Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24924 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24924
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13436-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
– resistente –
contro
M.G., EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 809/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relator Dott. CURZIO
PIETRO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il sig. M., il 22.03.2013, ha proposto opposizione presso il Tribunale di Arezzo contro l’iscrizione ipotecaria notificata il 20.02.2013, fondata su diverse cartelle esattoriali emesse per crediti dell’INPS.
2. Il Tribunale di Arezzo ha parzialmente accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme portate dalle cartelle esattoriali notificate anteriormente al 20.02.2008, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica di queste ultime e l’iscrizione ipotecaria.
3. L’INPS ed Equitalia Centro S.p.a. hanno impugnato con distinti atti di appello la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Nel giudizio promosso dall’INPS, si sono costituiti in adesione Equitalia Centro S.p.a. e l’INAIL, che ha altresì proposto ricorso incidentale. Nella causa introdotta da Equitalia Centro S.p.a. si sono costituiti a sostegno dell’atto di appello l’INAIL e l’INPS.
Il sig. M. si è costituito nel primo dei due giudizi, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio, riuniti i procedimenti, ha respinto gli appelli, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.
4. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con mod. dalla L. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Firenze risulta corretta e conforme a diritto.
3. Nulla sulle spese, poichè le altre parti non hanno svolto attività difensive.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017