Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24930 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1574-2017 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA MARRAMA;

– ricorrente –

contro

VIDEOTIME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 2/B, presso

lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3493/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2016 r.g.n. 398/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE

ALBERTO, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3493/2016 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale G.V., premesso di avere svolto in favore della convenuta Videotime s.p.a. attività di montatore inserito in turni che ricomprendevano, quale conseguenza del mancato accorpamento del giorno non lavorato e del giorno di riposo, pure la giornata di domenica, i giorni festivi ed i riposi settimanali, anche per sette e talora otto o nove giorni consecutivi rispetto ai sei giorni settimanali previsti in contratto, dedotta la illegittimità, per violazione degli artt. 2107,2108 e 2109 c.c., dell’art. 36 Cost. e della L. n. 370 del 1934, di tale modalità di turnazione, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno patito per ciascun settimo, ottavo e nono giorno lavorato e per ciascuno dei giorni di riposo non accorpati, oltre maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo o notturno;

1.1. la statuizione di rigetto della originaria domanda è stata fondata sull’estinzione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di prescrizione, termine in concreto applicabile alla luce della prospettazione attorea, vincolante per il giudice, che faceva riferimento ad un compenso aggiuntivo di natura retributiva, nonchè alla luce della considerazione che si trattava di somme aventi natura indennitaria corrisposte con periodicità mensile ex art. 2948 c.c.; la controversia non riguardava, infatti, il mancato riposo aggiuntivo ma il godimento del riposo oltre il termine di sette giorni; il Tribunale aveva erroneamente applicato la normativa sull’orario di lavoro e sui riposi settimanali confondendo tra il mancato riconoscimento di un riposo compensativo aggiuntivo a quello festivo ed il suo riconoscimento ma con diversa collocazione temporale, ipotesi quest’ultima ricorrente nella fattispecie in esame;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.V. sulla base di un unico motivo articolato in più profili; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

4. Videotime s.p.a. ha depositato memoria con la quale, premesso di avere conferito l’azienda a Videotime Produzioni s.p.a., a sua volta incorporata da Reti Televisive Italiane s.p.a., ha depositato verbale di conciliazione tra le parti in sede sindacale chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;

5. parte ricorrente ha depositato memoria tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2946 e 2948 c.c., censurando la sentenza impugnata sul rilievo che nella domanda introduttiva era stata prospettata la qualificazione anche risarcitoria della pretesa azionata secondo quanto evincibile dai pertinenti brani del ricorso di primo grado trascritti nel ricorso per cassazione; evidenzia, inoltre, la incomprensibilità dell’ulteriore affermazione del giudice di appello circa il fatto che, considerati i turni come regolare modalità di organizzazione del lavoro, le somme indennitarie avrebbero dovute essere corrisposte con cadenza mensile, sicchè ne risultava confermata l’applicabilità, ex art. 2948 c.c. del termine quinquennale di prescrizione;

2. dal verbale di conciliazione del 24 maggio 2019 in sede sindacale allegato alla memoria di parte controricorrente risulta che le parti hanno inteso addivenire al una bonaria e definitiva composizione di ogni eventuale e possibile controversia fra di loro anche in relazione all’intercorso rapporto di lavoro alla base delle pretesa azionata nel presente giudizio;

3. la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

4. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese della parte controricorrente alla luce del principio di soccombenza virtuale (Cass. 08/06/2017 n. 4267) stante la inidoneità del ricorso per cassazione ad inficiare le ragioni alla base della decisione di appello in ordine alla natura retributiva e non risarcitoria del titolo azionato dal lavoratore nel presente giudizio;

5. parte ricorrente affida le censure articolate con l’unico motivo di ricorso alla deduzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 2946 e 2948 c.c. in tema di prescrizione;

5.1. premessa la natura non vincolante della formale indicazione in rubrica che fa riferimento ad un vizio riconducibile all’ambito della violazione di legge, si rileva che con le critiche in concreto formulate l’odierno ricorrente ha inteso denunziare la inesatta interpretazione della domanda sotto il profilo della non corretta individuazione del petitum e, quindi, un vizio riconducibile ad error in procedendo del giudice di merito (Cass.10/06/2020 n. 11103; Cass. 25/10/2017 n. 25259; Cass.08/08/2003 n. 12022);

5.2. in tal caso, come è noto, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069);

5.3. parte ricorrente non ha assolto a tale onere in quanto ha affidato le censure articolate ad una ricostruzione parcellizzata del contenuto degli atti di causa ed in particolare del ricorso di primo grado, insufficiente a consentire l’esame diretto del fatto denunziato da parte del giudice di legittimità; in particolare è mancata la trascrizione di quella parte del ricorso di primo grado (ricorso di primo grado, pag. 7) espressamente valorizzata dalla Corte di merito nel pervenire alla qualificazione come retributiva e non risarcitoria della pretesa azionata (v. sentenza di appello, pag. 6, 7 capoverso);

6. non sussistono i presupposti per farsi luogo al meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il quale è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 10/02/2017 n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA