Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17704/2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

G.G., EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1622/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CURZIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il sig. G., il 02.08.2013, ha proposto opposizione presso il Tribunale di Catanzaro contro il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 19.06.2013, fondato, tra le altre, sulla cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa per premi non pagati all’INAIL.

2. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto inammissibile il ricorso per violazione del termine decadenziale di quaranta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,per l’opposizione alle cartelle esattoriali. Inoltre, nel merito, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non fondata l’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, atteso che il termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte è decennale.

3. Il sig. G. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione è di cinque e che, quindi, i crediti dell’INAIL sono prescritti.

L’INAIL e l’Agente della riscossione si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Il Collegio ha accolto l’appello e ha dichiarato non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra il 01.02.2005, data di notifica della stessa, e il 19.06.2013, giorno di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

4. L’INAIL ha proposto ricorso per Cassazione.

Le altre parti sono rimaste intimate.

L’INAIL, inoltre, ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto.

3. Nulla sulle spese, poichè le altre parti non hanno svolto attività difensive.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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