Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24926 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22642-2012 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA AJACCIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO PALMA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di registro, attraverso cui il ricorrente ha contestato di aver ricevuto la notifica del prodromico avviso di rettifica e liquidazione; il contribuente ha, altresì, lamentato l’irritualità del ruolo ed ha contestato la fondatezza della pretesa tributaria, perchè immotivata.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato, da una parte, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, dall’altra, la contraddittorietà e illogicità della motivazione sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto la fidefacienza dell’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, anche il riferimento a chi ricevette l’atto quale “addetto alla ricezione”, benchè la contribuente avesse fornito prova che chi ricevette l’atto impositivo indirizzato alla contribuente, non fosse un collaboratore della farmacia.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, il motivo di censura difetta di autosufficienza, in quanto non è stata riportata in ricorso, nè indicata la sua collocazione nell’ambito della documentazione afferente al merito, nè allegata, l’avviso di ricevimento, sul quale è incentrata la doglianza. E’, infatti, insegnamento di questa Corte quello secondo cui “. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10).

Nella presente vicenda, questa Corte non è stata messa in condizione di esaminare la relata, sulla cui scorretta valutazione è incentrato tutto il ricorso, in particolare, se la notifica fu effettivamente effettuata a mezzo posta o con altre modalità consentite dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

In secondo luogo, il motivo di censura è, altresì, inammissibile, in quanto sotto l’apparenza di una doglianza rubricata come violazione di legge, si contesta il merito della valutazione dell’avviso di ricevimento, che non è censurabile nella presente sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da vizi logici nella specie, insussistenti. Infatti, secondo il ricorrente, la CTR non avrebbe dato adeguato rilievo, alla documentazione (in particolare, al libro matricola della farmacia, dal quale poteva evincersi che chi ricevette l’atto non era un dipendente della stessa, e all’autocertificazione della medesima persona di non aver ricevuto il medesimo atto impositivo) volta a vincere la presunzione che la notifica sarebbe stata effettuato a soggetto “addetto alla ricezione”, per come risultante dalla relata; va rilevato, invece, che in effetti, chi riceve l’atto come “addetto al servizio del destinatario” non deve essere necessariamente un dipendente del destinatario in quanto può trattarsi di persona anche solo temporaneamente investita dell’incarico, ma che per il rapporto dichiarato con il destinatario garantisce che ragionevolmente gli consegnerà l’atto notificato.

Nel merito, il motivo sarebbe comunque, infondato, in quanto, sia il contenuto della dichiarazione ricevuta dall’organo notificatore (cd. contenuto estrinseco) che la sua provenienza sono coperti dalla “fede privilegiata” contestabile solo con querela di falso (v. art. 2700 c.c.), nella specie, non proposta.

Al rigetto del ricorso, segue la soccombenza per le spese di lite.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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