Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24926 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11930-2017 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO GIULIANO, e PACIFICO BORRIELLO;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., (incorporante Sanpaolo Imi S.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47 (c/o Fisspa), presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5093/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/11/2016 R.G.N. 4635/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 novembre 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte da G.G. nei confronti di Intesa San Paolo Spa con cui l’attore chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione della contribuzione correlata (da versare da parte del datore al Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito costituito con D.M. n. 158 del 2000) calcolata sulla base di tutta la retribuzione percepita con inclusione nella stessa delle voci cd. “variabili” e non solo di quelle cd. “fisse”, con conseguente condanna della società al versamento all’Inps della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa; inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile per mutatio libelli la “domanda volta ad ottenere l’accertamento della natura continuativa dello svolgimento del lavoro straordinario e del conseguente diritto all’inserimento della voce nella base di calcolo”;

2. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con quattro motivi ai quali ha resistito la società con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

1.1. con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della norma di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10 in relazione alla L. n. 662 del 1996 e di tutta la normativa ad esso sottesa con particolare riferimento alla L. n. 153 del 1969”, sostenendo che la contribuzione da versare da parte del datore di lavoro al Fondo di solidarietà sulla scorta delle disposizioni richiamate sarebbe “da considerarsi latu sensu volontaria”;

1.2. con il secondo motivo si denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio e violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 410 e 411 c.p.c. e art. 1965 c.c.”, deducendo che l’istante aveva fondato le sue pretese anche su una serie di atti “la cui sottoscrizione configura l’esistenza di un vero e proprio negozio transattivo”, materiale non valutato dal giudice di appello;

1.3. con il terzo motivo viene dedotta “insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per avere il giudice d’appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto nuova la domanda relativa “al mancato inserimento nella base di calcolo del compenso per straordinario percepito dal lavoratore avente… il carattere di continuità”;

1.4. il quarto motivo deduce “violazione della normativa comunitaria con riferimento agli artt. 2 e 6 Direttiva 2000/78/CE e Direttiva 2001/23/CE, con contestuale richiesta di rinvio delle carte del presente procedimento, in via pregiudiziale, alla CGUE”, in quanto l’interpretazione offerta dalla Cassazione alla disciplina applicabile violerebbe “beni o aspettative su cui il soggetto abbia fatto ragionevole affidamento”;

2. preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in conformità a quanto statuito da Cass. n. 8956 del 2020;

nella citata sentenza, nell’ambito di un analogo contenzioso volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento all’INPS, quale gestore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle aziende di credito, di cui al D.M. n. 158 del 2000, di somme a titolo di contribuzione, viene affermato il principio secondo cui nella controversia ove si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro l’ente previdenziale è litisconsorte necessario e ciò indipendentemente dal fatto che la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull’istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al Fondo medesimo;

il Collegio reputa che debba essere data continuità a detto principio anche nella presente controversia in cui non risulta che l’INPS sia stato parte, rinviando per ogni altra argomentazione di supporto al precedente richiamato;

3. la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le altre Cass. n. 26388 del 2008 e n. 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), per cui la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

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