Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24920 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/11/2011), n.24920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8054/2007 proposto da:

SASRIV SOCIETA’ ANONIMA SFRUTTAMENTO RAZIONALE INTEGRALE VINACCE SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

STEFANORI Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 373/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1996, notificato il 12.12.2001, l’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione IVA presentata per il 1996 dalla società S.A.S.R.I.V. spa – Società Anonima Sfruttamento Razionale Integrale Vinacce – con sede in (OMISSIS), sulla scorta di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza presso la ditta MAVIAL srl. In particolare, l’Ufficio assumeva come dall’analisi dei mastrini di contabilità della MAVIAL e dal riscontro degli stessi con il registro IVA ed il libro giornale emergessero rapporti finanziari non supportati da fatturazione, intrattenuti dalla MAVIAL con altre società, tra cui la S.A.S.R.I.V.. L’Ufficio procedeva quindi al recupero d’imposta su operazioni non fatturate, ed alla conseguente irrogazione di sanzioni, nei confronti della S.A.S.R.I.V.. Quest’ultima impugnava il suddetto avviso di rettifica, ma il suo ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, veniva respinto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice di appello motivava la propria decisione sul rilievo che le movimentazioni finanziarie intercorse nel 1996 tra le due società (circa L. un miliardo e duecento milioni, transitate dalla S.A.S.R.I.V. alla MAVIAL e circa seicentocinquanta milioni di lire transitate dalla MAVIAL alla S.A.S.R.I.V.) costituivano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti di operazioni non documentate fiscalmente, a fronte dei quali sarebbe stato onere della contribuente “provare con idonea documentazione che i rilevanti flussi finanziari non rappresentavano il regolamento di altrettanti rapporti o transazioni economiche”;

laddove, nella specie, la contribuente non aveva provato che i movimenti finanziari accertati tra le due società derivassero da operazioni di finanziamento reciproco, in quanto nè erano stati prodotti i titoli (contratti di mutuo o cambiali finanziarie) di tali asserite operazioni di finanziamento; nè era stato provato che dette operazioni rientrassero negli oggetti sociali della S.A.S.R.I.V. e della MAVIAL e fossero state vagliate e autorizzate dai rispettivi organi sociali (collegio sindacale, assemblea dei soci); nè, infine, era stata acquisita la prova che le due società appartenessero al medesimo gruppo.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ricorre la S.A.S.R.l.V., con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tre motivi.

L’Amministrazione finanziaria non si è costituita in sede di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.6.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che, poichè l’importo del tributo (IVA) preteso con l’atto impositivo impugnato ammonta a L. 345.583.000 (Euro 178.478,72), deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011. Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, lett. c), comma 3 (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Ancora in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato notificato il ricorso per cassazione della S.A.S.R.I.V. Il Ministero, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, e intitolato “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto non documentata l’appartenenza di S.A.S.R.I.V. e MAVIAL al medesimo gruppo societario, mentre tale situazione sarebbe risultata “con palmare evidenza non solo dalle carte processuali ma anche dalla circostanza che nella stessa udienza del 21.10.2005 la quinta sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione staccata di Salerno ha esaminato e deciso quattro distinte controversie concernenti la medesima questione di merito (assimilazione a corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte sul reddito di somme transitate da una società ad altra) relativa a tre distinte società di proprietà proprio del sig. M.A. (pag. 9, penultimo capoverso, del ricorso); cosicchè – secondo la ricorrente – risulterebbe omessa la motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dall’appartenenza al medesimo gruppo delle società S.A.S.R.I.V. e MAVIAL. Osserva la Corte che la questione dell’appartenenza delle società S.A.S.R.I.V. e MAVIAL ad un unico gruppo societario controllato dal sig. M.A. è stata affrontata dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha giudicato la circostanza non documentata (“non è stato documentato che la spa e la srl costituissero un gruppo” pag. 4, rigo 10, dalla sentenza gravata). La ricorrente censura tale giudizio di fatto del giudice di merito, sull’argomento che l’appartenenza al medesimo gruppo delle società S.A.S.R.I.V. e MAVIAL sarebbe risultata “con palmare evidenza” – oltre che “dalle carte processuali” – dalla circostanza che nella stessa udienza del 21.10.2005 la medesima sezione della Commissione Tributaria Regionale avrebbe esaminato e deciso quattro distinte controversie relative a tre distinte società di proprietà del sig. M.A..

Il motivo di ricorso va giudicato inammissibile, per le seguenti, autonome e concorrenti, ragioni.

