Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25333/2014 proposto da:

M.P.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Bertoloni

30, presso lo studio dell’Avvocato LUCA MIRABELLI e rappresentato e

difeso dall’Avvocato MICHELE LOVADINA per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.G., elettivamente domiciliato a Roma, via Carlo Mirabello

18, presso lo studio dell’Avvocato ALFONSO QUINTARELLI e

rappresentato e difeso dall’Avvocato NAJDAT AL NAJJARI per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 13/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/6/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Treviso, con sentenza del 7/1/2004, ha accolto la domanda proposta da D.R.G. nei confronti di M.P.A. e, recependo integralmente le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato il convenuto, a norma degli artt. 882 e 887 c.c., ad eseguire gli interventi di rifacimento e ristrutturazione del muretto di confine tra le due proprietà, ed ha vietato che, nel tratto di strada di accesso e recesso all’edificio del M., fiancheggiato dal muro per cui è causa, tanto il passaggio che lo stazionamento di autotreni o altri mezzi meccanici aventi un peso superiore ai 40 quintali.

M.P.A., con citazione notificata l’8/2/2005, ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, autorizzarsi o, comunque, consentire all’appellante di demolire e ricostruire completamente, dalle fondamenta e per tutta la sua altezza, il muro posto a confine tra le proprietà delle parti e di consentire, una volta ultimato e collaudato il muretto interamente ricostruito, il transito e lo stazionamento di mezzi meccanici aventi peso superiore a 40 quintali sul tratto di strada di accesso e recesso all’edificio dell’appellante fiancheggiato dal muro per cui è causa. In subordine, l’appellante ha chiesto, confermata per il resto la sentenza impugnata, autorizzarsi il M. a far transitare sul tratto di strada fiancheggiata dal muro per cui è causa gli autocarri necessari per il rifornimento del gasolio e per l’esecuzione dei lavori necessari alla propria abitazione.

Il D.R. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, l’appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, autorizzarsi o, comunque, consentire al M. di demolire e ricostruire completamente, dalle fondamenta e per tutta la sua altezza, il muro posto a confine tra le proprietà delle parti e di consentire, una volta ultimato e collaudato il muretto interamente ricostruito, il transito e lo stazionamento di mezzi meccanici aventi peso superiore a 40 quintali sul tratto di strada di accesso e recesso all’edificio dell’appellante fiancheggiato da muro per cui è causa; disporsi, occorrendo, l’integrazione del contraddittorio con i proprietari di via Gorizia; in subordine, l’appellante ha chiesto, in riforma della sentenza, di consentire il transito e lo stazionamento di mezzi meccanici aventi peso superiore a 40 quintali, autorizzarsi il M. a far transitare sul tratto di strada fiancheggiata dal muro per cui è causa gli autocarri necessari per il rifornimento del gasolio e per l’esecuzione dei lavori necessari alla propria abitazione.

La corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13/1/2014, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.

La corte, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, alla luce della consulenza tecnica disposta in appello, che:

1) il pericolo di crollo non sussiste qualora venga consentito il transito di mezzi di peso non superiore a 40 quintali;

2) la soluzione idonea ad impedire il pericolo di crollo del manufatto è rappresentata dalla ricostruzione ex novo dell’intera struttura muraria;

e che:

3) interventi di adeguamento o di rinforzo della struttura muraria esistente non sono proponibili nè praticabili data la tipologia dell’opera e le ripercussioni negative che ne deriverebbero al cortile di proprietà dell’odierno appellato;

