Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24929 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18125/2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’
DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
GIOVANNINI;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 33/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata l’08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La sig.ra T., il 25.06.2013, ha proposto opposizione presso il Tribunale di Massa Carrara contro le intimazioni di pagamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), fondate sulle cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), emesse per crediti dell’INPS.
2. Il Tribunale di Massa Carrara ha respinto l’opposizione, rilevando che alle cartelle esattoriali non opposte debba trovare applicazione il termine decennale di prescrizione e non, invece, quello quinquennale, come prospettato dalla sig.ra T..
3. Quest’ultima ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione è di cinque anni e che, quindi, i crediti dell’INPS sono prescritti.
L’INPS ed Equitalia Centro S.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio ha accolto l’appello e ha dichiarato non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra il 27.07.2006, data di notifica delle stesse, e il 09.11.2012, giorno di notifica delle intimazioni di pagamento.
4. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.
La sig.ra T. si è difesa con controricorso, Equitalia Centro
S.p.a. è rimasta intimata.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Genova risulta corretta e conforme a diritto.
3. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017