Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24925 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20437/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MODEL MANAGEMENT ITALY SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono contro la società Model Management Italy srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha:

ridotto, in applicazione del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, la sanzione irrogata alla società con la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 9.11.99, relativa ad IVA, interessi e sanzioni per Panno di imposta 1992;

annullato la cartella esattoriale n. (OMISSIS), anch’essa notificata il 9.11.99. relativa ad IVA, interessi e sanzioni per l’anno di imposta 1995, in quanto emessa senza previo invito del contribuente al pagamento D.L. n. 323 del 1996, ex art. 10, comma 2, lett. c), convertito con la L. n. 425 del 1996.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria si fonda su due motivi, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il primo motivo si censura la statuizione di annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), affermando che Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che l’omissione dell’invito ai contribuente ad effettuare il versamento del dovuto (con applicazione della soprattassa del 60%) prima dell’emissione della cartella esattoriale – prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 – sia sanzionata con l’invalidità o inefficacia della iscrizione a ruolo.

Con il secondo motivo si censura la statuizione della sentenza gravata che – pronunciandosi sull’impugnativa della cartella esattoriale n. (OMISSIS) – ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, alla ipotesi di reiterata omissione di versamenti periodici, disciplinata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

La contribuente non si è costituita in sede di legittimità e il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.7.011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che, poichè l’importo dell’imposta (IVA) pretesa con le cartelle esattoriali impugnate ammonta a L. 343.697.000 per la cartella (OMISSIS) e a L. 641.129.690 per la cartella (OMISSIS), deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011. Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Ancora in via preliminare, si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’ Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio. Poichè la Model Management Italy srl non si è costituita nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a regolamento di spese tra questa ed il Ministero ricorrente.

Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza gravata per avere fatto discendere la nullità della cartella esattoriale n. (OMISSIS) dal mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, della disposizione procedimentale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, esso va giudicato fondato.

Questa Corte ha infatti già chiarito che in tema di IVA, in ipotesi di mancato versamento dell’ imposta dichiarata dallo stesso contribuente – originariamente sanzionato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44, con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell’importo non versato – la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (comma introdotto dall’art. 10, D.L. n. 323 del 1996, convenite in L. n. 425 del 1996), quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta, aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento, pagando una soprattassa pari al 60%, invece che al 100%, dell’importo non versato; tale disposizione è pertanto da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, che riducendo la sanzione originariamente prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre (si vedano, in termini, le sentenze 8859/06, 22437/08, 26440/10).

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la statuizione della sentenza gravata che ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, alla ipotesi di reiterate violazioni dell’obbligo di effettuare versamenti periodici, sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, col pagamento di una somma pari al 30% dell’importo non versato. Al riguardo la ricorrente argomenta che – costituendo l’omissione dei dovuti versamenti periodici omissione non meramente formale – la stessa sarebbe estranea all’ambito di applicazione del cumulo giuridico, consentito, nel caso di più azioni od omissioni, solo quando con le stesse siano state commesse “diverse violazioni formali della stessa disposizione”.

Il motivo va respinto, perchè questa Corte ha già chiarito che, in tema di sanzioni extrapenali di illeciti tributari, il principio fissato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 – secondo il quale, ove la legge in vigore al momento dell’infrazione tributaria e quella successiva prevedano sanzioni di diversa intensità, trova applicazione la legge più favorevole – opera anche in riferimento all’ipotesi di ripetute innovazioni della medesima disciplina legislativa; cosicchè, ai fini dell’individuazione della normativa da applicarsi ad una pluralità di violazioni IVA commesse nel 1992, la disciplina del cumulo giuridico prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, va applicata nella sua formulazione originaria, che non prevedeva ancora la limitazione del suo ambito di applicabilità alle sole “violazioni formali” ed è poi stata modificata dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 2, comma 1, lett. e), (vedi, in termini, le sentenze nn. 2609/00, 450/02. 2566/03).

In definitiva si deve quindi accogliere il primo motivo di ricorso, rigettare il secondo e cassare la sentenza gravata limitatamente alla statuizione di annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa all’IVA 1995. Poichè, peraltro, quest’ultima statuizione, caducando la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per motivi procedurali, ha assorbito tanto gli altri motivi dell’appello principale (proposto dalla contribuente), quanto l’appello incidentale (proposto dall’Ufficio) avverso il capo della sentenza di primo grado riguardante detta cartella, si deve rinviare la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, perchè conosca degli altri motivi, assorbiti dalla decisione cassata, dell’ appello principale (riportati a pag. 4 della sentenza gravata); non è invece necessario rinviare alla Commissione Tributaria Regionale l’esame dell’appello incidentale dell’Ufficio, perchè tale appello – contestando la sentenza di primo grado sul punto dell’applicabilità (ritenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale) del cumulo giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, ad una pluralità di omessi versamenti – può essere senz’altro respinto con decisione di merito di questa Corte ex art. 384 c.p.c., per le ragioni già illustrate in sede di esame del primo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In accoglimento del primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, per l’esame degli altri motivi dell’appello principale proposto dalla contribuente avverso il capo della sentenza di primo grado relativo a detta cartella esattoriale. Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’appello dell’Agenzia avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rideterminato le sanzioni irrogate con la suddetta cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Rigetta il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Rimette al giudice di merito la regolazione delle spese di questo giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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