Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24926 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14504-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’

DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO

110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 369/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. B. ha proposto opposizione presso il Tribunale di La Spezia contro un provvedimento di fermo amministrativo fondato su diverse cartelle esattoriali emesse per crediti dell’INPS.

2. Il Tribunale di La Spezia ha parzialmente accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali per le quali risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data di notifica delle stesse e la comunicazione del fermo amministrativo.

3. L’INPS ed Equitalia Nord S.p.a. hanno impugnato con distinti atti di appello la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Il sig. B. si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.

Il Collegio, riuniti i giudizi, ha respinto gli appelli, confermando il termine quinquennale applicato dal Giudice di primo grado.

4. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.

Il sig. B. si è difeso con controricorso. Equitalia Nord S.p.a. è rimasta intimata.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif. dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Genova risulta corretta e conforme a diritto.

3. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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