Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24928 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

t:5
BERSANI PAOLO,

contro

rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace,

presso il quale è elettivamente dcmiciliato in Milano al corso di
Porta Rcmana n. 89/b;
– controlcorrente

avverso la sentenza della Ozxmlissione tributaria regionale
del Piemonte m 37/28/07, depositata il 9 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Fabio Pace per il centroricoLLente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

IRPEF
fond< previdenziale integrativo dirigenti ENEL L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Coundssione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo parzialnente l'appello dell'Ufficio, ha riconosciuto a Paolo Bersani, già dirigente dell'Enel spa, il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF effettuata, rispetto all'aliquota del 12,5% - ma solo su quanto corrisposto a titolo di rendimento di polizza -, alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla somma di previdenza integrativa aziendale denaminato PIA: la parte residua di detta =ma, eccedente quanto corrisposto a titolo di rendimento di polizza, andava invece assoggettata a tassazione can l'aliquota del trattanento di fine rapporto. Il contribuente resiste can controricorso, illustrato con successiva memoria. mamil DELLA DECISIONE Can il primo motivo, denunciando difetto di motivazione, l'anudnistrazione ricorrente si duole che la sentenza impugnata muova dal presupposto che nella specie si tratti di una fattispecie assicurativa, presupposto rimasto tuttavia del tutto indinostrato nell'iter logico della decisione. Can il secondo motivo l'amministrazione censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo Che, ai sensi degli artt. 13, canna 9, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, l, camma 5, del d.l. 31 diceMbre 1996, n. 669, come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n..30, 6 della legge 26 settenibre 1985, m 482, 16 e 17, coma 2, del tuir del 1986, quanto corrisposto dall'Enel al contribuente costituirebbe una prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del trattamento previdenziale Obbligatorio senza alcun ricorso a contratti con imprese di assicurazione e sarebbe come tale soggetta a tassazione separata ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17, camma 2, del tuir approvato col d.P.R. 22 diceMbre 1986, n. 917. Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato nei termini di seguito precisati. 2 erogatagli come liquidazione della rendita relativa ad un Fondo La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte che, can la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, ha Chiarito che, "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 diceMbre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di ta~zione separata di cui agli artt. 16, camma , lett. a), e 17 del TOM, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimeniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di ta s sazione separata di cui agli artt. 16, camma 1, lett. a), e 17 del TUIR". Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatanente agli importi maturati entro il 31 diceMbre 2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fbndb, del capitale accantonatoP. 3 antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è in questi termini fondato. L'aliquota del 12,5% deve essere infatti applicata solo al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individogli, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentesrente, l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dall'articolo 6 1. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, camma 1 lett. a), e 17 del TUIR. In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Cdmmissione tributaria regionale del Piemonte perché si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente determinando l'imposta dovuta secondo i principi enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, rasa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Oammissicne tributaria regionale del Piemonte. Così deciso in Rema il 24 aprile 2013. La sentenza va quindi ragsata con rinvio alla Cdmmissione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA