Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24920 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24901-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANIBATTISTA FERRIOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

– resistente –

avverso il decreto n. 328/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’appello di Perugia, con decreto 1.2.2018, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.150,00 in favore di B.A. a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione ed ha liquidato le spese in e 210,00 per compensi professionali oltre IVA e accessori di legge.

2 Per la cassazione di questo decreto il B. ha proposto ricorso con unico motivo mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato (avendo depositato un mero atto di costituzione “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione…”).

Il consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, dolendosi della liquidazione delle spese del procedimento, operata in Euro 210,00 e quindi in violazione di quanto previsto dallo scaglione relativo al valore della causa.

Il motivo è fondato.

La presente fattispecie è regolata, catione temporis, dal D.M. n. 55 del 2014 (il cui art. 28 recita: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in rigore”), posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la prestazione professionale del cui compenso si discute non si era ancora conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405/12, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/17).

Inoltre, è bene chiarire che nella specie non possa trovare applicazione la disposizione di cui al D.M. Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, art. 1, comma 7 (alla cui stregua “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”).

Ed infatti, rispetto al predetto D.M. n. 140 del 2012, il D.M. n. 55 del 2014 (che non contiene alcuna disposizione analoga a quella del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7) è prevalente, in quanto non solo costituisce lex posterior regolativa, quanto agli avvocati, dell’intera materia già disciplinata dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. art. 15 preleggi) ma costituisce anche lex specialis; in quanto disciplina i compensi per i soli avvocati, mentre il decreto ministeriale n. 140/2012 regolamenta la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.

Ebbene, il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste da tale D., art. 4, comma 1: cfr., al riguardo, Cass. 2383/17, in motivazione: “Con riferimento all’assalto vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al D.M. 140 del 2012 era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 1610912013; Cass. 11 gennaio 2016 n. 25- Cass. 3 agosto 2016, n. 16225)”.

Tuttavia, anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nell’art. 4, comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (v. per una vicenda analoga, Sez. 2, Ordinanza n. 3144 del 2018; v. altresì Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544).

Venendo al caso in esame e tenuto conto del valore del procedimento (da Euro 1.101,00 a Euro. 5.200,00), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in complessivi Euro. 210,00, risulta porsi al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, pur applicando, in ragione della speciale semplicità dell’affare, la massima riduzione prevista dal medesimo D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 (pari al 70% per la fase istruttoria ed al 50%, per le altre fasi) e senza che sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo.

Per quanto precede, il provvedimento impugnato va cassato.

Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, rimedierà all’errore nella liquidazione delle spese del procedimento, di natura tipicamente contenziosa (Sez. 2 -, Ordinanza n. 28270 del 06/11/2018 Rv. 652046; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016 Rv. 641687), attenendosi ai principi come sopra richiamati e liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA