Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24928 del 06/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24928 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –
t:5
BERSANI PAOLO,
contro
rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace,
presso il quale è elettivamente dcmiciliato in Milano al corso di
Porta Rcmana n. 89/b;
– controlcorrente
–
avverso la sentenza della Ozxmlissione tributaria regionale
del Piemonte m 37/28/07, depositata il 9 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Fabio Pace per il centroricoLLente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data pubblicazione: 06/11/2013
IRPEF
fond<
previdenziale
integrativo
dirigenti ENEL L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Coundssione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo
parzialnente l'appello dell'Ufficio, ha riconosciuto a Paolo
Bersani, già dirigente dell'Enel spa, il diritto al rimborso
della maggiore ritenuta IRPEF effettuata, rispetto all'aliquota
del 12,5% - ma solo su quanto corrisposto a titolo di rendimento
di polizza -, alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla somma
di previdenza integrativa aziendale denaminato PIA: la parte
residua di detta =ma, eccedente quanto corrisposto a titolo di
rendimento di polizza, andava invece assoggettata a tassazione
can l'aliquota del trattanento di fine rapporto.
Il contribuente resiste can controricorso, illustrato con
successiva memoria. mamil DELLA DECISIONE
Can il primo motivo, denunciando difetto di motivazione,
l'anudnistrazione ricorrente si duole che la sentenza impugnata
muova dal presupposto che nella specie si tratti di una
fattispecie assicurativa, presupposto rimasto tuttavia del tutto
indinostrato nell'iter logico della decisione.
Can il secondo motivo l'amministrazione censura la
decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo
Che, ai sensi degli artt. 13, canna 9, del d.lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, l, camma 5, del d.l. 31 diceMbre 1996, n. 669, come
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n..30, 6 della legge 26
settenibre 1985, m 482, 16 e 17, coma 2, del tuir del 1986,
quanto corrisposto dall'Enel al contribuente costituirebbe una
prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del
trattamento previdenziale Obbligatorio senza alcun ricorso a
contratti con imprese di assicurazione e sarebbe come tale
soggetta a tassazione separata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 16 e 17, camma 2, del tuir approvato col d.P.R. 22 diceMbre
1986, n. 917.
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente
in quanto strettamente connessi, è fondato nei termini di seguito
precisati. 2 erogatagli come liquidazione della rendita relativa ad un Fondo La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dalle Sezioni
unite di questa Corte che, can la sentenza n. 13642 del 2011,
resa in controversia analoga, ha Chiarito che, "in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 diceMbre 2000, la prestazione è assoggettata al regime
di ta~zione separata di cui agli artt. 16, camma , lett. a), e
17 del TOM, solo per quanto riguarda la "sorte capitale"
corrispondente all'attribuzione patrimeniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dall'art 6 della legge n. 482 del 1985; b) per
gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interamente il regime di ta s sazione separata di cui agli artt.
16, camma 1, lett. a), e 17 del TUIR".
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo
di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del
12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A.
da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del
1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatanente agli importi maturati entro il 31 diceMbre
2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni
unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il
"rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte
del Fbndb, del capitale accantonatoP. 3 antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è in questi termini
fondato. L'aliquota del 12,5% deve essere infatti applicata solo
al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del
Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo
importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal
Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme
contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi
realizzati. tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell'investimento ed in qual modo sia stata determinata
l'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individogli, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la
parte della somma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato mediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentesrente,
l'ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a
tale parte l'aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata
dall'articolo 6 1. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, camma 1 lett.
a), e 17 del TUIR.
In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le
spese, ad altra sezione della Cdmmissione tributaria regionale
del Piemonte perché si pronunci sulla domanda restitutoria del
contribuente determinando l'imposta dovuta secondo i principi
enunciati.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, rasa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Oammissicne
tributaria regionale del Piemonte.
Così deciso in Rema il 24 aprile 2013. La sentenza va quindi ragsata con rinvio alla Cdmmissione