Il riferimento alle “carte processuali” è palesemente privo di autosufficienza, in quanto i documenti dai quali dovrebbe risultare la totale o parziale identità della compagine sociale della S.A.S.R.I.V. e della MAVIAL, o il controllo societario esercitato da una di tali società sull’altra, non vengono identificati, nè se ne riproduce il contenuto (mediante trascrizione o per sintesi) nel testo del ricorso, ne infine si indica la sede processuale del giudizio di merito in cui detti documenti sarebbero stati prodotti e la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi possano essere esaminati dalla Corte (sulla portata del requisito della cosiddetta autosufficienza de motivo di ricorso per cassazione, nel regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, si vedano, tra le tante, Cass. 12239/07. Cass. 26888/08, Cass. 4056/09).

– Il riferimento alla contemporanea trattazione, nella stessa udienza del medesimo Collegio giudicante della Commissione Tributaria Regionale, di quattro distinte controversie relative a tre distinte società (S.A.S.R.I.V. spa, SAPIS spa e MAVIAL srl), tutte di proprietà del sig. M.A., è inammissibile, trattandosi di circostanza di fatto dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Tale circostanza infatti non emerge dalla sentenza gravata e la ricorrente non afferma che sia stata dedotta e discussa in sede di merito.

– In ogni caso, il punto della appartenenza della S.A.S.R.I.V. spa e della MAVIAL srl è privo del requisito della decisività, giacchè, se anche tale fatto fosse stato accertato dal giudice di merito, esso non avrebbe implicato necessariamente che i movimenti di denaro tra le due società trovassero causa in contratti di finanziamento infragruppo. In proposito, è fermo insegnamento di questa Corte che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (sentenze nn. 10156/04, 22979/04, 5473/06, 14973/06, 21249/06).

Col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 e intitolato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, e 13”, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto applicabile l’IVA su trasferimenti di denaro in relazione ai quali non sarebbe possibile identificare una natura corrispettiva (non sussistendo nella specie, secondo la ricorrente, cessioni di beni o prestazioni di servizi remunerate con tali trasferimenti di denaro);

tale decisione violerebbe, secondo la ricorrente, il principio, desumibile dal D.P.R. n. 633 del 1972, per cui l’IVA si applica solo ai trasferimenti di denaro che costituiscono corrispettivi resi in contropartita di una cessione di beni o prestazione di servizi.

Il motivo è pur esso inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale non ha mai affermato il principio che l’IVA si applica ai trasferimenti di denaro diversi dai corrispettivi resi in contropartita di una cessione di beni o prestazione di servizi, nè ha applicato il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, e 13, in un senso diverso da quello ritenuto corretto dalla ricorrente, ma ha ritenuto, con un giudizio di fatto basato su presunzioni semplici, non censurabile in cassazione se non con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che i trasferimenti di denaro tra MAVIAL e S.A.S.R.I.V., accertati dalla Guardia di Finanza, costituissero corrispettivi resi in contropartita di operazioni imponibili, ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Col terzo motivo, riferito all’art. 360, nn. 3 e 5 e intitolato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto che il mero trasferimento di somme di denaro costituisca elemento probatoriamente rilevante e sufficiente per inferire presuntivamente – anche in assenza di verifiche in ordine alla funzione (remuneratoria, e non meramente finanziaria) del trasferimento stesso – la sussistenza di operazioni imponibili IVA;

tale decisione violerebbe, secondo la ricorrente, la disciplina delle presunzioni di cui all’art. 2727 c.c. e il principio, fissato nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che impone che le verifiche dell’Ufficio si fondino su “elementi che consentano di stabilire l’esistenza di corrispettivi”. Il motivo è infondato perchè questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in linea generale che, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purchè grave e preciso, giacchè il requisito della “concordanza” è menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (si veda, tra le tante, la sentenza di questa Sezione n. 17574/09); ed ha inoltre fatto specifica applicazione di tale principio nella materia delle rettifiche delle dichiarazioni IVA, traendone la conseguenza che “il rinvenimento di effetti cambiavi non registrati in contabilità può costituire l’esclusivo fatto noto idoneo a far ragionevolmente ritenere, in mancanza di valide giustificazioni, che i titoli (in quanto rappresentativi di crediti certi, liquidi ed esigibili nonchè cedibili mediante girata o sconto) siano stati emessi a fronte di acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale senza fattura, in relazione ai quali il contribuente ha omesso di procedere alla autofatturazione” (sentenza n. 8484/09). Nel solco di questo indirizzo, a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, deve quindi affermarsi che l’evidenza di un trasferimento di denaro può anche da sola giustificare la presunzione che il medesimo sia avvenuto in contropartita di operazioni imponibili, ove tale presunzione non risulti contrastata da prova contraria offerta, anche indiziariamente, dal contribuente. Il terzo motivo di ricorso va quindi giudicato infondato.

In definitiva il ricorso va respinto, per l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza del terzo.

Non essendosi l’Amministrazione costituita davanti a questa Corte, non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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