Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24925 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19840-2011 proposto da:

GIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

FIDITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIO SAVINI 7, presso lo

studio dell’avvocato EGIDIO ROMAGNA, rappresentati e difesi

dall’avvocato EVA CASTAGNOLI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato CASTAGNOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso con riferimento a un atto di cessione di quote sociali di una srl e contestuale trasferimento di alcuni crediti in corrispettivo di tale cessione. Le società contribuenti eccepivano l’unicità della causa e, pertanto, l’assoggettabilità all’imposta in misura fissa prevista dalla tassa sui contratti di borsa, in quanto la causa prevalente del negozio era quella relativa alla cessione di quote sociali, mentre il trasferimento dei crediti costituiva semplice corrispettivo. Resisteva l’ufficio il quale ha dedotto l’autonoma imponibilità di ciascuna operazione programmata dalle parti.

La CTP rigettava il ricorso delle società ricorrenti e la CTR ne rigettava l’appello, confermando le ragioni dell’ufficio.

Avverso quest’ultima sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti denunciano, il vizio di nullità della sentenza “per mancata pronuncia”, censurando il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

In via preliminare, secondo l’orientamento di questa Corte, “… la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue che, se il vizio è denunciato – come nel caso di specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anzichè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) in relazione all’art. 112 c.p.c., la relativa censura va dichiarata inammissibile (v. Cass. n. 12475/04; n. 604/03)” (Cass. n. 24050/2009, v. anche, Cass. n. 21165/2013). Nel caso di specie, la parte ricorrente propone in maniera inammissibile, all’attenzione di questa Corte, un vizio di omessa pronuncia, inquadrandolo come vizio di motivazione e non come possibile motivo di nullità della sentenza.

Il motivo è, comunque, non autosufficiente, in quanto non riporta in ricorso e non indica la collocazione nell’ambito della documentazione afferente al precedente giudizio di merito, l’atto di appello, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, infatti, secondo l’orientamento costante di questa “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10). Nel caso di specie, in assenza dell’atto di appello della parte contribuente, questa Corte non è stata messa in condizione di esaminare la fondatezza del motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione da parte della CTR della censura proposta con il predetto atto.

Con il secondo motivo di censura, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto soggette ad imposizione ciascuna delle operazioni negoziali programmate dalle parti contrattuali del negozio di cessione di quote sociali con la previsione quale corrispettivo della cessioni di alcuni crediti della cessionaria delle quote stesse, poichè nella vicenda, si sarebbe dato vita ad un atto complesso, riducibile ad un’unica causa e, quindi, assoggettabile ad un’unica tassazione e non ad un collegamento negoziale caratterizzato da cause distinte soggette ciascuna ad una autonoma imposizione.

Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta sotto l’apparenza di un vizio di violazione di legge, un error in iudicando, cioè, un vizio del merito della decisione, relativamente all’esistenza o meno, a fini tributari, di un unico o più negozi giuridici, che è oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e che non è censurabile in Cassazione, se non sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre nella presente vicenda, si è erroneamente denunciato un vizio di violazione di legge. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, è, infatti, consentito solo dal predetto art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la decisione non fosse congruamente motivata o non fosse immune da vizi logici, nella specie neppure accennati.

Con, il terzo motivo di censura, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 435 del 1997, art. 1, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la norma indicata in rubrica, prevede che la tassa dovuta sia determinata in misura fissa (Euro 929,62), per ogni singola cessione, e detto limite si applicherebbe a tutti i contratti di borsa, compresi i contratti pronti contro termine, ed, inoltre, l’intervenuta soppressione della tassa sui contratti di borsa (D.L. n. 248 del 2007, ex art. 37) avrebbe effetto anche per i contratti stipulati anteriormente.

La censura non merita adesione, in quanto ai sensi della norma indicata in rubrica e della tabella in essa richiamata, la tassazione in misura fissa si riferisce ai titoli di Stato o garantiti ed alle obbligazioni, essendo il richiamo alla lett. b), n. 3 ed alla lett. c), n. 3 della tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori, allegata alla L. n. 1079 del 1954, volta a delimitare le categorie di titoli per i quali è prevista l’agevolazione (per l’appunto, quelli testè indicati), mentre, d’altra parte, la retroattività della abrogazione della tassa, ad opera del D.L. n. 248 del 2007, ex art. 37 non risulta normativamente prevista e, pertanto, vale il principio della tassazione vigente al momento del compimento dell’atto negoziale soggetto ad imposizione.

Al rigetto del ricorso, segue la soccombenza per le spese di lite.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti a pagare, in solido, le spese di lite del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, che liquida nell’importo di Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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