Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24923 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24923 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

IRPEF
fon&
previdenziale
integrativo
dirigenti ENEL

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
MOTA ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace,

presso il quale è elettivanente daniciliato in Milano alla piazza
Filippo Meda n. 3;
– controicorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Cctrmissione tributaria regionale
del Piemonte n. 7/20/07, depositata il 14 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Fabio Pace per il contro ricorrente e
ricoLLeute incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso

Data pubblicazione: 06/11/2013

tg/

incidentale.
SVOLGIMEt•ITO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte che, rigettando
l’appello dell’Ufficio, ha riconosciuto ad Alberto Matta, già
dirigente dell’alel spa, il diritto al rimborso della maggiore
ritenuta IRPEF, rispetto all’aliquota del 12,5%, effettuata, alla

liquidazione della rendita relativa ad un Fondo di previdenza
integrativa aziendale denominato PIA.
Ciò in quanto, secondo il giudice d’appello, essendosi il
Mbtta iscritto al fondo anteriormente alla data di entrata in
vigore dell’art. 13, comma 9, del d. lgs. 21 aprile 1992, n. 124,
non troverebbe nella specie applicazione il nuovo regime fiscale
da tale disposizione introdotto, alla luce di quanto disposto
dall’art. 1, camma 5, del d.l. 31 diceMbre 1996, n_ 669,
convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Per i contratti
di capitalizzazione – come quello Enel, accordo che aveva
convertito la polizza assicurativa nel PIA -, in considerazione
della funzione sostanzialmente equivalente ai contratti di
assicurazione, il regime fiscale applicabile era quello previsto
per le prestazioni in forma di capitale prima della riforma
attuata dalla legge n. 335 del 1995, a prescindere dalle finalità
previdenziali, ossia, dame previsto dall’art. 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, l’aliquota del 12,5%.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato can
successiva memoria, proponendo un motivo di ricorso incidentale
condizionato.
NONTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccame proposti nei confronti della stessa
sentenza, vanno riuniti per essere definiti can unica pronuncia.
Can il primo motivo, denunciando difetto di motivazione,
l’ammànistrazione ricorrente si duole che la sentenza impugnata
muova dal presupposto implicito che nella specie si tratti di una
fattispecie assicurativa, presupposto rimasto tuttavia del tutto
indimostrato nell’iter logico della decisione.

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cessazione del rapporto di lavoro, sulla somma erogatagli come

Con il secondo motivo l’amministrazione censura la
decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo
che, ai sensi degli artt. 13, camma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, 1, coma 5, del d.l. 31 diceMbre 1996, n. 669, care
convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, 6 della legge 26
setteffibre 1985, n. 482, 16 e 17, camma 2, del tuir del 1986,
quanto corrisposto dall’Enel al contribuente costituirebbe una
prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del
contratti can imprese di assicurazione e sarebbe come tale
soggetta a tassazione separata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 16 e 17, camma 2, del tuir approvato col d.P.R. 22 diceMbre
1986, n. 917.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il
contribuente, denunciando violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31
diceMbre 1992, n. 546, assume che con l’appello l’ufficio non
avrebbe indicato i motivi specifici dell’impugnazione, ma
riscritto integralmente quanto già esposto nell’atto di
cantrodeduzioni in primo grado.
Il ricorso principale, i cui due motivi vanno esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato nei
termini di seguito precisati.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FUNDENEL/P.I.A. è stata recentemente affrontata dalle Sezioni
unite di questa Corte che, can la sentenza n. 13642 del 2011,
resa in controversia analoga, ha chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sano soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 diceffibre 2000, la prestazione è assoggettata al regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, camma , lett. a), e
17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla

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trattamento previdenziale óbbligatorio senza alcun ricorso a

cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dall’art 6 della legge n. 482 del 1985; b) per
gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt.
16, coma 1, lett. a), e 17 del TUIR”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo
di cui all’articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del

e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza camplementare aziendale FONDENEL/P.I.A.
da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del
1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatamente agli importi maturati entro il 31 diceffibre
2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale. Per tale va intenso, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni
unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, dà parte
del Fondo, del capitale accantonato(‘.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è in questi termini
fondato, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto
applicabile l’aliquota del 12,5% all’ intero importo percepito
dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale; mentre avrebbe
dovuto applicare tale aliquota solo al rendimento imputabile
alla gestione sul mercato, da parte del Fionda, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo in base agli
investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato
finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via
applicabili, e delle plusvalenze can essi realizzati.
Quanto al ricorso incidentale condizionato proposto dal
Matta, con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 53 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che l’atto d’appello
non potrebbe limitarsi a riproporre le medesime argoneritazioni
difensive sviluppate nel giudizio di primo grado, senza

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12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto

sviluppare motivi di impugnativa nei confronti della sentenza di
primo grado.
Il motivo è infondato, atteso che “nel processo tributario,
ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e
riproporre in appello le stesse ragioni e argcnentazioni peste a
sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto
in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a
sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è
dall’art. 53 del d.lgs. 31 diceMbre 1992, n. 546, secondo il
quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici
dell’inpinnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere
devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazicale non
limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo
grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”
(Càss. n. 3064 del 2012, n. 14031 del 2006).
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale perché accerti se e quando, sulla hae
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti
dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni
individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la
parte della samma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato mediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a
tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata
dall’articolo 6 1. 482/85;

fermo restando, per il residuo, il

regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett.
a) e 17 del TUTR.
In conclusione, il ricorso va in tali termini accolto, la
sentenza impugnata va rasata e la causa rinviata, anche per le
spese, ad altra sezione della Carmissicale tributaria regionale
del Piemonte perché si pronunci sulla domanda restitutoria del

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da ritenersi assolto l’onere d’inpugnazione specifica previsto

ESENTE DA R.F.C.= I.ST
Al SENSI DEL D

t

N. 131 TA. ALL. A.

mATEALA TRAP,PIMIA
contribuente determinando l’imposta dovuta secondo i principi

enunciati.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale

e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Rama il 24 aprile 2013.

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