Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2493 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2493 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 4553-2013 proposto da:
FACCIANO GIORGIO C.F. FCCGRG68L16E379S, rappresentato
e difeso dagli avvocati CESARE MONTANTE, PATRIZIA
MONTALBANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO
LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4153

MARR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 101, presso lo studio del 1 avvato MARIO
PISELLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 01/02/2018

- controricorrente –

di BRESCIA, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 750/11;

i

(-

avverso la sentenza n. 104/2012 della CORTE D’APPELLO

n. r.g. 4553/2013

RILEVATO CHE

Avverso tale decisione il Facciano interpone ricorso per cassazione affidato
a due motivi. Resiste con controricorso la società intimata.
CONSIDERATO CHE
Con due motivi il ricorrente denuncia “errata ricostruzione del fatto e
valutazione delle prove a supporto del ricorso. Vizi nella formazione del
giudizio”, nonché “errato esame e valutazione delle prove” ricondotti ala
violazione dell’art.360 comma primo n.5 c.p.c..
Si duole, in sintesi dei vizi logici che connotano l’impugnata sentenza e

scaturiscono dalla omessa ponderata valutazione delle prove raccolte, la
cui retta interpretazione avrebbe dovuto condurre all’accoglimento
integrale delle domande come formulate in primo grado.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per la connessione che le
connota, sono inammissibili perché non rispettose dei dettami sanciti
dall’art.360 c.1 n.5 c.p.c., come novellato dal d.l. 22/6/12 n.83 conv. in
1 ,7/8/12 n.134.Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art.360
-od. proc. civ. n.5 applicabile alla fattispecie ratione temporis, introduce
nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
(liscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza
gn abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La parte ricorrente deve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle
previsioni di cui all’art.366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”

1_ a Corte d’Appello di Brescia, con sentenza resa pubblica in data
28/11/2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
condannava Giorgio Facciano a corrispondere alla MARR s.p.a., in
relazione al rapporto di agenzia intercorso fra le parti, la somma di euro
d.627,91 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, condannando
altresì la società mandante al pagamento della somma di euro 5.404,12 a
titolo di provvigioni e ordinando all’agente di restituire quanto percepito in
esecuzione della sentenza di primo grado.

n. r.g. 4553/2013

il
“quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di
discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un.
22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053). Nella
Hformulazione dell’art.360 c.p.c., n.5 è dunque scomparso ogni
Hferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e,
accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore),
non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a
supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione,
quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della
violazione di legge, dello ius litigatoris.
In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal
legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale
)ggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si
converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di
motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per
“mancanza della motivazione”.
,

‘ertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale
violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza
della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
3. Nella specie il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura ed
interpretazione dei dati acquisiti al giudizio, non consentita nella presente
per quanto sinora detto.
L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, non risponde infatti

ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della
irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero
otuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.
La Corte distrettuale ha infatti proceduto ad una approfondita ricognizione
critica dei dati testimoniali e documentali acquisiti. Ha specificamente
motivato le ragioni che inducevano a conferire un peculiare Peso
H-obatorio a talune dichiarazioni rispetto ad altre, pervenendo alla
conclusione che il rapporto di agenzia inter partes si fosse risolto per colpa
del Facciano: questi aveva infatti pregiudicato irrimediabilmente con la
propria condotta, la fiducia che la mandante riponeva nei proprio operato,
2docedendo alla vendita a terzi di merce fatta pagare ad una società (la
2

testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e

n r.g. 4553/2013

Mistral s.r.I.) cliente della società Marr, a seguito della quale era insorto
contenzioso in sede giudiziale fra le due società.
In buona sostanza, anche a prescindere dalle dichiarazioni rese in tal
senso dal Facciano in sede stragiudiziale, come riferito da taluni testimoni,
era emerso che la Marr s.p.a. aveva fatturato alla Mistral merce mai
;i- dinata e mai consegnata con l’apporto decisivo del ricorrente.

suesposte . considerazioni discende, coerente, la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Dile

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

[‘ssendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2,013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
.ussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
ìiporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
im pug nazione.
,

P.Q.M.
‘L! Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00
per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15% e accessori di legge.

sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Detta ricostruzione dei fatti congrua e completa per quanto sinora detto, si
sottrae alla censura all’esame.

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