Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24920 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18131-2014 proposto da:

GJO’ 2058 s.n.c. di GIUSEPPE PETROLO & C., in persona del socio

amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso studio

dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta difende unitamente

all’avvocato LUCA PECORARO;

– ricorrente –

contro

B.G.M., A.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato LUCA

PATRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIA TROVATO giusta

procura speciale del 21.02.2018 rilasciata in Torino;

– controricorrente –

avverso la sentenzas n. 3030/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 07/05/2013 ed averso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI TORINO

del 07.01.2014, R.G. n. 1481/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2018 dal consigliere dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg. B. e A. citavano in giudizio la società Gjò 2058 snc. di G.P., esponendo: – di avere dalla medesima acquistato il 20.12.02 una porzione di casa di civile abitazione, con giardino/orto recintato e una area non recintata in ripida pendenza sino alla sottostante strada pubblicai sita in (OMISSIS); – che nel dicembre del 2008, a causa di abbondanti precipitazioni, il tratto di terreno non recintato conteso tra l’orto e la strada franava, invadendo quest’ultima;

– che due successive verifiche geologiche, nel gennaio e nel maggio del 2009, davano atto di numerose lesioni nella muratura dell’immobile, che venivano denunziate all’impresa costruttrice il 10.3.09; – che, declinando l’impresa costruttrice ogni responsabilità, essi attori proponevano ricorso per ATP, e l’atto istruttorio, a firma ing. Fransero, rilevava una pleiade di fessurazioni, tutte riportabili a difetti di costruzione, oltre che la incerta situazione statica del muro di contenimento dell’orto;

– che tali difetti rientravano nelle previsioni, di cui all’art. 1669 c.c..

Gli attori chiedevano, dunque, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, costituiti dalle spese quantificate dal CTU per ovviare ai difetti riscontrati.

Si costituiva la società convenuta, esponendo:

– che l’esperita CTU aveva escluso che le fessurazioni dell’immobile attoreo fossero da ascrivere a cedimenti di fondazione, e che l’immobile era stato costruito a regola d’arte;

– che la causa della frana del terreno era ascrivibile a condotte degli attori, che ne avevano modificato il carico, riportandolo in piano per adibirlo ad orto, ovvero, era da imputare alla eccezionalità dell’evento atmosferico;

– che la domanda attorea era prescritta, ex art. 1495 o 1667 c.c.; chiedeva, quindi, la reiezione della domanda risarcitoria.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 30330 del 2013, dichiarava prescritta la domanda attorea relativa alle fessurazioni nell’immobile dell’attore e accoglieva la domanda relativamente ai difetti costruttivi del cordolo di recinzione e terrazzamento realizzato dalla parte convenuta. Condannava la parte convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 67.340,00 e al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Torino, i difetti relativi alle fessurazioni nell’immobile, oggetto del giudizio non integravano gli estremi dei difetti di cui all’art. 1669 c.c., perchè non erano gravi e non determinavano un rischio statico dell’immobile. Sicchè, essendo la domanda relativa a dette fessurazioni pervenuta, oltre due anni dalla consegna dell’immobile, doveva ritenersi sicuramente prescritta. Fondata era, invece, la domanda relativa ai vizi del cordolo di contenimento con funzione di terrazzamento in piano in un versante scosceso, perchè non era in grado di dare stabilità a quel che avrebbe dovuto sorreggere.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Gjò 2058 chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata. Contrastavano l’appello B.G. e A.M..

La Corte di Appello di Torino, con ordinanza, ex art. 348 bis c.c., del 7 gennaio 2014, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.

La cassazione della sentenza n. 30330 del 2013, del Tribunale di Torino, è stata chiesta dalla società Gjò 2058 con ricorso affidato a tre motivi. B.G. e A.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso la società Gjò 2058 lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1225 c.c. in tema di risarcimento del danno (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Torino non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il soggetto inadempiente è tenuto a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente, e che l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento del danno prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione. Epperò, il Tribunale di Torino avrebbe posto a carico della società, attuale ricorrente, non solo i costi necessari per la riparazione o nuova costruzione del cordolo di contenimento del terrazzamento, ma, anche, i costi necessari per la messa in sicurezza del versante franato, che si riferiscono, invece, a danni causati da fattori eccezionali, non eziologicamente collegati alla condotta del debitore e assolutamente imprevedibili.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., in ordine al concorso colposo del creditore. Secondo la ricorrente il Tribunale di Torino, non avrebbe tenuto conto, nella graduazione della responsabilità e della quantificazione del danno, del comportamento colposo degli attori, dato che i sigg. B. e A., successivamente alla consegna del fabbricato da parte della società Gjò 2058, avrebbero realizzato un ulteriore terrazzamento al di sotto del cordolo realizzato da Gjò, sostenuto, esclusivamente, da una palizzata in legno per rendere utilizzabile il declivio e ampliare l’orto che affacciava sulla strada, a valle dell’edificio, apportando terreno di risulta, che è stato sovrapposto alla naturale superficie tufacea preesistente.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente ritiene che la motivazione relativa alla decisione di condanna della società Gjò a corrispondere la somma di Euro 67.340,26 sia obiettivamente incomprensibile ed irrazionale perchè la Corte distrettuale non avrebbe considerato che le opere necessarie per mettere in sicurezza il cordolo costruito dalla società Giò, l’unico per il quale è stato riconosciuto un vizio ex art. 1669 c.c., fossero le stesse di quelle necessarie per mettere in sicurezza e consolidare il versante. La messa in sicurezza del cordolo di recinzione costruito dal debitore/appaltatore Gjò, specifica la ricorrente, sarebbe cosa ontologicamente distinta dalla messa in sicurezza del versante franato a causa delle abbondanti precipitazioni, oltre che alla modifica dello stato dei luoghi da parte degli attori.

4.1. In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto tardivamente.

Come ha affermato questa Corte in altre occasioni: è inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, ove sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quand’anche eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Sul punto specifico (con particolare riguardo anche alla spedizione della comunicazione di deposito a mezzo posta elettronica), come pure sulla costituzionalità del sistema che individua il dies a quo del termine breve dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, è intervenuta espressamente questa Corte con l’ordinanza n. 23526 del 2014 alle cui argomentazioni può qui bastare, un esplicito richiamo.

Ora, nel caso in esame, come risulta dalla certificazione acquisita della cancelleria di questa Corte, l’ordinanza, ex art. 348 bis c.p.c., è stata comunicata mediante PEC in data 11 gennaio 2014 e il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2014.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente. Inoltre, deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17: il giudice dell’impugnazione deve, con il provvedimento che la definisce, – dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante, totalmente” soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidandole in Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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