Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24922 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 06/11/2020), n.24922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 193-2017 proposto da:

N. ARREDAMENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209,

presso lo studio dell’Avvocato CESARE CARDONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato GUIDO CONTICELLI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’Avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4502/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2016 R.G.N. 2861/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Viterbo, con la pronuncia n. 71 del 2014, ha respinto la domanda, proposta da S.A. nei confronti della N. Arredamenti srl, con la quale era stato chiesto accertarsi la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro, sorto in data 22.3.2011 e protrattosi fino al 30.6.2011, da qualificare come lavoro a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 con condanna al pagamento della somma di Euro 16.650,00 nonchè era stato chiesto che, in considerazione della illegittima risoluzione del rapporto mediante licenziamento verbale intimato con effetto immediato in data 30.6.2011, la Società fosse condannata al pagamento di tutte le mensilità successive a tale data e fino all’effettivo reintegro, al risarcimento del danno nella misura massima prevista dalla L. n. 183 del 2010 e alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale e previdenziale.

2. Il giudice di primo grado, ritenuto simulato il contratto di lavoro a termine dall’1.4.2011 al 30.6.2011 in quanto mai sottoscritto e frutto di un tentativo di regolarizzazione postuma del rapporto, successivo allo stesso allontanamento della ricorrente, ha evidenziato che quest’ultima non aveva dimostrato la sussistenza degli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in lite.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2861 del 2014, in riforma della gravata decisione ha condannato la N. Arredamenti srl a corrispondere a S.A. la somma di Euro 8.891,98, oltre accessori.

4. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) agli atti di causa non si rinveniva alcun contratto di lavoro a tempo determinato sicchè esso doveva ritenersi non esistito e frutto unicamente di una falsa dichiarazione resa agli uffici competenti, e poi trasfusa nel CUD, da parte della società; b) le risultanze istruttorie deponevano per la sussistenza del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22.3.2011 al 30.6.2011; c) in ordine alle conseguenze economiche, avendo riguardo all’applicazione del CCNL Terziario commercio – distribuzione servizi e alle mansioni di venditrice, inquadrabile nel IV livello, alla S. spettava l’importo di Euro 8.891,98 a titolo di differenze retributive e TFR, detratte le voci non dovute (festività, ferie e permessi non goduti); d) in ordine alle modalità di cessazione del rapporto, non era stato dimostrato che la lavoratrice fosse stata licenziata, bensì era emerso che ella stessa aveva abbandonato il suo posto non presentandosi più nel negozio.

5. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione la N. Arredamenti srl affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso S.A..

6. La ricorrente ha depositato memoria.

7. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, unitamente alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento agli artt. 2730 e 2735 c.c. nella parte in cui la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistente agli atti del giudizio la dichiarazione confessoria da parte della Società ricorrente (ravvisata nella predisposizione del CUD 2012 e nella comunicazione al centro per l’impiego) circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con S.A..

3. Con il secondo motivo si censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che le dimissioni presentate dalla S. dal posto di lavoro occupato in precedenza presso il Centro Edilizia Mimosa srl, avvenuta il 23.3.2011, costituiscono prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la società esponente.

4. Con il terzo motivo la società lamenta l’omessa, insufficienza o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella forma sintomatica del travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di merito aveva affermato che le deposizioni rese dai testi escussi nel corso dell’istruttoria e la documentazione agli atti avessero confermato la natura subordinata del rapporto intercorso tra essa società e la S..

5. Con il quarto motivo la N. Arredamenti srl si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte territoriale aveva omesso di prendere in esame le ragioni esposte dalla difesa della Società circa la sussistenza tra le parti di un rapporto meramente esplorativo.

6. Con il quinto motivo si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, unitamente alla violazione o falsa applicazione di norme di legge, con particolare riferimento agli artt. 2730 e 2733 c.c. nella parte in cui la Corte di appello, ai fini della quantificazione della somma da porre a carico della società, non aveva tenuto conto della dichiarazione confessoria resa dalla S. con riferimento alle somme dalla medesima ricevute.

7. Con il sesto motivo si eccepisce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e segnatamente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 36 che prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato: nel caso in esame la Corte, rimodulando il regime delle spese di primo e secondo grado sia pure con la compensazione in misura del 50%, non aveva tenuto conto che in primo grado la S. era stata ammessa al gratuito patrocinio in relazione al quale il suo Difensore aveva già percepito a titolo di compensi, con provvedimento del Giudice del lavoro di Viterbo, l’importo di Euro 650,00.

8. I primi cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

9. Invero, le censure articolate in relazione al denunciato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, non rientrano nel perimetro di operatività della disposizione in quanto per “fatto storico” deve intendersi quello, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

10. Il ricorrente deve, al riguardo, indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione ai fini istruttori (Cass. n. 8053 del 2014; Cass. n. 2498 del 2015; Cass. n. 21439 del 2015).

11. Le doglianze di cui ai motivi si risolvono, invece, in una inammissibile, in questa sede, contestazione del corretto ed argomentato ragionamento motivo della Corte che ha accertato e valutato il contrario e, cioè, che era ravvisabile la sussistenza del vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 22.3.2011 al 30.6.2011 e che la prospettazione dell’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato era stata causata da una falsa dichiarazione resa agli uffici competenti e poi trasfusa nel CUD da parte della società.

12. Analogamente, le denunciate violazioni di legge degli artt. 2730, 2735 e 2733 c.c. sono inammissibili, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

13. In realtà, le denunciate violazioni sono essenzialmente intese alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011).

14. Il sesto motivo è fondato.

15. S.A., in primo grado, è stata difesa dall’Avvocato Massimo Pistilli ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

16. Risulta incontestato che al predetto Difensore della S., soccombente in primo grado, per l’opera prestata in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio, è stata liquidata, con decreto del Tribunale di Viterbo emesso il 9.9.2014, l’importo complessivo di Euro 650,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

17. La Corte di appello di Roma, che ha riformato la pronuncia di prime cure, rimodulando il regime delle spese, ha condannato, con la pronuncia del 29.6.2016, la N. Arredamenti srl a rifondere alla S. le spese di entrambi i gradi liquidate, quanto al primo grado in Euro 1.450,00 e quanto al secondo grado, in Euro 1.888,00 oltre al 15%, iva e cpa, con distrazione.

18. Nel giudizio di appello S.A. è stata rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Pistilli, ma non risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

19. La Corte di merito avrebbe dovuto, quindi, effettivamente disporre che il pagamento delle spese del primo grado di giudizio fosse eseguito in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 perchè la circostanza dell’ammissione si desumeva dalla decisione del Tribunale e sicuramente dagli atti di causa.

20. La sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione a tale motivo e la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo, che dovrà procedere all’accertamento in fatto – che preclude pertanto a questa Corte una decisione nel merito – costituito sia dalla verifica della persistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio e del valore da attribuire alla istanza di distrazione, presentata in appello dall’Avv. Pistilli, sia dal controllo dell’importo già erogato dallo Stato, ai fini, se del caso, di una eventuale segnalazione agli organi competenti D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127. Lo stesso giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, inammissibili gli altri. Cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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