Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15231-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA RAGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 246/2018 dell’8 febbraio 2018, che ha respinto l’appello avanzato da F.L. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Teramo.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

La Corte d’Appello ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da F.L. con riferimento alla domanda monitoria per il pagamento del prezzo di vendita di un autoveicolo SsangYong Rexton (Euro 21.000,00) proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., (poi fallita in corso di causa). La Corte d’Appello ha ritenuto sprovvista di prova l’eccezione di pagamento del veicolo, essendo stata disconosciuta dalla (OMISSIS) s.r.l. la dichiarazione del 16 maggio 2008, ed invece dimostrata la sussistenza del credito, in quanto, come confermato dal teste C.G. (dipendente della società), la (OMISSIS) s.r.l. aveva ceduto verbalmente a F.L. il contratto di leasing dell’autovettura, stabilendosi il corrispettivo di Euro 21.000,00 pari al valore commerciale del bene. La circostanza che dell’affare si fosse occupato C.G. è stata poi convalidata dall’altro testimone D.P.N..

Il primo motivo di ricorso di F.L. denuncia la violazione dell’art. 2721 c.c., per aver la Corte d’Appello dell’Aquila ritenuto ammissibile ed attendibile la testimonianza di C.G., non avendo la sentenza impugnato spiegato le ragioni di deroga al divieto di ammissione della prova testimoniale di cui alla citata disposizione. Si evidenziano poi dubbi sull’attendibilità del teste C., sulla base delle dichiarazioni dell’altro testimone D.P., nonchè del precedente penale per reati fallimentari.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte d’Appello dell’Aquila omesso di considerare che la (OMISSIS) s.r.l. era gravata dell’onere di provare l’esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo, non potendosi ritenere sufficiente la deposizione testimoniale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

La Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto ammissibile la testimonianza resa da C.G. sul contenuto del contratto intercorso tra F.L. e la (OMISSIS) s.r.l. per la cessione dell’autoveicolo SsangYong Rexton “tenuto conto della peculiare natura dell’accordo e della qualità delle parti”, in quanto la signora F. “era la moglie di un dipendente della (OMISSIS) s.r.l.”, Ci.Gi., al quale l’auto era stata già concessa in uso ed intestata.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, non integra violazione dell’art. 2721 c.c., comma 1, l’ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell’oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorchè il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo – ai sensi del medesimo art., comma 2, – alla sua natura (nella specie, cessione di un’autovettura già utilizzata in leasing da un dipendente della società) e alla qualità delle parti (nella specie, la cessionaria era la moglie del dipendente utilizzatore del veicolo) (Cass. Sez. 6 – 3, 07/06/2013, n. 14457; Cass. Sez. 2, 24/01/2018, n. 1751).

La valutazione delle risultanze della prova ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, poi, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056). La Corte d’Appello dell’Aquila ha spiegato le ragioni del proprio convincimento, in sostanza ritenendo la deposizione di C.G. unica e sufficiente fonte di prova del rapporto contrattuale intercorso fra le parti.

E’ del pari manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., la quale si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di critica sia, come nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). In tema di compravendita, incombe certamente al venditore l’onere di provare il prezzo pattuito, e la Corte d’Appello di Firenze ha affermato che la (OMISSIS) s.r.l. avesse fornito tale prova, sulla base di apprezzamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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