Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24930 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19986-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOMENIZZA n. 3,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TETTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

RESIDENCE ORCHIDEA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi (1: violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle spese di primo grado già interamente corrisposte; 2: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la disposta compensazione delle spese del doppio grado) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 22/2018 del 3 gennaio 2018.

Rimane intimata, senza svolgere attività difensive, la Residence Orchidea s.r.l..

La Corte d’Appello di Roma, su gravame del (OMISSIS), ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 6367/2011, la quale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Residence Orchidea s.r.l., senza tuttavia statuire sulla domanda dell’appellante di restituzione delle spese processuali corrisposte in esecuzione della pronuncia di primo grado impugnata, pari alla complessiva somma di Euro 4.017,19.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo (rimanendo assorbito il secondo motivo), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Secondo ormai consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens formuli in sede di gravame un’apposita domanda in tal senso. La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Roma, in ordine alla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte dal (OMISSIS) in virtù della decisione di primo grado, configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile, come appunto fatto col primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Incorre, infatti, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (cfr. Cass., Sez. 3, 10/07/2018, n. 18062; Cass. Sez. 3, 11/04/2017, n. 9263; Cass. Sez. 3, 03/05/2016, n. 8639; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2662; Cass. Sez. 3, 24/05/2007, n. 12084; Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16152).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura sulla compensazione delle spese di lite, in quanto la stessa è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso e dichiararsi assorbito il secondo motivo, e la sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che riesaminerà la domanda su cui è stata omessa la pronuncia e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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