predeterminati dalla Lega Calcio;
-quanto al rilievo sub c., che i servizi erano stati resi dai
procuratori sportivi nell’esclusivo interesse della società sportiva;
-quanto al rilievo sub d., che la cessione dei diritti di
partecipazione afferisce ad un’ipotesi di associazione in
partecipazione tra società sportive.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a sei motivi.
Resiste la società con controricorso, che illustra con memoria e
documenti. Prima della discussione l’Agenzia delle entrate ha
depositato atto di rinuncia parziale, concernente il quarto, il quinto
ed il sesto motivo di ricorso, tutti inerenti al rilievo sub d.

Diritto
1.- Col primo motivo di ricorso, concernente il rilievo sub a.,
proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’Agenzia
delle entrate lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata in ordine all’effettività ed
all’inerenza della prestazione resa dalla Maral Ltd; in particolare, la
ricorrente ravvisa la contraddittorietà, là dove la sentenza ha
ritenuto compiuta, dopo tre giorni dalla lettera d’incarico, la
prestazione che n’è oggetto, costituita da una ricerca di mercato ai

RG 12128/2008

Angelin

rrino estensore

-quanto al rilievo sub b., che le somme erogate dalle altre

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fini di commercializzazione di un marchio e l’insufficienza, per non
aver spiegato le ragioni della funzionalità della consulenza richiesta
all’attività tipica della società, di produzione di spettacoli sportivi.
1.1.41 motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
La valutazione d’inerenza dei servizi professionali in oggetto,

l’esatta ricognizione della volontà delle parti, riservata al giudice di
merito, che deve argomentare il processo logico seguito per
pervenire alla soluzione ermeneutica prescelta (nel senso che la
ricognizione della comune volontà delle parti è censurabile in
cassazione per insufficienza o carenza della motivazione, vedi, fra
molte, Cass. 4 giugno 2010, n. 13587 e, nel senso che mediante la
deduzione del vizio di motivazione si può censurare l’insufficienza
dell’esplicazione del procedimento logico seguito, cfr., fra molte,
Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).
1.2.-Nel caso in questione, il percorso logico che ha indotto la
Commissione ad affermare che le prestazioni professionali rese in
base alla lettera di accordo del 15 gennaio 2000 sono state volte a
<>, che in
nessun modo specifica, apoditticamente afferma la funzionalità di
tali prestazioni, che omette di descrivere, all’esercizio dell’attività
d’impresa, trascurando finanche d’indicare in cosa consistessero le
consulenze e l’<> ed a quali contratti
queste ultime si riferissero.
4.-La sentenza va in conseguenza cassata in relazione ai profili
dinanzi evidenziati, con rinvio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio per lo svolgimento degli accertamenti
omessi.
5.-L’intervenuta rinuncia dell’Agenzia in ordine ai restanti tre
motivi comporta la sopravvenuta cessazione della materia del
contendere ad essi relativa.

per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
-dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
quarto, al quinto ed al sesto motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;

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AngeIina-Mrrà rflino estensore

3.1.-Il motivo è fondato, in quanto anche in questo caso la

tSENTE DA REGISTAZIONIE
Al SENSI 17).:TE
– N. 5 Pagina 8 di 8
N. 131 TAt3.
AT ERIA TRIBUTARIA

-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione
tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2013.

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