Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24924 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1310-2015 proposto da:

D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (incorporante Sanpaolo Imi S.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47 (c/o Fisspa), presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5030/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 9639/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte da D.B.C. nei confronti di Intesa San Paolo Spa con cui l’attore chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione della contribuzione correlata (da versare da parte del datore al Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito costituito con D.M. n. 158 del 2000) calcolata sulla base di tutta la retribuzione percepita con inclusione nella stessa delle voci cd. “variabili” e non solo di quelle cd. “fisse”, con conseguente condanna della società al versamento all’Inps della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa;

2. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con tre motivi ai quali ha resistito la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

1.1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); si censura diffusamente la sentenza impugnata per aver considerato la contribuzione a favore del Fondo “figurativa” piuttosto che “volontaria”;

1.2. con il secondo motivo viene dedotta ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), criticando la Corte territoriale per avere respinto le istanze istruttorie;

1.3. con il terzo motivo viene dedotta sempre violazione falsa applicazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e ss. e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in quanto la Corte d’Appello non avrebbe spiegato, sulla base della contrattazione collettiva applicabile, per quale ragione la retribuzione da considerare avrebbe dovuto essere solo quella “base”;

2. preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in conformità a quanto statuito da Cass. n. 8956 del 2020;

nella citata sentenza, nell’ambito di un analogo contenzioso volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento all’INPS, quale gestore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle aziende di credito, di cui al D.M. n. 158 del 2000, di somme a titolo di contribuzione, viene affermato il principio secondo cui nella controversia ove si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro l’ente previdenziale è litisconsorte necessario e ciò indipendentemente dal fatto che la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull’istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al Fondo medesimo;

il Collegio reputa che debba essere data continuità a detto principio anche nella presente controversia in cui non risulta che l’INPS sia stato parte, rinviando per ogni altra argomentazione di supporto al precedente richiamato;

3. la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le altre Cass. n. 26388 del 2008 e n. 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), per cui la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA