Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24922 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24922 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENLIA DELLE ENTwergi in

rappreentat

.

perecoa del Direttore pro tempore,

e difesa dAirAvvocatura generala dolIm

presffic la quale è damiciliata in Roma in via dei Parbosheni n.
12;
– ricorrente –

)4 6g
contro

VECA DI LUIGI VELARDITA & C. sas;
– intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 104/27/05, depositata il 30 gennaio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
S’VOLGIMIENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

Imposte dirette
società di persone
soci
litisconsorzio
Aticassario

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della
Cdmmissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’illegittimità dell’avviso di
accertamento con il quale veniva rettificato, ai fini dell’ILOR
il reddito dichiarato per il 1991 dalla sas VECA di Luigi
Velardita & C., con l’applicazione di pene pecuniarie, all’esito
di controlli incrociati dai quali erano emerse, fra quelle
inesistenti.
Il giudice d’appello infatti, ha per un verso ritenuto
illegittimo l’avviso perché motivato per relationem al verbale di
constatazione non allegato, e per altro verso ha ritenuto la
ricorrenza dei requisiti per fruire dell’esenzione dall’ILOR, che
era stata recuperata a tassazione dall’ufficio.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.
MOTIVI DELLA recIsmoNE
Preliminarmente il collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di una società di persone,
essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti
interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento Che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persane e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o

2

utilizzate dalla contribuente, fatture relative ad operazioni

ESENITEDARRASITIAWNE
+4,1i 1[116
AI SENSI DEL
N. 131TAi.ALL..-N.5
>00944I1 WPTARIA
dei ricorrenti, bensì gli elementi camuni della fattispecie
costitutiva dell’Obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litiscansorzio necessario originario. Oonseguentemente, il
ricorso pToposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Class., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per ccupensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, ransa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia la causa
davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina.
Dichiara oampensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

partecipazione di tutti i litiscansorzi necessari è affetto da

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