Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24925 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24925 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

IRPEF
fond‹
previdenziale
integrativo
dirigenti ENEL

dello Stato,

presso la quale è dmiciliata in Rama in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente ) 411

contro

PREVI ALFREDO AUGUSTO,

tri

rappresentato e difeso dall’avv. Fabio

Pace, presso il quale è elettivamnte dcmiciliato in Milano al
corso di Porta Remana n. 89/b;
– controicorrente

avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Lombardia n_ 59/30/07, depositata il 24 setteMbre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella púbblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Fabio Pace per il antroricorrente;
udito il

P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei =fronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lambardia che, rigettando
l’appello dell’Ufficio, ha riconosciuto ad Alfredo Augusto Previ,
già dirigente dell’Enel spa, il diritto al rinborso della
maggiore ritenuta IRPEF, rispetto all’aliquota del 12,5%,
effettuata, alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla satira
erogatagli come liquidazione della rendita relativa ad un Fondo
Ciò in quanto, secondo il giudice d’appello, essendosi il
Previ iscritto al fondo anteriormente alla data di entrata in
vigore dell’art. 13, camma 9, del d. lgs. 21 aprile 1992, n. 124,
non troverebbe nella specie applicazione il nuovo regime fiscale
da tale disposizione introdotto, alla luce di quanto disposto
dall’art. 1, coma 5, del d.l. 31 diceffibre 1996, n. 669,
convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Per i contratti
di capitalizzazione – care quello &lel, accordo che aveva
convertito la polizza assicurativa nel PIA -, in considerazione
della funzione sostanzialmente equivalente ai contratti di
assicurazione, il regime fiscale applicabile era quello previsto
per le prestazioni in forma di capitale prima della riforma
attuata dalla legge n. 335 del 1995, a prescindere dalle finalità
previdenziali, ossia, dame previsto dall’art. 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, l’aliquota del 12,5%.
Il contribuente resiste can controricorso, illustrato con
successiva memoria.
NCTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando difetto di motivazione,
l’amministrazione ricorrente si duole che la sentenza impugnata
muova dal presupposto implicito che nella specie si tratti di una
fattispecie assicurativa, presupposto rimasto tuttavia del tutto
indimostrato nell’iter logico della decisione.
Con il secondo motivo ranininistrazione censura la
decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo
che, ai sensi degli artt. 13, camma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, 1, camma 5, del d.l. 31 diceffibre 1996, n. 669, dame
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, 6 della legge 26
setteMbre 1985, n. 482, 16 e 17, coma 2, del tuir del 1986,

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di previdenza integrativa aziendale denominato PIA.

quanto corrisposto dall’Enel al contribuente costituirebbe una
prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del
trattamento previdenziale obbligatorio senza alcun ricorso a
contratti con imprese di assicurazione e sarebbe care tale
soggetta a tassazione separata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 16 e 17, camma 2, del tuir approvato col d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente
precisati.
La questione del regime fiscale delle sante corrisposte a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dalle Sezioni
unite di questa Carte che, can la sentenza IL 13642 del 2011,
resa in controversia analoga, ha chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, camma , lett. a), e
17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrincniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dall’art 6 della legge n. 482 del 1985; LO per
gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interanente il regime di tassazione separata di cui agli artt.
16, camma 1, lett. a), e 17 del TUIR”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo
di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del
12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A.

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in quanto strettamente connessi, è fondato nei termini di seguito

da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. m 124 del
1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatamente agli importi maturati entro il 31 diceMbre
2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni
unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il
del Fondo, del capitale accantonatoP.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è in questi termini
fondato, atteso Che la sentenza impugnata ha ritenuto
applicabile l’aliquota del 12,5% all’ intero importo percepito
dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale; mentre avrebbe
dovuto applicare tale aliquota solo al rendimento imputabile
alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo in base agli
investimenti concretamente effettuati dal Filando sul mercato
finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via
applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati.
La sentenza va quindi cassata can rinvio alla ammissione
tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individuAli, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la
parte della sanna camplessivanente erogata al contribuente che
corrisponda al rendinento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato nediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a
tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata
dall’articolo 6 1. 482/85;

fermo restando, per il residuo, il

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“rendimento netto imputabile alla gestione sul n’errato, da parte

€SENTE DA REGISTRA:00SE
Al SENSI DEL D.R. 26Pii
N.13ITAB.ALL.14 .- N.5
MATERIA TRABUTARIA
regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett.

a), e 17 del TU1R.
In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le
spese, ad altra sezione della Cdmmissione tributaria regionale
della LaMbardia perché si pronunci sulla domanda restitutoria
del contribuente determinando l’imposta dovuta secondo i

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CaTmissione
tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

principi enunciati.

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