Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24929 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19072-2018 proposto da:

E.M., M.X.M., C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA D’ORSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMINE PULLANO;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI

4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.M., M.X.M. e C.F. impugnano, articolando un unico motivo, il decreto del 22 marzo 2018 della Corte d’Appello di Trieste. Tale decreto, pronunciando sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Trieste del 14 novembre 2017, ha confermato quest’ultimo anche quanto alla condanna alle spese processuali, essendo stata rigettata la domanda di revoca giudiziale di A.G. dall’incarico di amministratore del (OMISSIS), proposta da E.M., M.X.M. e C.F.. Le gravi irregolarità denunciate dagli istanti, ed escluse dal Tribunale dalla Corte d’Appello, attenevano alla ravvisata necessità di procedere allo scioglimento in distinti condomini dell’unico complesso ed alla costituzione di autonome unità condominiali anche sotto il profilo gestionale, questione che l’amministratore A. avrebbe affrontato solo dopo la domanda di revoca, convocando all’uopo l’assemblea del 6 aprile 2017.

A.G. resiste con controricorso.

La Corte d’Appello ha evidenziato, in particolare, come non rientrino tra i poteri dell’amministratore quello di scioglimento del condominio, e come solo dopo lo scioglimento deliberato dalla competente assemblea in data 18 luglio 2017 si ponevano le conseguenti necessità di separata gestione.

E.M., M.X.M. e C.F. deducono un motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., comma 2, (anche alla luce di Corte Cost. n. 77 del 2018), in quando la domanda di revoca era stata rigettata soltanto per la mancanza di “gravità” delle irregolarità, mentre le doglianze dei ricorrenti sulle condotte gestionali dell’amministratore A.G. si sono rivelate fondate.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c., e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).

Non sono dunque ammissibili avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129 c.c., comma 12, o, ancora, l’omesso esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare il giudice del merito (cfr. in termini Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).

Quanto, in particolare, alla censura avverso la statuizione relativa alla mancata compensazione delle spese del procedimento, va riaffermato il principio secondo cui l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, ancora a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6 2, 10/02/2014, n. 2883).

La statuizione impugnata della Corte d’Appello di Trieste, giacchè conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall’art. 91 c.p.c., risulta corretta.

Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957, seguita dalla costante interpretazione giurisprudenziale, ha espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione dell’applicabilità dell’art. 91 c.p.c., al procedimento camerale azionato in base all’art. 1129 c.c., comma 11, ed all’art. 64 disp. att. c.p.c., in quanto il principio di soccombenza si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e il termine “sentenza” è usato nell’art. 91 c.p.c., nell’accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto.

Il rigetto della domanda di revoca dell’amministratore di condominio, nella specie per insussistenza delle gravi irregolarità ex art. 1129 c.c., comma 12, ha determinato la soccombenza dei ricorrenti, agli effetti dell’art. 91 c.p.c., e la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese, in considerazione delle “gravi ed eccezionali ragioni”, ex art. 92 c.p.c., comma 2, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui mancato utilizzo è incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, essendo precluso alla Corte di Cassazione di ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero reso opportuna la compensazione, riesaminando la lite nei suoi aspetti di merito. Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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