Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24924 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24924 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

ricorrente

contro
DI BENEDETTO MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace,

presso il quale è elettivamente dcmiciliato in Milano al corso di
Porta Romana n. 3;

controicorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Carmissione tributaria regionale
della Lombardia n. 79/43/07, depositata il 31 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Fabio Pace per il contro ricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso

Data pubblicazione: 06/11/2013

IRPEF
fondc
previdenziale
integrativo
dirigenti ENEL

incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per engsazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della LaMbardia che, rigettando
l’appello dell’Ufficio, ha riconosciuto a Mario Di Benedetto, già
dirigente dell’Enel spa, il diritto al riMborso della maggiore
ritenuta IRPEF, rispetto all’aliquota del 12,5%, effettuata, alla

liquidazione della rendita relativa ad un Fondo di previdenza
integrativa aziendale denominato PIA.
Ciò in quanto, secondo il giudice d’appello, essendosi il
Di Benedetto iscritto al fondo anteriormente alla data di entrata
in vigore dell’art. 13, comma 9, del d. lgs. 21 aprile 1992, n.
124, non troverebbe nella specie applicazione il nuovo regime
fiscale da tale disposizione introdotto, alla luce di quanto
disposto dall’art. 1, camma 5, del d.l. 31 diceffibre 1996, n. 669,
convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Per i contratti
di capitalizzazione – come quello &lel, accordo che aveva
convertito la polizza assicurativa nel PIA -, in considerazione
della funzione sostanzialmente equivalente ai contratti di
assicurazione, il regime fiscale applicabile era quello previsto
per le prestazioni in forma di capitale prima della riforma
attuata dalla legge n. 335 del 1995, a prescindere dalle finalità
previdenziali, ossia, cane previsto dall’art. 6 della legge 26
setteMbre 1985, n. 482, l’aliquota del 12,5%.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con
successiva memoria, proponendo un motivo di ricorso incidentale
condizionato.
Nem’ DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della stessa
sentenza, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Can il primo motivo, denunciando difetto di motivazione,
l’amministrazione ricorrente si duole che la sentenza impugnata
muova dal presupposto implicito che nella specie si tratti di una
fattispecie assicurativa, presupposto rimasto tuttavia del tutto
indimostrato nell’iter logico della decisione.

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cessazione del rapporto di lavoro, sulla somma erogatagli come

Can il secondo motivo l’arrministraziane censura la
decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo
Che, ai sensi degli artt. 13, camma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, 1, camma 5, del d.l. 31 diceMbre 1996, n. 669, come
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, 6 della legge 26
setteMbre 1985, n. 482, 16 e 17, coma 2, del tuir del 1986,
quanto corrisposto dall’Elle]. al contribuente costituirebbe una
prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del
contratti con imprese di assicurazione e sarebbe come tale
soggetta a tassazione separata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 16 e 17, camma 2, del tuir approvato col d.P.R. 22 diceMbre
1986, n. 917.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il
contribuente, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., assume che incorrerebbe nel vizio di extrapetizione e di
omessa pronuncia “il giudice d’appello che, dinanzi ad una Chiara
domanda rivoltagli, tesa a far dichiarare l’inarrmissibilità
dell’appello per la novità dei motivi di impugnazione in esso
contenuti, non risponda, nemmeno indirettamente o parzialmente
alla detta dananda”.
Il ricorso principale, i cui due motivi vanno esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato nei
termini di seguito precisati.
La questione del regime fiscale delle sante corrisposte a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dalle Sezioni
unite di questa Corte che, can la sentenza n. 13642 del 2011,
resa in controversia analoga, ha Chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un fondo di previdenza camplementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sano soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 diceMbre 2000, la prestazione è assoggettata al regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma , lett. a), e

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trattamento previdenziale obbligatorio senza alcun ricorso a

17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle samme provenienti
dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dall’alt 6 della legge n. 482 del 1985; b) per
gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt.
16, camma 1, lett. a), e 17 del TUTIR”.

di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del
12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza camplementare aziendale FONDENEL/P.I.A.
da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del
1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatamente agli importi maturati entro il 31 diceMbre
2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni
unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il
“rendimento netto .imputabile alla gestione sul fferrato, da parte
del Fbndó, del capitale accantonato”
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è in questi termini
fondato, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto
applicabile l’aliquota del 12,5% all’ intero importo percepito
dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale; mentre avrebbe
dovuto applicare tale aliquota solo al rendimento imputabile
alla gestione sul mercato, da parte del Filando, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo in base agli
investirrenti

concretamente effettuati dal Fondo sul mercato

finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via
applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati.
condizionato

Il ricorso incidentale
Benedetto è inammissibile.

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proposto dal Di

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo

Dalla sentenza impugnata non è dato evincere la
proposizione, da parte dell’appellato, della relativa eccezione
di inarrmissibilità dell’impugnazione.
La ricorrente incidentale non ha riprodotto i passi degli
atti difensivi interessati, e così non ha ottemperato al
principio di specificità e autosufficienza del ricorso per
cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di
apprezzare l’esistenza del vizio denunciato e di effettuare,

demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale: a tal
fine è necessario, infatti, Che nel ricorso stesso siano
riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente avvero
per riassunto del loro contenuto, nel caso di specie, i passi
delle difese di primo grado, e dell’appello dell’amministrazione
con cui la censura ritenuta inammissibile per la sua novità
sarebbero state formulate, nonché delle controdeduzioni in
appello del contribuente, con le quali tale eccezione di
inammissibilità sarebbe stata formulata (cfr. (‘às. n. 23420 del
2011).
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla base
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la
parte della somma ccmplessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato mediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentesrente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a
tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata
dall’articolo 6 1. 482/85;

fermo restando, per il residuo, il

regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, camma 1 lett.
a) e 17 del TUTIR.

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senza campiere generali verifiche degli atti, il controllo

:€SENTE DA REGISTRAZIONO
Al SENSI DEL D.143. 2&O1906
N. 5
N. 131 TAB. ALL.
MATERIA TRIBUTARIA
In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la

sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le
spese, ad altra sezione della Cammissione tributaria regionale
della Lombardia perché si pronunci sulla domanda restitutoria
del contribuente determinando l’imposta dovuta secondo i
principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale

rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Cbmmissione
tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e

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