Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 2112-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante SANPAOLO IMI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

e contro

A.M.C., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7135/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2014, R.G.N. 3785/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.1.2014, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti di A.M.C. e altri litisconsorti per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di taluni degli appellati che non si erano costituiti, identificati come I.M., F.M. e Ma.El.;

che avverso tale pronuncia Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria;

che gli intimati indicati in epigrafe non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 171 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata indicato nell’epigrafe gli appellati Am.Fe., + ALTRI OMESSI e avendo invece dichiarato la contumacia dei loro danti causa I.A., F.M., Mu.An. e P.M.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica dell’appello nei confronti di I.A. e F.M. non fosse andata a buon fine, nonostante risultasse in atti la notifica ai loro eredi, dianzi indicati;

che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità dell’intero appello ancorchè si trattasse di cause scindibili;

che il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse in relazione alla mancata indicazione nell’epigrafe degli eredi degli appellati per i quali la sentenza impugnata non ha attestato alcun difetto di notifica (ossia Mu.An. e P.M.), dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui non ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza, ma un mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, nel caso in cui la decisione sia stata formalmente pronunciata nei confronti della parte defunta in corso di causa, anzichè nei confronti degli eredi nei cui riguardi il processo sia stato riassunto, qualora il contraddittorio si sia regolarmente costituito e non sussistano incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce (Cass. nn. 2030 del 1994, 1970 del 1998, 504 del 2006);

che, nel resto, il motivo è, al pari del successivo mezzo di censura, inammissibile per difetto di specificità, atteso che, pur asserendosi che le notifiche nei confronti degli eredi di I.A. e F.M. si sarebbero perfezionate in data 17 e 19 aprile 2012 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 11), non si spiega perchè mai, come risulta dallo storico della sentenza impugnata, “all’udienza del 18.12.2012” sarebbe stata nondimeno disposta “previa richiesta dell’appellante, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati costituiti e per i quali la notifica non era andata a buon fine, quali: I.M. (recte, A.), F.M.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, richiede pur sempre che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);

che il terzo motivo è invece fondato, essendosi chiarito che la domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, di talchè, pur nell’identità delle questioni da affrontare, permane l’autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori, e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni, che possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti (Cass. n. 19937 del 2004), con conseguente inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c., che viene in considerazione nelle diverse ipotesi di cause inscindibili, nelle quali la necessità del litisconsorzio è prevista dalla legge o la sentenza si riferisce ad una situazione giuridica unica, o a situazioni tra loro dipendenti, allorchè la decisione di una controversia si estenda necessariamente all’altra, costituendone il presupposto logico-giuridico imprescindibile (Cass. n. 11386 del 2013);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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