Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24921 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26839-2014 proposto da:

G.F., titolare della già cessata Ditta individuale

IMPRESA G.F., rappresentato e difeso dagli avvocati

RINO BATTOCLETTI e ELENA DOMENIS;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO RAGOGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.D. aveva commissionato alla G. C. s.r.l la messa in opera di un pavimento prefinito in larice della superficie di mq 210. Senonchè, dopo la posa di tale pavimento si erano manifestati difetti derivanti dall’eccessiva oliatura e tali difetti erano rimasti nonostante fosse intervenuto ad eseguire una serie di trattamenti presso l’abitazione della prima, G.F., legale rappresentante dell’Emporio Bioedile s.r.l, nonchè, titolare dell’impresa individuale omonima.

Il G. emetteva fattura relativa ai lavori eseguiti, presso l’abitazione della B., in misura pressochè identica all’importo indicato nel consuntivo dei lavori in precedenza inoltrato da Emporio Bioedile s.r.l alla C. s.r.l. La B. respingeva la fattura, rilevando di avere intrattenuto rapporti solo con la G. C. s.r.l. Non essendosi fatto luogo al pagamento, l’impresa individuale, G.F., aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 6.744,000, nei confronti della B.D. e quest’ultima proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Udine.

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 33/2010, dichiarava: a) l’intervenuta cessazione della materia del contendere tra l’opponente B. e G. C., terza chiamata; b) respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n 162/2005 emesso in data 4.2.2005 dallo stesso Tribunale di Udine, c) compensava tra le parti le spese di lite del grado.

Avverso questa sentenza proponeva appello la ditta G.F. per motivi attinenti alla compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale a fronte della totale soccombenza della B..

Si costituiva la B., contestando in fatto ed in diritto le argomentazioni avversarie e proponeva, a sua volta, appello incidentale, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 694 del 2013, rigettava l’appello principale proposto dalla ditta individuale G.F. nei confronti di B.D., accoglieva l’appello della B. e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio. Secondo la Corte triestina, andava accolto l’appello della B. perchè la fattura n. (OMISSIS) dell’impresa individuale di G. e il relativo decreto n. 161 del 2005 erano stati chiesti da soggetto carente di legittimazione, posto che la B. aveva acquistato il pavimento in legno dalla C., che aveva provveduto alla posa in opera tramite il suo posatore Ca. con olio della ditta Solas, acquistato presso la società Emporio Bioedile il cui legale rappresentante era il G.F.. Il G. era intervenuto per porre rimedio a difetti riscontrati, non in qualità di titolare della ditta individuale ma quale legale rappresentante dell’Emporio Bioedile, che aveva venduto l’olio alla ditta Solas.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.F. titolare della omonima ditta individuale Impresa G.F. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. B.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISONE

In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità dl ricorso avanzata dal controricorrente per violazione dei criteri di autosufficienza richiamati dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 perchè il ricorso, nell’esposizione del fatto, riporterebbe semplicemente il dispositivo senza nessun accenno alle motivazioni che tale dispositivo sorreggono. Va rigettata perchè il ricorrente lamenta una omessa e/o apparente motivazione della sentenza e, pertanto, legittimamente, il ricorrente, ha ritenuto di riportare la “motivazione” della sentenza, che viene censurata, nell’esposizione del motivo proprio al fine di far emergere un’omessa motivazione della decisione. Pertanto, dalla lettura del ricorso, emergono con adeguata completezza gli elementi necessari per soddisfare le esigenze di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6. Come è stato detto più volte da questa Corte: “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).

1.= Con il primo motivo, G.F. lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza in relazione alla radicale carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nell’affermare che sussisterebbe il difetto di legittimazione attiva di G.F. quale titolare della ditta individuale a chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della B.D., non avrebbe tenuto conto del rapporto che si sarebbe instaurato tra la B. e G., e la circostanza che G. sia intervenuto per porre rimedio ai difetti riscontrati, non in qualità di titolare della ditta individuale, ma quale legale rappresentante dell’Emporio Bioedile srl che aveva venduto l’olio alla ditta Solas, sarebbe irrilevante poichè si tratta della medesima persona e, la parte opponente, B. non avrebbe mai sollevato un problema di affidamento del terzo contraente.

1.1.= Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si è in presenza di una “motivazione apparente”, allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè, essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile ((cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014).

Ora, nel caso in esame, la motivazione della decisione impugnata non solo è presente materialmente, cioè, graficamente, ma è ampia, razionalmente condivisibile e, comunque, esaustiva. La Corte distrettuale ha avuto cura di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in causa e ha, valutando gli atti e i documenti acquisiti al progesso, correttamente ritenuto che “(….) legittimato alla emissione della fattura era il solo Emporio Bioedile srl e, per di più, nei confronti della G. C.: cosa del resto già effettuata dalla società suddetta, che non avendo ricevuto il pagamento, ha deciso di emettere fattura come impresa individuale (laddove l’oggetto di tale ditta individuale è del tutto diverso da quello oggetto dei lavori di ripristino eseguiti presso l’abitazione della B.) nei confronti dell’opponente (….)”.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1266 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione alla mancata considerazione delle dichiarazioni testimoniali (difformità tra prove costituite e costituende) in relazione all’individuazione del creditore ed alla rappresentanza delle persone giuridiche.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia escluso che vi fosse stato un rapporto tra il G. e la B., (ritenendo, dunque, che il G. non fosse legittimato a richiedere alcun pagamento alla B.), non tenendo conto della dichiarazione resa dalla stessa B. in sede di interrogatorio formale all’udienza del 27 marzo 2007 dal quale risulta che i rapporti sono stati instaurati sempre con G. in prima persona.

2.1.= Il motivo è inammissibile perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come ha avuto modo di affermare la Corte distrettuale “(….) legittimato all’emissione della fattura era il solo Emporio Bioedile srl (e non già il G. rappresentante della stessa società e titolare della omonima ditta) e per di più nei confronti della G. C. (….). Pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che, comunque, G. avrebbe dovuto riferirsi (come in un primo momento aveva fatto) a C. e non alla B. e tale ultima affermazione, non è stata censurata, e, questa ratio sarebbe sufficiente, di per se sola, a supportare la decisione impugnata.

2.2.= Senza dire che il ricorrente non indica quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame posto che l’omesso esame degli elementi istruttori non integrano gli estremi di un omesso esame su un fatto decisivo, quando il fatto storico è stato preso in considerazione dal Giudice anche se non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie. Come è stato ribadito da questa Corte (con la sent. n. 3591 del 24.02.2016): nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 non è possibile lamentarsi del fatto che il giudice non ha considerato certe prove circa il fatto controverso (ad esempio non si sono valutate le prove contrarie) ma solo che il fatto non è stato considerato.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condannail ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidandole in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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