Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24927 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26546/2016 R.G. proposto da:

N.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Silvio Pellico, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Fabio

Festuccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

B.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

al Lungotevere della Vittoria, n. 5, presso lo studio dell’avvocato

professor Giovanni Arieta, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5835/2016 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 25.5.2009 B.M. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma N.L..

Esponeva che nell’anno 2000 aveva dato in prestito al convenuto, coniuge convivente della sorella, il quale gliene aveva fatto richiesta, la somma di Lire 236.000.000; che della somma il cognato ne aveva avuto necessità ai fini dell’acquisto di un immobile in (OMISSIS), acquisto poi perfezionato con rogito del 5.6.2000 per il prezzo – dichiarato nell’atto – di Lire 145.000.000.

Esponeva che l’importo di Lire 236.000.000 era stato rimesso a Ba.Pa.Em., uno dei venditori, con assegno circolare della Banca di Roma n. (OMISSIS) di pari ammontare, a fronte della corrispondente disposizione da egli attore impartita ed eseguita sul suo conto corrente bancario.

Esponeva che il convenuto non aveva inteso restituirgli l’importo ricevuto.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad ottenere in restituzione l’importo mutuato nel termine all’uopo fissato anche ai sensi dell’art. 1817 c.c. e condannarsi il convenuto a pagargli l’importo di Euro 121.883,83, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione.

2. Si costituiva N.L..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, l’adito tribunale, con sentenza n. 3616/2014, rigettava la domanda dell’attore in dipendenza della mancata dimostrazione del titolo dell’azionata pretesa restitutoria.

4. Proponeva appello B.M..

Resisteva N.L..

5. Con sentenza n. 5835/2016 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame ed in totale riforma dell’appellata sentenza condannava l’appellato a pagare all’appellante la somma di Euro 121.883,83, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

Premetteva la corte che il primo giudice aveva dato atto che alla stregua delle risultanze processuali risultava dimostrata la consegna della somma di denaro pretesa in restituzione.

Indi evidenziava che a fronte degli esiti istruttori doveva reputarsi comprovato che la somma fosse stata accordata al N. a titolo di prestito ai fini dell’acquisto immobiliare, viepiù in considerazione, per un verso, dell’atteggiamento difensivo dell’appellato, dapprima volto alla negazione tout court det fatti ex adverso allegati, poi teso a dimostrare la natura gratuita dell’elargizione pecuniaria operata a vantaggio della moglie, viepiù in considerazione, per altro verso, del mero rapporto di affinità intercorrente tra le parti in lite, tale da rendere inverosimile che l’ingente somma fosse stata erogata a “fondo perduto”.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso N.L.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

B.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il controricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., comma 1.

Deduce che ha errato la corte d’appello, allorché ha negato che il patto di restituzione sia elemento costitutivo del mutuo e che l’allegazione e la prova di tale patto, nella specie non avvenute, siano necessarie ai fini dell’accoglimento della domanda restitutoria.

Deduce che controparte non ha prefigurato in via subordinata né un indebito pagamento né un arricchimento senza causa, sicché la prova dell’addotto titolo di mutuo doveva essere assolta in forma rigorosa.

Deduce che la vicenda de qua si inserisce nel quadro di rapporti familiari, nell’ambito dei quali è frequente che si verifichino aiuti in denaro, viepiù che nella fattispecie la richiesta di restituzione della somma asseritamente mutuata è stata formulata a distanza di nove anni dal preteso prestito, successivamente alla sua separazione dal coniuge, sorella del controricorrente.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c..

Deduce che la corte di merito ha errato a reputare senz’altro comprovata l’erogazione in suo favore del denaro.

Deduce che la controparte per nulla ha allegato la stipulazione di un accordo restitutorio.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale non ha considerato che l’assegno circolare era intestato a persona diversa, quindi ha dato per scontato che l’erogazione pecuniaria sia avvenuta in suo favore.

Deduce che la corte territoriale non ha considerato che il controricorrente, già nell’iniziale atto di citazione, non aveva allegato l’avvenuta stipulazione del patto restitutorio.

11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa motivazione.

Deduce che la Corte di Roma ha del tutto omesso la motivazione in ordine alla circostanza per cui nessuna somma di denaro è stata erogata in suo favore, siccome l’assegno era intestato a persona diversa.

