Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24926 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24926 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempere,

Agevolazioni
credito di imposti
arei
svantaggiate
investimenti

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

– ricorrente
/–C3
GHISAMESTIERI srl,

contro

rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio

Villani, presso il quale è elettivamente dcmiciliato in Lecce
alla via Cavour n. 56;
– controicorrente –

avverso la sentenza della ammissione tributaria regionale
delrEMilia Rcmagna n. 147/06/06, depositata il 5 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 06/11/2013

ÌEN

7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale dell’EMilia Ramagna che,
rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso
di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della
legge 23 diceMbre 2000, m 388, per l’acquisto di beni
strumentali nuovi dP.ntinati a strutture produttive situate in
compensazione nell’anno 2003 per un importo superiore a quello
spettante.
Il giudice d’appello, in relazione agli stampi e modelli
per le fusioni in ghisa acquistati dalla contribuente ed
utilizzati per la realizzazione di componenti dei manufatti da
essa prodotti, ha ritenuto sussistente il prescritto requisito
della territorialità benché stampi e modelli fossero stati
affidati a terzi

che

eseguivano le relative lavorazioni, in

quanto essi erano di proprietà della contribuente, erano dati in
prestito d’uso a terzi e alla società contribuente restituiti
dopo la fusione. L’attività svolta dai terzi era perciò
strettamente funzionale alla realizzazione della produzione della
società contribuente, sicché gli investimenti da questa
effettuati risultavano finalizzati in modo duraturo al
potenziamento della struttura produttiva e carmerciale
localizzata in area svantaggiata così cave previsto dalla legge.
La società contribuente resiste con controricorso.

Nicani DELLA DECISIONE
Can l’unico motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000,
l’amministrazione ricorrente censura la decisione assumendo che i
nuovi investimenti che consentono di fruire dell’agevolazione
prevista dalla norma in rubrica consisterebbero in acquisizioni
di beni strumentali specificamente destinati all’incremento della
struttura produttiva situata in un’area indicata dallo stesso
camma l del medesimo art. 8, e cioè nell’acquisizione di beni
strumentali utilizzati direttamente nella struttura produttiva
situata nell’area depressa.
Il motivo è fondato.

2

aree svantaggiate, perché ritenuto indebitamente utilizzato in

Questa Corte ha chiarito care “in tema di agevolazioni
fiscali per le aree svantaggiate, l’art. 8 della legge 23
diceMbre 2000, n. 388, nel riconoscere un credito di imposta per
l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, intende il requisito
della novità in Chiave economica, piuttosto dile in termini
materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è quello
di incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative
che apportino crescita della produzione e sviluppo eoananico”
Si è in particolare affermato che il beneficio “è riferito
specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi,
destinati alle strutture produttive già esistenti o Che vengano
impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla
Commissione delle Camunità EUropee. Perché sussista il requisito
della strumentalità indicato non è sufficiente Che all’unità
operante nell’area considerata svantaggiata risultino
contabilmente imputati i costi ed i ricavi dei beni acquisiti, ma
è, invece, indispensabile la prova Che quei dati si inseriscano
nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente
operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata
non solo quei costi e quei ricavi, ma l’oggetto stesso della
propria attività di impresa” (Càss. n. 3310 del 2009).
Il credito d’imposta è quindi attribuito “a/le impresa_ Che
effettuano nuovi investimenti nelle aree” svantaggiate (art. 8,
camma 1), che si impegnino “ad avviare la realizzazione degli
investimenti- entro sei mesi” dalla presentazione dell’istanza
(camma 1 bis). Per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi “destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree
territoriali”

predette (camma 2), a pena di esclusione

dell’agevolazione nel caso in cui, nell’arco di cinque anni, i
detti beni siano “destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all’agevolazione” (camma 7).
E’ dunque il radicamento nel territorio, non tanto
dell’impresa, quanto della struttura produttiva – “strutture
produttive che vengano impiantate nelle aree territoriali” – cui
i beni sano destinati a dare “diritto all’agevolazione”, nel
perseguimento delle finalità, appena evidenziate, di sviluppo

3

(Càss. n. 1165 del 2010).

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economico di quelle aree, a caninciare dai riflessi sul piano
dell’occupazione, sfavorendo, su questo piano, i fenomeni di
delocalizzazione nel ciclo dell’attività dell’impresa.
Un siffatto radicamento nel territorio delle strutture
produttive non è stato ravvisato nella specie.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
Le spese del presente giudizio seguono la soccoffibenza, e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le
parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 12.150 oltre alle spese
prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Così deciso in Rema il 24 aprile 2013.

introduttivo della contribuente.

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