Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2493 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 13356-2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NIDIA BIGNOTTI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. A R.L., in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICO MARIA CORBO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BRESCIA, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, indichi il

Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere

il giudizio di cui sopra, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza 5 marzo 2020 (comunicata il 6 marzo 2020 e notificata il 11 maggio 2020), il Tribunale di Brescia, adito in funzione di giudice del lavoro da F.M. quale agente generale in (OMISSIS) (BS) della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. per l’accertamento del proprio recesso per giusta causa e le conseguenti condanne patrimoniali nei suoi confronti, declinava, sulla tempestiva eccezione della società preponente, la propria competenza funzionale e territoriale, in favore di quella del Tribunale di Verona;

2. sulla base delle allegazioni e difese della parti, senza contestazione tra le stesse, esso riteneva il difetto della natura prevalentemente personale dell’attività prestata dall’agente (risultando anzi essa gestita, sia pure in forma di ditta individuale, con criterio imprenditoriale, per il coordinamento e la direzione di impiegati e collaboratori, il volume degli affari trattati e le dimensioni dei principali clienti, comportanti la necessità del ricorso per la loro gestione a società di brokeraggio), tale da non ricondurre la controversia tra quelle previste dall’art. 409 c.c.; sicché, ravvisava la competenza del Tribunale suindicato, quale foro eletto dalle parti con carattere di esclusività nel contratto di agenzia, prevalente sugli ordinari criteri di determinazione della competenza, a norma dell’art. 28 c.p.c.;

3. con atto notificato il 20 maggio 2020, l’agente proponeva regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con unico motivo, cui resisteva con memoria la società;

4. il P.G. rassegnava, a norma dell’art. 380-ter c.p.c., conclusioni scritte per l’accoglimento del regolamento;

5. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, e nullità della clausola di deroga della competenza territoriale nel contratto di agenzia, per erronea esclusione dal Tribunale della (quanto meno prevalente) personalità dell’attività prestata dall’agente, nell’irrilevanza, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia, degli indici assunti, quali l’intermediazione per alcune polizze di brokers assicurativi, così come l’autonoma disponibilità dei locali di ufficio, o il volume degli affari trattati e dei dipendenti e collaboratori, tra l’altro utilizzati in mansioni impiegatizie: nessuno dei quali idoneo ad escludere detta personalità, tra l’altro attestata, oltre che dal regime di ditta individuale di prestazione dell’attività, dalle certificazioni delle retribuzioni dei dipendenti e delle provvigioni dei subagenti (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. in materia di rapporti di agenzia, per la sussistenza della competenza del giudice del lavoro occorre che l’agente svolga una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e non abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale: non essendo in tale ipotesi ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 19 aprile 2011, n. 8940: principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1);

3.1. tuttavia, pur quando l’attività sia resa nel regime giuridico della ditta individuale, deve essere escluso il carattere prevalentemente personale della prestazione dell’agente, quando egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui, ma gestendo un’impresa propria (Cass. 25 maggio 2015, n. 10703): con la conseguenza che ciò non può essere posto in dubbio per il solo fatto del ricorso all’opera di dipendenti o di collaboratori, senza una specificazione delle dimensioni delle strutture e delle risorse impegnate e un accertamento del concreto compito svolto dall’agente nell’ambito della struttura deputata all’esecuzione del rapporto, così da verificare se le sue attività si esauriscano nella direzione e nel coordinamento del personale, traducendosi nella conduzione di un’autonoma impresa, adeguatamente strutturata (Cass. 8 aprile 2019, n. 9791, con richiamo di precedenti conformi in motivazione);

3.2. è pertanto necessario accertare in concreto se assuma preminenza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell’ambito di una maggiore e assorbente organizzazione (ancorché con maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato): non potendo avere significato dirimente la mera presenza di una impresa (e quindi di una struttura imprenditoriale), posto che l’agente è comunque, in linea generale, un tipico imprenditore (talora piccolo), risultando invece decisivo se tale struttura, per le sue caratteristiche, escluda o meno la natura prevalentemente personale della prestazione d’opera e quindi la para-subordinazione (Cass. 28 luglio 2005, n. 15790);

4. nel caso di specie, il Tribunale adito ha escluso la propria competenza funzionale, ritenendo inesistente la natura parasubordinata dell’attività prestata dall’agente, in forma di ditta individuale (assistita da una presunzione del suo carattere prevalentemente personale, sia pure non come criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma come regola di giudizio nel caso in cui le risultanze processuali non consentano di prevenire alla qualificazione del rapporto: Cass. 23 agosto 1991, n. 9068), sull’assunto della sua gestione con criterio imprenditoriale: e ciò per l’esercizio da F.M. del coordinamento e della direzione di impiegati e collaboratori, le dimensioni dei principali clienti, il ricorso per la loro gestione a brokers assicurativi (i quali peraltro svolgono -accanto a quella imprenditoriale di mediatori di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase precedente la messa in contatto con l’assicuratore, agendo per iniziativa del primo e come suoi consulenti, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, per riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente ad esse, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lo stesso più convenienti: Cass. 11 ottobre 2018, n. 25167), il volume degli affari trattati, tratto dal valore delle domande proposte;

4.1. in applicazione dei suenunciati principi di diritto, esso ha pertanto accertato in concreto, con ragionamento criticamente argomentato (per le ragioni esposte ai due capoversi di pg. 3 dell’ordinanza), l’inesistenza del carattere prevalentemente personale della prestazione dell’agente nell’ambito della struttura organizzativa della propria agenzia, così travalicando la natura parasubordinata del rapporto;

5. il ricorso deve essere quindi rigettato, con la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, in favore di quella del Tribunale di Verona la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara l’incompetenza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, in favore di quella del Tribunale di Verona;

condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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