Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24930 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18382/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.a. – C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE ed ESTER
ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in VELLETRI, PIAZZA
CAIROLI n. 37, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA FERRELLI, che
la rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.
– intimata –
avverso la sentenza n. 8419/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La sig.ra M. ha proposto opposizione presso il Tribunale di Velletri contro il preavviso di fermo amministrativo notificato l’11.06.2012, fondato sulle cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), emesse per crediti dell’INPS.
2. Il Tribunale di Velletri ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra le notifiche delle stesse, avvenute nel 2002 e nel 2004, e la suddetta notifica del preavviso di fermo.
3. L’INPS ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, censurando la decisione sotto tre profili: il difetto di legittimazione passiva dell’INPS nel giudizio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di S.C.C.I S.p.a. e l’errata applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
La sig.ra M. si è costituita in giudizio e ha domandato il rigetto del gravame.
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale e rigettando le altre censure.
4. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.
La sig.ra M. si è costituita in giudizio e si è difesa con controricorso.
Equitalia Sud S.p.a. è rimasta intimata.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorso, che propone la questione risolta da SU 23397/2016 in senso negativo per il ricorrente, è inammissibile, perchè tardivo. Infatti, la sentenza impugnata (n. 8419/2015 della Corte d’Appello di Roma) è stata pubblicata il 22.01.2016 e regolarmente notificata dall’odierna resistente il 05.02.2016 all’avvocatura dell’INPS e il 09.02.2016 alla sede legale dell’istituto.
Ne discende che il ricorso, notificato il 21.07.2016, non rispetta il termine c.d. breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, in caso di avvenuta notifica della sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della M., liquidandole in 1.500,00 Euro per compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie ed accessori.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017