Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24923 del 07/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3179-2019 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO,
10, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA PARILLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il
11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Perugia, con decreto 11.7.2018, ha “rigettato” (così testualmente in dispositivo, ndr), per mancata presentazione dell’istanza di prelievo, la domanda di equa riparazione proposta da E.A. in relazione alla durata irragionevole di un giudizio davanti al TAR Lazio;
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
Il consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza alla luce della pronuncia n. 34/2019 della Corte Costituzionale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, nel testo novellato, rimproverando alla Corte d’Appello di non avere considerato che in data 11.11.2009 era stata depositata istanza di fissazione dell’udienza.
1.2 Col secondo motivo lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo, sempre con riferimento alla avvenuta presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
1.3 Col terzo ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, e dell’art. 738 c.p.c. rimproverando alla Corte d’Appello di non avere attivato i poteri istruttori ufficiosi.
1.4. Infine, il ricorrente pone la questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
2 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati perchè la Corte Costituzionale con la sentenza n. 34/2019 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 51, comma 2 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4)”.
E’ quindi venuto meno l’obbligo di presentare, nell’ambito di un processo amministrativo, l’istanza di prelievo ai fini della proponibilità di un eventuale ricorso di equa riparazione.
Il provvedimento (sostanzialmente di improponibilità, come si evince dalla motivazione) va quindi cassato.
Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, esaminerà la domanda provvedendo all’esito anche sulle spese del presente giudizio attenendosi ai parametri di legge per i giudizi contenziosi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019