12. Le ragioni di censura risultano per ampia parte reiterate negli stessi termini nonostante la quadruplice articolazione dei motivi di ricorso; il che suggerisce la disamina simultanea dagli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono tutti destituiti di fondamento e da respingere.

13. E’ fuor di dubbio che B.M. ha addotto in prime cure di aver erogato a N.L. a titolo di mutuo la somma di Lire 236.000.000, sicché, in tal guisa e per ciò solo, ha allegato l’avvenuta stipulazione dell’obbligo restitutorio a carico del cognato.

Ed è fuor di dubbio altresì che la Corte di Roma non ha negato che il patto restitutorio sia elemento costitutivo della fattispecie; anzi ha atteso al riscontro del patto restitutorio con valutazione, si dirà, congrua ed ineccepibile.

Le ragioni di doglianza al riguardo veicolate dai passaggi iniziali del primo motivo di ricorso, dal secondo passaggio del secondo motivo di ricorso e dal passaggio finale del terzo motivo di ricorso sono perciò in toto ingiustificate.

14. Evidentemente va reiterato l’insegnamento di questo Giudice del diritto – debitamente richiamato pur dalla corte di merito – secondo cui, da un canto, la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo, è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo – il mutuo, appunto – dal quale derivi l’obbligo restitutorio della controparte, e secondo cui, d’altro canto, il disconoscimento della pretesa restitutoria va argomentato con doverosa cautela in considerazione della natura del rapporto ed in relazione alle circostanze del caso, idonee ad abilitare l’una parte a trattenere senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra (cfr. Cass. 28.7.2014, n. 17050).

15. Ebbene su tale scorta la corte romana ha senz’altro atteso al riscontro dell’addotta stipulazione del patto restitutorio e dunque del mutuo addotto a fondamento dell’azionata pretesa con valutazione ineccepibile e congrua, recte, in rapporto alla novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con valutazione esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Segnatamente, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte capitolina ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Più esattamente la corte distrettuale ha dapprima dato atto che già il tribunale aveva acclarato l’avvenuta erogazione della somma di denaro in favore di N.L..

Indi la corte ha rimarcato – a comprova della siglata pattuizione ex artt. 1813 c.c. e segg. – che gli esiti istruttori davano conto, tra l’altro, che l’assegno circolare era stato emesso ad esclusiva richiesta di B.M.; che l’assegno era intestato al venditore dell’immobile acquistato da N.L., venditore che aveva confermato di averlo ricevuto e posto utilmente all’incasso; che la moglie dell’appellato, sorella dell’appellante, aveva confermato di aver ricevuto l’assegno dal fratello e di averlo consegnato al marito per l’acquisto dell’immobile; che l’asserita provenienza del denaro dal conto corrente della suocera dell’appellato risultava smentita per tabulas; che l’appellato non aveva mezzi economici sufficienti per l’acquisto immobiliare; che la moglie di B.M., a sua volta, aveva confermato che l’assegno era stato tratto sul conto del coniuge onde finanziare, a titolo di prestito, l’operazione di acquisto dell’immobile.

16. In questi termini a nulla vale prospettare, ripetutamente, che, in dipendenza dell’omessa prefigurazione in via subordinata e di un indebito pagamento e di un arricchimento senza causa, la prova dell’addotto titolo di mutuo doveva essere assolta in forma rigorosa.

In pari tempo la corte distrettuale ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero l’erogazione del danaro a vantaggio di N.L. ed a titolo di mutuo.

Cosicché è del tutto fuor di luogo la denuncia di omessa motivazione veicolata dal quarto motivo.

17. In questo quadro, inoltre, allorché reiteratamente adduce che la vicenda de qua si inserisce nel contesto di rapporti familiari, nel cui ambito sono frequenti aiuti in denaro, che la pretesa restitutoria è stata azionata a significativa distanza di tempo dal preteso prestito, che l’assegno circolare era intestato a persona diversa, il ricorrente in fondo si duole per l’asserita distorta, erronea valutazione delle risultanze di causa e quindi sollecita questa Corte al riesame sotto tale profilo dell’impugnato dictum.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente, N.L., a rimborsare al controricorrente, B.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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