Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24929 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29660-2011 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVITAVECCHIA

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIANNAVEI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di denuncia di successione presentata, in data 6/10/2001, da F.C., erede di F.F., veniva notificato, in data 23/12/2005, avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione che il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale accoglieva la doglianza concernente il presunto maggior valore attribuito dall’Ufficio alla quota di partecipazione alla Tiziano s.r.l. e respingeva, fatta eccezione per i cespiti ai nn. (OMISSIS), la doglianza concernente i beni immobili ricompresi nell’asse ereditario.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 118/10/11, pronunciata 3/3/2011 e depositata il 2/5/2011, dopo aver dato atto del giudicato interno formatosi in merito alla valutazione della partecipazione societaria, respingeva l’appello principale del F. e accoglieva l’appello incidentale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’accertamento della correttezza della operata rettifica dei valori immobiliari.

Il Giudice di secondo grado evidenziava, in particolare, che la stima UTE rappresenta un valido elemento sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo della prova della pretesa impositiva, avuto riguardo all’accertato maggior valore dei cespiti, incombendo sul contribuente l’onere di fornire, mediante specifiche argomentazioni, prova contraria idonea a contrastare la stima dell’Ufficio, nel caso di specie ritenuta assente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il contribuente affidandosi a due motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di doglianza il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dovuta, instaurato dal contribuente, è l’Agenzia delle Entrate, parte attrice ìn senso sostanziale, a dover provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e dunque il maggior valore degli immobili caduti in successione, atteso che la stima dell’UTE (Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia del Territorio) è un mero documento di parte, in quanto proveniente dalla stessa Amministrazione finanziaria, che non esonera dalla dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la pretesa si regge. Secondo il ricorrente la CTR non poteva limitarsi a ritenere congrua la valutazione effettuata dall’Ufficio, disattendendo quanto dedotto dal contribuente in quanto non provato e documentato da elementi certi e attendibili.

Con il secondo motivo di doglianza deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, giacchè il Giudice di appello nell’attribuire valore probatorio alla stima UTE in giudizio non ha considerato che essa attiene alla fase dell’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa erariale e non anche alla diversa fase della prova dei fatti allegati a sostegno della pretesa medesima. Evidenzia il ricorrente che l’Ufficio ha determinato il valore degli immobili con stima sintetico-comparativa, tenuto conto dell’ordinarietà del mercato immobiliare dell’epoca (2001), senza operare alcun confronto con le valutazioni di terreni analoghi, nè di terreni posti nel medesimo Comune.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto le relative censure appaiono strettamente connesse tra loro, sono infondati e non meritano accoglimento.

Si duole il ricorrente del fatto che la CTR, con motivazione peraltro del tutto incongrua, abbia ritenuto adempiuto l’onere incombente sull’Ufficio di provare la fondatezza della pretesa fiscale azionata, esclusivamente sulla scorta della perizia di stima effettuata dall’UTE, sebbene tale perizia si limitasse ad indicare i maggiori valori degli immobili cui si riferisce l’atto impositivo per cui è causa, sulla base di una stima sintetico-comparativa, tenuto conto del mercato immobiliare dell’epoca (2001) e senza operare alcun confronto con le valutazioni di terreni analoghi o comunque posti nel medesimo Comune.

Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “dinanzi al giudice tributario l’Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto.

E’ bensì vero, infatti, che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione. E tuttavia, è pur sempre necessario che il giudicante spieghi le ragioni per le quali ritenga corretta e convincente tale perizia, e per le quali la reputi idonea a superare le contestazioni e le osservazioni del contribuente (cfr. Cass. n. 8890/2007; n. 4363/2011; n. 14418/2014; n. 2193/2015). Ne discende che, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, o da altro organo tecnico dell’Amministrazione, il giudice investito dalla relativa impugnazione come non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile – limitandosi a considerare l’Ufficio che la abbia redatta quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore – così non può considerarla attendibile tout court, senza verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando in motivazione le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 17702/2009; n. 9099/2012; n. 2193/2015).

Nei caso concreto, la CTR non si è limitata a ritenere motivato l’avviso di accertamento, perchè fondato sulla stima dell’UTE, ma ha provveduto a spiegare, seppur sinteticamente, le ragioni per le quali ha ritenuto tale stima corretta e convincente evidenziando che la stessa risulta elaborata “tenendo conto della destinazione urbanistica, la capacità edificatoria ed utilizzando come termini di confronto valutazioni di terreni analoghi nel medesimo Comune”, per cui il secondo motivo di ricorso appare privo di autosufficienza in quanto, per come genericamente formulato, non consente alla Corte alcuna verifica circa la fondatezza dell’affermazione che l’UTE non avrebbe ricercato alcun parametro di comparazione omogeneo attraverso un confronto con le valutazioni di terreni analoghi e posti nel medesimo Comune.

Il Giudice di appello ha proceduto ad esaminare partitamente le deduzioni difensive del contribuente in relazione ai singoli cespiti immobiliari, rilevando alcune incongruenze, ed ha evidenziato la non riferibilità dell’allegato decreto di espropriazione al cespite n. (OMISSIS), ed ancora, “per i cespiti di cui ai numeri (OMISSIS)”, che difettasse la prova che pur “trattandosi di resedi stradali, non fossero in qualche modo utilizzabili, tenuto conto che si trattava di immobili con un proprio indice di edificabilità”, in tal modo superando argomentatamente la relativa censura del contribuente, inidonea ad escludere l’accertato maggior valore degli immobili per cui è causa.

In relazione, poi, ai cespiti di cui ai nn. (OMISSIS), la CTR ha osservato che, contrariamente a quando dedotto dal contribuente, “l’atto di cessione volontaria di bene immobile, già oggetto di procedura espropriativa… si riferisce solamente alla cessione degli immobili identificati al foglio n. (OMISSIS)”, in tal modo superando anche la censura che, per tale via, intendeva introdurre una diversa base di valutazione per i predetti cespiti immobiliari.

La decisione impugnata appare coerente non soltanto con la sopra richiamata giurisprudenza ma anche con il principio che, nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell’atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l’oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui è all’estensione di domande ed eccezioni che va concretamente rapportato l’onere motivatorio dei giudicante per giustificare la decisione adottata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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