Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24924 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17006/11 proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Telecom Italia S.p.A., in persona del suo procuratore legale

rappresentante G.E., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Livia

Salvini, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/02/10 della Commissione Tributaria

Centrale sez. di Campobasso, depositata il 18 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi, per la ricorrente;

udito l’Avv. Davide Di Girolamo per delega per la resistente;:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 132/02/10 depositata il 18 maggio 2010 la Commissione Tributaria Centrale sez. di Campobasso – in riforma della decisione n. 374/04/91 della Commissione Tributaria di 2^ Grado di Campobasso – accoglieva il ricorso promosso da Telecom Italia S.p.A. contro l’atto di attribuzione della rendita che nel calcolo della stessa aveva considerato anche talune “attrezzature” di una centrale telefonica in quanto imbullonate alle strutture murarie”.

La CTC riteneva difatti che le “attrezzature” in parola – seppure “imbullonate” – potessero essere rimosse senza “alterare in maniera irreversibile la funzionalità e la destinazione degli immobili cui accedevano”. E che – per questa ragione – le ridette “attrezzature” costituivano beni mobili che non potevano farsi rientrare nel calcolo della rendita. E infine che la contraria interpretazione autentica contenuta nel D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinques conv. con modif. in L. 31 maggio 2005, n. 88, non potesse trovare applicazione nella concreta fattispecie perchè soltanto rivolta a risolvere un contrasto giurisprudenziale circa la computabilità delle turbine delle “centrali elettriche” ai fini della determinazione della rendita.

L’Agenzia del Territorio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo – e ulteriormente illustrato da memoria – cui la contribuente resisteva con controricorso in limine eccependo l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione.

Diritto

1. Come ricordato in narrativa, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso sotto un duplice profilo.

1.1. La contribuente ha dedotto che l’Agenzia del Territorio aveva successivamente promosso – come del resto anche l’Agenzia delle Entrate aveva fatto – altro ricorso di identico contenuto contro la medesima sentenza. E che, pertanto, il presente ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in ragione del principio cosiddetto di consumazione del potere di impugnazione.

L’eccezione è infondata perchè quello che semmai dovrebbe dichiararsi inammissibile è il secondo ricorso, atteso che è l’odierno ricorso che avrebbe consumato il potere di impugnare (Cass. sez. 3 n. 23757 del 2011; Cass. sez. lav., 31/05/2010, n. 13257).

1.2. La contribuente ha dedotto che – poichè l’impugnata sentenza era stata depositata il 18 maggio 2010 – il ricorso dell’Agenzia del Territorio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto notificato il 5 luglio 2011.

L’eccezione è infondata perchè, compulsati i documenti in atti, il ricorso risulta essere stato passato per la notifica il 17 giugno 2011.

2. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies del 31.03.2005, converito in L. n. 88 del 2005 del 31.05.2005, nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4,5 e 10 convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, nonchè dell’art. 812 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio in breve sintesi deduceva che ai fini della determinazione della rendita doveva essere ex lege tenuto nel calcolo tutto quanto unito al suo suolo e quindi anche gli “imbullonati” oggetto di controversia ecc. e che pertanto la CTR aveva errato a ritenere il contrario anche sulla scorta dell’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 44 cit., art. 1 quinques che in realtà non faceva venir meno la regola generale secondo cui ciò che è unito in qualsiasi modo al terreno deve essere computato ai fini della determinazione della rendita.

In effetti – come espressamente rilevato da Corte cost. n. 162 del 2008 il legislatore ha affidato al D.L. n. 44 cit., art. 1 quinquies soltanto il compito di risolvere lo specifico contrasto insorto in giurisprudenza circa l’inclusione o l’esclusione delle turbine dal calcolo della rendita delle “centrali elettriche” (Cass. sez. trib. n. 21730 del 2004; Cass. sez. trib. n. 17933 del 2004). Senza cioè che l’interpretazione autentica di che trattasi abbia messo in discussione il più tradizionale orientamento di questa Corte – che come noto si regge su di una lettura coordinata del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4,5 e 10 conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e dell’art. 812 c.c. – secondo cui ai fini della determinazione della rendita l’unità immobiliare destinata a opificio deve comprendere tutti gli impianti fissi in qualsiasi modo uniti al suolo perchè gli stessi concorrono alla complessiva utilità dell’immobile e quindi al suo valore (Cass. sez. trib. n. 7372 del 2011; Cass. sez. trib. n. 26441 del 2008). Del resto l’appena richiamata interpretazione di questa Corte è stata di recente anche direttamente convalidata dal legislatore, laddove quest’ultimo soltanto dal 1 gennaio 2016 ha con la L.28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, escluso dal calcolo della rendita i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e nelle more ha con la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 e ss., fatto altresì salva l’interpretazione dell’Ufficio di cui al punto n. 3 della circ. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio che era appunto nel senso che con riguardo agli immobili accatastati in cat. D ovvero E dovessero essere computati gli impianti fissi. Erroneamente pertanto la CTR ha ritenuto che gli impianti oggetto di controversia, pur se uniti al suolo, cosiddetti “imbullonati”, dovessero considerarsi beni strumentali alla produzione e quindi da non computarsi ai fini della determinazione della rendita.

In ordine alle considerazioni specificatamente contenute in memoria della contribuente – e da quest’ultima rinnovate in udienza – deve essere osservato che correttamente l’Ufficio ha censurato per violazione di legge la statuizione della CTR consistente nel ritenere che le disposizioni escludessero che ai manufatti stabilmente uniti al suolo potesse essere attribuita una rendita. Qui non trattasi di una questione di fatto soltanto censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis – come sostenuto dalla contribuente. E bensì trattasi di una violazione di legge che discende dalla sua errata interpretazione per cui gli unici “imbullonati” da assoggettare a rendita erano le centrali elettriche.

3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente.

4. Nella particolarità della lite, anche sottolineata dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, la Corte ravvisa le ragioni che la inducono a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso promosso dalla contribuente avverso l’impugnata attribuzione di rendita; compensa le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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