Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24922 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 16/04/05, depositata il 5 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Gaeta Pietro, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento con cui era stata recuperata a tassazione, ai fini dell’IVA in relazione agli anni 1992, 1993 e 1994, l’attività – per la quale non era stata presentata alcuna dichiarazione – di elaborazione dati contabili per conto terzi, che S.S., ad avviso dell’Ufficio, aveva svolto in proprio, in contemporanea a quella esercitata quale socio di una s.a.s.

Il giudice a quo ha, in sintesi, ritenuto, in base al complesso degli elementi acquisiti, non raggiunta la prova dello svolgimento di detta attività.

2. Il contribuente non si è costituito.

3. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo stato parte del giudizio di appello.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

2. L’unico motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, con il quale si denuncia, fra l’altro, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2727 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, è fondato.

Il giudice di appello, infatti, a fronte degli elementi posti dall’Ufficio a fondamento degli avvisi di accertamento, e consistenti soprattutto nelle notevoli movimentazioni sui conti correnti bancali intestati al contribuente rilevate dalla Guardia di finanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, nonchè nel ritrovamento di alcuni floppy-disk contenenti dati relativi a rapporti intrattenuti con la clientela, non ha fornito una congrua ed esauriente motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità di tali movimentazioni all’attività svolta dal S. in forma societaria, anzichè (almeno in parte) ad un’attività esercitata in forma individuale, limitandosi ad esporre una serie di argomentazioni generiche ed inadeguate a sorreggere la decisione, se non addirittura errate in diritto (come là dove si afferma che l’Ufficio, per confermare il suo assunto, avrebbe dovuto compiere un’indagine sulla consistenza patrimoniale dei beni posseduti dal contribuente e dai suoi familiari).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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