Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24923 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18249-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI

ROMA 8, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO BOVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO SANTUCCI;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROMINA FILIPPINI e LORENZO

CINGOLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/05/2017, R.G.N. 977/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 22.5.17, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 21.4.15, ha accertato la ricorrenza di un contratto di lavoro part-time di 25 ore alla settimana, in luogo di rapporto di lavoro intermittente formalmente pattuito, con inquadramento nel 6 livello contrattuale CCNL turismo e pubblici esercizi, nonchè la giusta causa di dimissioni del lavoratore F. e condannato il datore di lavoro P. al pagamento di differenze retributive, t.f.r e indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo.

2. Ricorre per la cassazione della detta sentenza il datore di lavoro, con unico motivo, articolato in più doglianze ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la sentenza impugnata valutato erroneamente le prove testimoniali e la sussistenza di una giusta causa di recesso, nonchè omesso di dar ragione della quantificazione delle differenze retributive, t.f.r e dell’indennità sostitutiva del preavviso riconosciute al lavoratore.

4. Il motivo è inammissibile, essendo i motivi di ricorso solo quelli specificamente previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, tra i quali, all’esito del D.L. n. 83 del 2012, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – v. Cass. 19881/14 – ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).

5. Nella specie, il ricorrente si è limitato a criticare la valutazione delle prove testimoniali operata dalla Corte di merito, sollecitando una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche (conformemente all’insegnamento di Cass. 19544/15) dell’istanza ritualmente notificata alla controparte come prescritto da Cass. 24201/18 – di liquidazione delle spese processuali del procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c..

7. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.200,00 per competenze professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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