Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24921 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17694/2007 proposto da:

DISTILLERIA DEL SUD SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA in persona del

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

STEFANORI Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANORI, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica IRPEG ILOR per l’anno d’imposta 1996, emesso sulla scorta degli accertamenti di cui al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 12.7.2002, l’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione IVA presentata per il 1996 della società Distilleria del Sud spa, recuperando a tassazione il maggior reddito conseguente all’accertamento di maggiori ricavi e di minori costi deducibili.

La contribuente impugnava l’avviso di rettifica e la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso e annullava tutte le contestazioni svolte dall’Ufficio tranne quella, che invece confermava, relativa all’indebita deduzione di L. 270 milioni a titolo di costi per servizi ricevuti dalla società Loca.Mar. srl; provvedendo quindi alla conseguente rideterminazione del reddito e delle imposte.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia – adita della sola contribuente con l’appello avverso il capo della sentenza di primo grado che confermava fatto impositivo nella parte relativa alla non deducibilità del costo sostenuto per i servizi forniti alla contribuente dalla Loca.Mar. srl – respingeva l’appello. Il giudice di secondo grado – richiamato preliminarmente il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora art. 109) T.U.I.R., a mente del quale “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obbiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni” – rilevava che la documentazione prodotta dalla contribuente si risolveva nella nota 10.1.96, prodotta in primo grado, con cui Loca.Mar. confermava alla Distilleria del Sud la disponibilità a fornire, in quantità non definite, personale automezzi e attrezzature con l’indicazione di un costo presuntivo di L. 270 milioni; nonchè nella fattura (OMISSIS), prodotta in appello, rimessa da Loca.Mar. alla Distilleria del Sud per L. 42 milioni, in pagamento (non è precisato se in acconto o a saldo) di prestazioni rese nel 1996. Tale documentazione veniva giudicata dalla Commissione Tributaria Regionale inidonea a provare la certezza delle prestazione e l’ammontare del costo effettivo di detti servizi.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ricorre la Distilleria del Sud spa. con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate (ma non il Ministero dell’Economia e delle Finanze) si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.6.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che l’importo del tributi (IRPEG e ILOR) pretesi con l’atto impositivo impugnato ammontava, al netto delle sanzioni, a L. 792.224.000. per un maggior imponibile accertato di L. 1.489.143.000; poichè l’Agenzia delle Entrate non ha appellato la sentenza di primo grado, questa è passata in giudicato nella parte in cui ha annullato tutte le pretese dell’Ufficio diverse da quella relativa all’indebita deducibilità di costi per L. 270 milioni. Ciò posto, deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011. Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Anche avendo riguardo, ai fini dell’individuazione del valore della lite, solo all’entità della pretesa fiscale che residua sub judice all’esito del passaggio in giudicato parziale della sentenza di primo grado – in conformità all’indirizzo già espresso da questa Corte (sentenza n. 7802/06) proprio con riguardo all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 – l’ammontare di IRPEG e ILOR su un imponibile di L. 270 milioni (Euro 139.443,36) è evidentemente superiore a 20.000 Euro.

Ancora in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato notificato il ricorso per cassazione della Distilleria del Sud spa. Il Ministero, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’ Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 e intitolato “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver assunto come parametro per il giudizio sulla deducibilità del costo dei servizi forniti alla contribuente dalla Loca.Mar la disposizione dell’art. 75 (ora art. 109) cit. T.U.I.R., che, si sottolinea in ricorso, detta i criteri di imputazione temporale dei costi sostenuti dall’imprenditore e non i criteri di accertamento della sussistenza e inerenza di detti costi. Ad avviso della ricorrente la motivazione della sentenza gravata risulterebbe omessa o contraddittoria sulla “circostanza che – una volta ammessa l’esistenza di prestazioni di servizi resi dalla Loca.Mar alla odierna ricorrente – se ne contesta poi la effettiva maturazione fiscale sotto il profilo della certezza della prestazione anzichè sotto quello della certezza del corrispettivo maturato, con l’utilizzo di una norma la quale si occupa della imputazione a periodo dei costi” piuttosto che della esistenza delle prestazioni (pag. 11 del ricorso).

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto muove dal presupposto che la Commissione Tributaria Regionale abbia ammesso resistenza di prestazioni di servizi resi dalla Loca.Mar. alla Distilleria del Sud, per poi contestare la detraibilità del relativo costo in forza di un illogico richiamo alla disciplina dettata dall’art. 75 cit. T.U.I.R., sulla imputazione a periodo dei costi. Al contrario, la sentenza impugnata si fonda proprio sul giudizio di fatto del mancato raggiungimento della prova in ordine alla prestazione dei servizi asseritamente resi dalla Loca.Mar. alla Distilleria del Sud ed all’ammontare del loro effettivo costo. La Commissione Tributaria Regionale ha dato conto dell’iter logico seguito per giungere a tale giudizio di fatto, apprezzando secondo il proprio convincimento il materiale probatorio acquisito al processo e concludendo che detta prova non risultava offerta nè dalla nota della Loca.Mar datata 10.1.96 (righi 3 e 4 di pag. 6 della sentenza) e nè dalla fattura Loca.Mar. del 2001 (righi 11 e 12 di pag. 6 della sentenza). Nel motivo di ricorso non si indica alcun fatto decisivo e controverso in relazione al quale tale iter motivazionale risulti insufficiente o illogico, ma si fraintende la sentenza impugnata, assumendo che la stessa si fondi sull’applicazione di una norma, l’art. 75 cit.

T.U.I.R., il cui (ultroneo) richiamo nella motivazione della sentenza gravata è del tutto insignificante nello sviluppo del ragionamento in fatto svolto dal giudice di merito.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, e intitolato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 cit.

T.U.I.R.”, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i costi sostenuti dalla contribuente per il servizio reso dalla Loca.Mar. sarebbero stati privi del requisito della certezza in quanto non fatturati dalla Loca.Mar, nè pagati dalla contribuente (ma da questa annotati nelle proprie scritture come costi per fatture da ricevere); in tal modo la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato la disposizione richiamata, per la quale le spese concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a nulla rilevando il momento, anche successivo, della fatturazione e del pagamento delle stesse.

Anche il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il costo portato in deduzione dalla contribuente per l’acquisto di servizi asseritamente resi dalla Loca.Mar non fosse deducibile non perchè detti servizi non erano stati pagati e fatturati nell’esercizio di competenza (ossia per una ragione di diritto fondata sul disposto dell’art. 75 cit. T.U.I.R), ma perchè non ne era stata provata la sussistenza e quantificazione. La Commissione Tributaria Regionale, in altri termini, ha ritenuto, con un giudizio di fatto censurabile solo col mezzo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la documentazione della spesa offerta dalla contribuente (una fattura di 42 milioni emessa nel 2001 per prestazioni eseguite nel 1996, priva di riferimenti a prestazioni in conto o a saldo di analoghi servizi resi nell’ambito di quelli concordati con la nota 10.1.96) non fosse sufficiente a fornire “elementi di certezza delle prestazioni e della quantificazione dei costi”. Anche il secondo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto non pertinente alle motivazioni della sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi respinto, per l’inammissibilità di entrambi i relativi motivi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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