Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24921 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24921 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentata

in persona del Direttore pro tempore,

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

ricarrenCe

contro
VECA DI LUIGI VELARDITA & C. sas;
– intimata –

avverso la sentenza della Comissione tributaria regionale
della Sicilia n. 173/26/05, depositata il 23 gennaio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Relatore COns. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO reL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

Imposte dirette
società di persone
soci
litisconsorzio
necessario

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia che, accogliendo
parzialmente l’appello dell’ufficio, ha confermato la legittimità
dell’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il
reddito dichiarato per il 1992 dalla sas VECA di Luigi Vélardita
& C., ai fini dell’IRPEF dovuta dai soci ed ai fini dell’ILOR
dovuta dalla società, all’esito di controlli incrociati dai quali
fatture relative ad operazioni inesistenti.
Il giudice d’appello infatti, ritenuto motivato l’avviso e
provata la pretesa dell’ufficio, mentre confermava l’atto
impositivo in relazione all’IRPEF, riconosceva alla società
l’esenzione dall’ILOR in relazione al numero dei dipendenti
impiegati.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.
No= DELLA DECISIONE

Preliminarrrente il Cbllegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di partecipazione dei soci
ed il reddito della società, essendosi svolto solo nei confronti
di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da
nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persane e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario preposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devano essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,

2

erano emerse, fra quelle utilizzate dalla contribuente, alcune

ZSENTE DA EGiStLt
Al SENSI DEL
N. 131 TAB. ALL. – • 5
MATERIA TRIBUTARIA
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’Obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litiscansorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Càss., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere Gassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia la causa
davanti alla ammissione tributaria provinciale di Messina.
Dichiara compensate tra le parti le
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

spese dei gradi di

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IL

6 NOI 2C13

successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la

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