Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24922 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2719/2009 proposto da:

MARE DI Z.D. & C. SNC, SAREM SRL, MAREUSA SRL, LIDO DI

FOCENE SRL, MIRMARE SRL, MANILA DI P.A.M. SAS,

STABILIMENTO BALNEARE ARCOBALENO DI C.M. & C. SAS,

IL PATIO DI P.E. & C. SAS, LA BUSSOLA DI

A.B. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE EUROPA 55, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUFFRE’, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ECONOMOCO OCCUPAZIONALE DIREZIONE

REGIONALE BILANCIO TRIBUTI in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA

27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FORTE, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 460/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. Le società indicate in epigrafe impugnavano l’atto di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni emanato dalla Regione Lazio per il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo dovuta ai sensi della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2, art. 14. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il ricorso inammissibile. Proposto appello da parte delle contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava che il ricorso originariamente proposto era da ritenersi ammissibile e lo rigettava nel merito.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione le società contribuenti affidato a tre motivi. La Regione Lazio non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono che la CTR ha omesso di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere, conseguentemente, la causa innanzi alla CTP di Roma, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., benchè fosse stato dedotto che nel giudizio di primo grado, nonostante la notifica dell’istanza di trattazione in pubblica udienza, la trattazione della causa era avvenuta in camera di consiglio a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33. Hanno formulato le ricorrenti il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’accertata violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado e conseguente nullità della sentenza di primo grado per tale vizio processuale, il giudice di appello abbia errato laddove invece di rimettere la causa al primo giudice abbia pronunciato nel merito così apertamente violando il combinato disposto degli artt. 354 e 161 c.p.c.”.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono che la sentenza è nulla per l’insanabile contrasto che sussiste tra la motivazione ed il dispositivo in quanto dalla motivazione parrebbe evincersi il rigetto nel merito del ricorso nella sua totalità, riguardante l’asserita non debenza del tributo e delle sanzioni, mentre dal dispositivo si evince che sono dovute solo le sanzioni. Hanno formulato le ricorrenti il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se in caso di accertata diversità ed inconciliabilità tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione – come quella qui dedotta – sussista una causa di nullità della sentenza denunciabile con i normali mezzi di impugnazione e ciò quando la gravità sia tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi ovvero quando sussista una insanabile contraddittorietà tra le diverse parti della sentenza tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento”.

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostengono che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze afferenti i motivi di nullità della sentenza di primo grado. Hanno formulato le ricorrenti il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se in caso di accertata violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, eccepita dalle parti nei rispettivi atti difensivi nel corso del giudizio di appello, sussista una causa di nullità della sentenza laddove il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi sul punto e se ciò costituisca una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che i motivi di ricorso proposti sono inammissibili poichè i quesiti di diritto, per come formulati in relazione a ciascun motivo, non consentono di addivenire alla decisione della causa. Ciò in quanto, avendo essi contenuto generico, difettano della sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

La formulazione dei quesiti appare inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia e non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21672 del 23/09/2013; Cass. n. 7197 del 25/03/2009) in quanto il primo ed il terzo si risolvono nella generica richiesta rivolta al giudice di legittimità di stabilire se la violazione del principio del contraddittorio generi i vizi denunciati ma omettono di indicare in che cosa si sia concretata detta violazione. Il secondo motivo enuncia la diversità ed inconciliabilità tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione senza specificare quali statuizioni della sentenza abbiano determinato detta inconciliabilità.

La corretta formulazione del quesito esige, invero, che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della Regione Lazio.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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