4) il rifacimento parziale dell’opera, inizialmente richiesto dall’appellante, non risulta percorribile poichè soltanto dopo il rifacimento integrale del manufatto potranno venir meno le limitazioni al transito di mezzi superiori a 40 quintali, sia per ragioni di sicurezza ed incolumità delle persone, sia per il concreto pericolo di ribaltamento dei mezzi pesanti e lunghi per accedere alla proprietà dell’appellante;

ha ritenuto, per un verso, che la soluzione (proposta dall’appellante per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile) di rifacimento, oltre che del muro oggetto della controversia, anche della porzione, pari a m. 1,60 posta al confine tra la proprietà dell’appellato e via Gorizia non risulta praticabile: “infatti, oltre al fatto che detta ulteriore porzione di muro non è in comune tra le parti del presente giudizio, essa non è nemmeno oggetto di causa, appartenendo la proprietà, come acclarato dalla nuova c.t.u., in parte all’appellato e in parte ai comproprietari di via (OMISSIS), strada privata assoggettata a pubblico transito…”, sicchè, “relativamente a quest’ulteriore porzione di muro manca il presupposto, esulando del tutto dalla domanda posta dall’appellante a fondamento del presente giudizio…”; e, per altro verso, che, una volta acclarato che non sono proponibili interventi di adeguamento della struttura muraria esistente, in quanto, come rettamente affermato nell’elaborato, non si tratterebbe di un intervento risolutore ma di un intervento inutile e invasivo, l’unico intervento possibile è rappresentato dalla demolizione e dalla ricostruzione dell’intero muro.

La corte ha, poi, ritenuto che la domanda subordinata dell’appellante, relativa all’autorizzazione al transito di autocarri per il rifornimento del gasolio e per l’esecuzione dei lavori necessari alla propria abitazione, non potesse trovare accoglimento in quanto avrebbe violato il divieto di transito dei mezzi di peso superiore ai 40 quintali per cui l’unica possibilità di accedere a quel tratto è l’utilizzazione di mezzi di peso inferiore o alternative che non vengano, comunque, ad incidere sulle ragioni di sicurezza esposte in sentenza.

La corte, infine, ha escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale per aver imposto il limite al transito in accoglimento di una domanda proposta solo nella fase cautelare e non reiterata nella successiva fase di merito, evidenziando che il divieto di accesso e recesso all’edificio del M. dei mezzi pesanti aventi peso superiore a 40 quintali è stato disposto a seguito del parere espresso dal consulente tecnico di ufficio per concreto pericolo di crollo prospettato dal consulente tecnico d’ufficio.

M.P.A., con ricorso notificato il 21.22/10/2014, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello.

D.R.G. ha resistito con controricorso notificato in data 18/11/2014.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità delle sentenze del tribunale e della corte d’appello e comunque del procedimento, per violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la statuizione del tribunale nonostante l’eccezione, proposta in primo grado e poi in appello, di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, vale a dire i comproprietari del muro oggetto di causa, il quale, infatti, ha aggiunto il ricorrente, sostiene, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, non soltanto il fondo superiore, di proprietà del M., ma anche un altro immobile, di proprietà di terzi, denominato “via (OMISSIS)”.

2. Il motivo è infondato. Quando il proprietario di un immobile denunci i danni provenienti da un immobile confinante per conseguire una pronuncia di condanna all’esecuzione di opere e lavori idonei ad eliminare i danni medesimi, l’appartenenza di detto immobile a più comproprietari determina l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione alla inscindibilità ed indivisibilità dell’obbligazione dedotta in causa (Cass. n. 9878 del 1997). Nel caso di specie, tuttavia, la corte d’appello, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha statuito che la ulteriore porzione di muro non è oggetto di causa, “appartenendo la proprietà,…, in parte all’appellato e in parte ai comproprietari di via (OMISSIS), strada privata assoggettata a pubblico transito…” ed esulando del tutto, quindi, “dalla domanda posta… a fondamento del presente giudizio”.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità delle sentenze del tribunale e della corte d’appello e comunque del procedimento, per vizio di ultrapetizione e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo che il divieto di accesso imposto dal giudice di primo grado sarebbe la conseguenza necessaria delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in fase cautelare, ha confermato, peraltro con motivazione palesemente illogica, la sentenza del tribunale che, pur a fronte di una domanda con la quale l’attore aveva chiesto la condanna del convenuto alla demolizione del muro ed alla costruzione di un altro o, in subordine, all’esecuzione di opere tali da assicurare un’adeguata tenuta rispetto all’attuale stato dei luoghi, ha condannato il M. non solo a ristrutturare il muro ma ha anche imposto, senza che tale richiesta sia stata formulata dall’attore, il divieto di transitare e stazionare con autotreni o altri mezzi meccanici aventi un peso superiore a 40 quintali nel tratto di strada di accesso e recesso all’edificio del convenuto.

