Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24927 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4508-2011 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA RITA DANZA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato DANZA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di denuncia di successione presentata in data 16/4/2004, ad A.A. venivano notificati, in data 18/7/2006, due avvisi di liquidazione dell’imposta di successione, per complessivi Euro 12.000,00.

Si trattava della successione paterna, apertasi quattordici anni prima, in data 16/6/1990, con rinuncia all’eredità della chiamata, all’epoca minore d’età, revocata in data 18/10/2002, con accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità giacente, gravata da passività, e con successiva alienazione dei beni immobili rientranti nell’asse al fine di soddisfare i creditori ereditari.

La A. sostenendo, tra l’altro, I’ estinzione per prescrizione del credito erariale, proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che lo respingeva, e la decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna che, con sentenza n. 128/20/09, pronunciata il 14/12/2009 e depositata il 21/12/2009, respingeva l’appello della contribuente.

Evidenziava, in particolare, il Giudice di secondo grado: che il termine decennale di prescrizione del credito erariale doveva farsi decorrere dall’8/10/2002, data della revoca della rinuncia all’eredità; che la presentazione della denuncia di successione costituiva comportamento concludente di rinuncia a far valere la intervenuta estinzione della pretesa impositiva, della quale gli avvisi di liquidazione davano adeguatamente conto; che la decadenza dai termini di presentazione della dichiarazione di successione non dispensava dal pagamento della imposta di successione; che delle passività iscritte nella dichiarazione non era stata offerta prova documentale; che l’Invim era dovuta non trovando applicazione la proroga dei termini stabilita dal D.P.R. n. 637 del 1992, art. 39, comma 3, per cui il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, con scadenza successiva al 31/12/2000, non poteva farsi decorrere dall’accettazione con beneficio d’inventario.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ A. affidandosi ad un unico motivo cui resiste l’intimata Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione perchè notificato successivamente alla scadenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis antecedente alla novellazione di cui alla L. n. 69 del 2009).

Risulta, infatti, dagli atti di causa che la sentenza impugnata – non notificata – è stata depositata il 21 dicembre 2009, per cui il termine per impugnare andava a scadere il 7 febbraio 2011 (il 5 febbraio cadeva nella giornata di sabato e, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5 introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 2 si applica la proroga della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo), e poichè la spedizione a mezzo posta del ricorso in esame è avvenuta, con raccomandata a.r., l’8 febbraio 2011, essendo stato l’atto consegnato all’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Bologna il 7 febbraio, il suddetto termine “lungo” risulta rispettato.

Come è noto, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno ed il termine per la proposizione dell’impugnazione stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (cd. periodo feriale) prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre: v. Cass., 13/11/1979, n. 5896).

Infatti, il termine di decadenza dal gravame di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi quarantasei giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 11491/2012; n. 15530/2004; n. 8850/2003).

E’ sufficiente, inoltre, la prova della consegna dell’atto medesimo all’ ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica – nel caso di specie effettuata il 7 febbraio 2010 come da cronologico – che integra il momento di perfezionamento per il notificante ai fini della tempestività della notifica dell’atto di appello (Cass. n. 1662/2016; n. 4996/2008; n. 11783/2007; Sez. Un. (ord.) n. 458/2005 in riferimento al termine per il deposito del ricorso per Cassazione).

Con il motivo di ricorso la A. deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè il giudice di appello non ha rilevato l’intervenuta prescrizione del credito erariale, per l’imposta sulla successione di A.O., apertasi in data 14/7/1990, pur avendo l’Ufficio manifestato la relativa pretesa solo in data 18/7/2006, computando il termine prescrizionale solo a decorrere dalla data (8/10/2002) di revoca della rinuncia all’eredità paterna che la madre della contribuente, in veste di legale rappresentante della figlia all’epoca minorenne aveva presentato in data 14/10/1990. Secondo la ricorrente andava invece considerato che, a mente dell’art. 528 c.c., il curatore dell’eredità giacente è persona obbligata alla presentazione della denuncia di successione D.P.R. n. 637 del 197, ex art. 36 – disciplina anche secondo la ricorrente applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di apertura della successione in quanto il D.P.R. n. 346 del 1990 si applica alle successioni aperte dopo gennaio 1991 – e che l’Ente impositore, una volta intervenuta la rinuncia all’eredità, avrebbe dovuto chiedere la nomina del curatore, e non rimanere inerte per oltre un decennio.

Il motivo di ricorso è infondato.

La contribuente sostiene che l’Ufficio avrebbe esercitato tardivamente la pretesa impositiva essendo stati notificati gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione solo in data 18/7/2006, ben oltre il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., avuto riguardo ad una successione apertasi molti anni prima, in data 16/6/1990, a cui aveva fatto seguito, dapprima, la rinuncia all’eredità della chiamata, all’epoca minorenne, e la revoca, in data 18/10/2002, della rinuncia, nonchè l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. In ordine alla questione centrale della presente controversia, rappresentata dalla prescrizione e dalla correlata rinuncia a farla valere, il giudice di appello ha argomentato che il termine prescrizionale del credito erariale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che il dies a quo va conseguentemente individuato nella data (8/10/2002) in cui la contribuente ha presentato la revoca della rinuncia all’eredità, e che la presentazione, in data 16/4/2004, della denuncia di successione integra una tacita “rinuncia alla prescrizione”, di tal che la notifica degli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione è del tutto rispettosa del termine prescrizionale.

La decisione appare conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, se la dichiarazione di successione è stata presentata, mediante lo specifico atto costituito dall’avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest’ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 34 (e neppure il D.P.R. n. 346 del 1990, art. 27, comma 6, citato dalla ricorrente pag. 5 del ricorso), che riguarda l’attività di liquidazione propriamente detta, termine triennale nel caso di specie rispettato, atteso che in data 16/4/2004 è intervenuta la presentazione della denuncia di successione (Cass. n. 1974/2015).

Ne consegue che la contribuente era comunque soggetta alla azione di riscossione per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario (D.Lgs. n. 637 del 1972, art. 41 cpv.), il che è pienamente coerente con il sistema in quanto, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il credito da riscuotere, il quale appunto si prescrive in dieci anni.

Va, peraltro, considerato che, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 34, comma 2, “in caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione” di tal che il contribuente, ancorchè non più assoggettato all’azione amministrativa dell’Ufficio, resta in tal caso soggetto alla azione di riscossione.

La decisione impugnata appare, dunque, corretta perchè esclude la rilevanza in concreto dell’eccepito decorso del termine di prescrizione ordinario, mediante il richiamo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la presentazione della denuncia di successione, in epoca in cui sia ormai prescritto il credito del fisco, qualora non venga sollevata l’eccezione di prescrizione, costituisce comportamento univocamente qualificabile come oggettivamente incompatibile con la volontà di volersi avvalere della causa estintiva della pretesa fiscale atteso che, in base all’art. 2937 c.c., sussiste una incompatibilità assoluta fra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, essendo insita nel detto comportamento, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l’inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto, restando infine irrilevante l’eventuale ignoranza in ordine alla maturazione del termine prescrizionale ovvero il motivo soggettivo ispirante la condotta, che nella fattispecie viene individuato nella esigenza di procedere alle necessarie volture catastali (Cass. n. 5966/2007).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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