Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24921 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1939/2013 proposto da:

COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSIO

LAZAZZERA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARCANGELO GUZZO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 200/05/2012, depositata il 13.4.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica di Miglioramento Fondiario UTITA, rigettando l’appello incidentale del Comune di Villanova del Battista, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 148/01/2009, confermando la cartella di pagamento, per l’anno 2007, con cui il Consorzio richiedeva il pagamento di Euro 4.681,00 per contributi di bonifica e miglioramento fondiario.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che i beni demaniali del Comune, a seguito della modifica legislativa apportata al R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 1, rientrano tra quelli assoggettabili a contribuzione da parte del Consorzio.

Il Comune di Villanova del Battista impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilavando come la CTR abbia accolto il ricorso sulla base di una normativa antecedente e inconferente con quella posta a base della decisione del primo giudice, senza che fossero avanzati motivi di doglianza al riguardo;

b) error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa pronuncia della CTR su tutti i motivi di gravame, riproposti in via subordinata e ritenuti assorbiti dalla CTP;

c) violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 4 del 2003, artt. 7 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo prevista dalla citata legge regionale la legittimazione passiva degli enti territoriali per i beni demaniali di loro competenza.

Il Consorzio di bonifica si è costituita con controricorso ed ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo e secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

La CTR ha rigettato l’appello incidentale condizionato del Comune di Villanova del Battista, in mancanza di specifici motivi di impugnazione al riguardo.

Va, al riguardo, rilevato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per riformulare le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 19828 del 28/08/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010).

Anche a ritenere, quindi che con tale appello incidentale il Comune abbia voluto riproporre le questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto espressamente indicarle e non limitarsi ad una generica enunciazione di riproposizione di tali questioni nel solo dispositivo, con conseguente conferma dell’inammissibilità di tali questioni.

Il Comune, inoltre, ha prestato acquiescenza in ordine alla riconosciuta debenza dei contributi consortili in ordine ai beni patrimoniali del Comune, in mancanza di specifiche censure al riguardo.

2. La questione controversa concerne la debenza del contributo consortile per i beni demaniali del Comune.

Sancisce il R.D. n. 215 del 1933, art. 10, che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza”.

Il riferimento omnicomprensivo ai beni di “pertinenza” degli enti pubblici territoriali porta concludere che anche i beni demaniali siano in linea di principio assoggettabili al potere impositivo di un Consorzio di Bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico, contenuto nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 c.c., dispone che essi sono “inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”, il che vuoi semplicemente dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, nè possono essere usucapiti, in quanto del tutto non commerciabili. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11466 del 23/05/2014; Cass. n. 14408 del 25/06/2014).

La circostanza che la legge regionale non abbia individuato espressamente i soggetti tenuti al pagamento dei contributi di bonifica non significa che si siano voluti escludere gli enti territoriali e i beni demaniali di loro pertinenza dal relativo pagamento, essendo obbligato a tale contribuzione, ex R.D. n. 215 del 1933, anche i Comuni, oltre allo Stato e le Provincie, ove i beni di loro pertinenza, sia patrimoniali che non patrimoniali traggano giovamento dall’attività di bonifica.

Il R.D. n. 215 del 1933, art. 10, prevede l’obbligo del pagamento dei contributi consortili per tutti gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, “compresi lo Stato, le Provincie ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” in quanto l’attività svolta dal consorzio va a beneficio anche di tali enti pubblici, compresi i Comuni, senza che possa distinguersi tra beni patrimoniali e demaniali in mancanza di alcuna normativa al riguardo in quanto i benefici fondiari e idraulici derivanti dalla attività di bonifica possono riguardare indifferentemente entrambe le tipologie di beni.

Il riferimento alla L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, è fuorviante e non pertinente in quanto con tale normativa vengono disciplinati i contributi dei proprietari privati in favore del Consorzio di bonifica e non degli enti pubblici.

Ove si aderisse alla interpretazione del Comune la citata normativa sarebbe illegittima in quanto contrastante con la normativa nazionale ed i relativi principi, essendo il R.D. n. 215 del 1933, ancora in vigore, come desumibile anche dal D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, comma 1.

Peraltro la cit. legge regionale non avrebbe potuto escludere, a pena di illegittimità della relativa normativa, gli enti territoriali dalla contribuzione consortile, disciplinata dalla normativa nazionale.

La normativa regionale citata fa riferimento al finanziamento per l’esecuzione delle opere che è concetto diverso dal contributo dovuto per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, oggetto della cartella di pagamento impugnata.

Appare, invece, legittima, l’esclusione delle spese relative alle opere di carattere infrastrutturali, estranee tuttavia alla causale della cartella di pagamento impugnata, che non devono essere ricomprese nel piano di classifica, in quanto il Consorzio non svolge su di esse alcuna gestione o manutenzione diretta e non ne sopporta le spese, poste a carico del Comune in forza del citato art. 12 L.R..

Sono invece dovute dal Comune, in forza del R.D. n. 215 del 1933, le spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, poste, ad esempio, a diretto servizio delle strade comunali (es: realizzazione di opere che consentono il deflusso delle acque provenienti dalle strade comunali, evitandone l’allagamento).

Il suddetto obbligo contributivo postula, in rapporto di derivazione causale con le opere consortili, una “utilitas” di tipo fondiario, cioè strettamente inerente all’immobile, che è ravvisabile sia con riferimento ai beni patrimoniali che demaniali del Comune.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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