4. Il motivo è fondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione dell’error in procedendo denunciato dal ricorrente, dimostrano, infatti, che l’attore, nell’atto di citazione che ha introdotto il giudizio di merito, si è limitato a domandare la condanna del convenuto alla demolizione del muro ed alla costruzione di un altro o, in subordine, all’esecuzione di opere tali da assicurare un’adeguata tenuta rispetto all’attuale stato dei luoghi: non ha, invece, chiesto che, nel tratto di strada di accesso e recesso all’edificio del M., fiancheggiato dal muro per cui è causa, fosse vietato tanto il passaggio che lo stazionamento di autotreni o altri mezzi meccanici aventi un peso superiore ai 40 quintali. Tale divieto, in effetti, già disposto a norma dell’art. 700 c.p.c., relativamente agli automezzi di portata superiore a 35 quintali, risulta pronunciato dal tribunale il quale, con la sentenza poi appellata, oltre ad ordinare al convenuto l’esecuzione degli interventi di rifacimento e di ristrutturazione del muretto al confine tra le due proprietà, ha modificato la predetta ordinanza, estendendo il divieto agli autotreni o altri mezzi meccanici aventi un peso superiore ai 40 quintali (v. la sentenza del tribunale di Treviso del 30/1/2004). La corte d’appello, dal suo canto, espressamente investita della questione della ultrapetizione in cui il tribunale sarebbe incorso per aver imposto il limite al transito in accoglimento di una domanda proposta solo nella fase cautelare e non reiterata nella successiva fase di merito, ne ha escluso la sussistenza, evidenziando che il divieto di accesso e recesso all’edificio del M. dei mezzi pesanti aventi peso superiore a 40 quintali è stato disposto in ragione del concreto pericolo di crollo prospettato dal consulente tecnico d’ufficio. Ma è evidente che, fatti salvi gli effetti del provvedimento d’urgenza fino alla pronuncia della sentenza che dichiari l’inesistenza del diritto a cautela del quale la misura è stata concessa (art. 669 novies c.p.c., comma 3), il giudice di merito, in mancanza di una domanda giudiziale, non può pronunciare, in via ufficiosa, alcuna statuizione senza violare l’art. 112 c.p.c.. La sentenza della corte d’appello, quindi, confermando la pronuncia del tribunale, che era incorsa nel vizio di ultrapetizione denunciato dall’appellante, ne risulta, per l’effetto, a sua volta viziata quale che sia la motivazione fornita – e dev’essere, come tale, in parte qua cassata.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la motivazione contraddittoria e insufficiente, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, facendo proprie le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che: 1) il pericolo di crollo non sussiste qualora venga consentito il transito di mezzi di peso non superiore a 40 quintali; 2) la soluzione idonea ad impedire il pericolo di crollo del manufatto è rappresentata dalla ricostruzione ex novo dell’intera struttura muraria; 3) gli interventi di adeguamento o di rinforzo della struttura muraria esistente non sono proponibili nè praticabili data la tipologia dell’opera e le ripercussioni negative che ne deriverebbero al cortile di proprietà dell’appellato; omettendo di considerare il fatto decisivo costituito dall’esatto contenuto e portata della sentenza di primo grado ed incorrendo, così, nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. La corte, poi, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’appellante volta ad ottenere l’alternatività tra l’imposizione del limite al transito e la condanna al rifacimento del muro.

6. Il motivo è assorbito.

7. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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