Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24920 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24920 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 1609-2008 proposto da:
ASCA AGEN STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE SPA in persona
del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato BISCOTTO
BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA giusta delega a
margine;
– ricorrente Centro

AGENZIA

DELLE ENTRATE in pson dl Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 06/11/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 134/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/12/2006;

udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SCIUTO delega
Avvocato BISCOTTO che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

In relazione al contratto di compravendita della testata giornalistica

PUBLIEDITOR s.r.l. acquirente, quest’ultima procedeva alla cessione del
contratto in favore di Paese Italia s.r.l. nei cui confronti la società cedente
provvedeva ad emettere fattura n. 3/1994 per il prezzo pattuito.
Con la “dichiarazione annuale” IVA 1994, Paese Italia s.r.l. richiedeva il
rimborso dell’imposta liquidata nella predetta fattura, ai sensi dell’art.
30co3 lett. c) del Dpr n.633/72 (in quanto la compravendita aveva ad oggetto un
bene riconducibile tra le immobilizzazioni immateriali e quindi ammortizzabile).

In data 9.4.1997 a seguito di verifica fiscale veniva redatto PVC
dall’Ufficio provinciale IVA di Roma con il quale si contestava la fittizietà
della cessione della testata giornalistica, non essendo stato pagato il residuo
importo della somma pattuita ed indicata nella fattura utilizzata per il
rimborso.
Con atto in data 16.12.1998, non essendo stato ancora disposto il
rimborso, Paese Italia s.r.l. cedeva il credito di rimborso IVA ad Editoriale
Progetto s.p.a., società poi fusa per incorporazione in ASCA s.p.a. che
agiva avanti la CTP di Roma per l’accertamento del credito d’imposta.

Entrambi i gradi del giudizio di merito si risolvevano sfavorevolmente
per la società creditrice. Con sentenza 6.12.2006 n. 134 la Commissione
tributaria della regione Lazio confermava la pronuncia di primo grado,
ritenendo che i termini indicati nel contratto per la esecuzione dei
pagamenti del corrispettivo dovevano considerarsi “essenziali” e che la

RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons st.
Stefano Civieri

“Paese Sera” stipulato in data 28.12.1993 tra FEDIT s.r.l. cedente e

parte acquirente non era stata in grado di provare di aver tempestivamente
adempiuto alla obbligazione. Inoltre ASCA s.p.a. non aveva fornito alcun
elemento probatorio “in ordine al perfezionamento del negozio di
trasferimento della testata”, non risultando prestata la garanzia fideiussoria,
né l’approvazione da parte della assemblea soci di FEDIT s.r.l. della
cessione del contratto (effettuata da Publi-Editor a favore di Paese Italia),

cessionaria, né l’intervenuto pagamento dell’intero prezzo fatturato, con la
conseguenza che la mera liquidazione dell’IVA nella fattura non integrava i
presupposti richiesti per la richiesta di rimborso.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ASCAAgenzia Stampa Quotidiano Nazionale s.p.a. deducendo tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

1. Premesso che la controversia concerneva il credito di rimborso,
richiesto da ASCA s.p.a. (n.q. di cessionaria del credito d’imposta), relativo
all’IVA liquidata in fattura sull’intero prezzo di compravendita della testata
giornalistica, a cui l’Ufficio ha opposto diniego richiamando le conclusioni
rassegnate nel PVC in data 9.4.1997 secondo cui “non si era avuta alcuna
cessione della testata giornalistica anche perchè -tra l’altro-“Paese Italia”
non aveva pagato la residua somma pattuita e fatturata dalla FEDIT'(cfr.
sent. CTR, nello svolgimento del processo), la CTR laziale non ha inteso
“discostarsi dal divisamento dei primi Giudici” ed ha affidato la decisione
di rigetto della impugnazione proposta dalla società alle seguenti ragioni:
2
RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

C
Stef

est.
livieli

né la prestazione della garanzia “pro-quota” da parte dei soci della

-

il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito nei termini
previsti “ai fini della validità” del contratto, da ritenersi essenziali
ex art. 1457 c.c., e non era stata fornita alcuna prova che la società
acquirente della testata giornalistica avesse adempiuto a tale
obbligazione nè che avesse adempiuto ad alcuno degli altri obblighi
contrattuali
la società appellante non aveva fornito elementi probatori idonei a
dimostrare il “perfezionamento del negozio di trasferimento della
testata giornalisitica”, non essendo stato provato: 1-l’adempimento
della prestazione della garanzia (fidejussione bancaria od
assicurativa) prevista dall’art. 4 del contratto; 2-l’approvazione della
cessione del contratto a Paese Italia s.r.l. da parte dell’assemblea dei
soci FEDIT; 3-il rilascio della garanzia fidejussoria pro quota da
parte dei soci di Paese Italia sii.; 4-il pagamento dell’intero prezzo
pattuito

la emissione di regolare fattura non era sufficiente a fondare il diritto
al rimborso del credito IVA in mancanza di prova “dell’asserito
perfezionamento della trasferimento della testata giornalistica”.

2. Occorre premettere che la soluzione della presenta controversia
sconta l’ evidente approssimazione nell’impiego da parte dei Giudici
territoriali di talune nozioni giuridiche, venendo affermato in sentenza che
il contratto di compravendita non si sarebbe “perfezionato”, o ancora che
difetterebbe la “validità” del contratto (nozioni che implicano difetti inerenti la
fase genetica e gli elementi costitutivi dello schema contrattuale e che rimandano a
vizi quali la nullità e l’annullabilità del negozio), venendo, poi, ad essere

ricollegati tali fenomeni -seguendo lo sviluppo argomentativo della
sentenza- alla omessa prova, da parte della società contribuente,
dell’effettivo adempimento di obblighi scaturenti dal contratto, e dunque
3
RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Con
Stefan

t.
tvieri

non più a vizi genetici ma a vizi propriamente funzionali, attinenti alla fase
esecutiva del rapporto obbligatorio, e che, per inderogabile necessità logica,
presupporrebbero, al contrario, un negozio validamente perfezionato ed
efficace.
La evidenziata imprecisione dei Giudici di merito trova origine,
verosimilmente, nella stessa terminologiga utilizzata nel PVC redatto il

sostegno del diniego che, a quanto è dato desumere dallo scarno riassunto
di tale atto riportato nella sentenza impugnata e dai riferimenti ad esso
contenuti nella esposizione delle tesi difensive a confutazione dei relativi
argomenti giustificativi della ripresa fiscale (tesi difensive formulate, peraltro,
in via meramente ipotetica dalla società che si profonde in tentativi diretti ad una
astratta ricostruzione, meramente congetturale, delle ragioni poste a fondamento dei
rilievi formulati nel PVC e fatte proprie dai Giudici di merito), sembrerebbero

spaziare tra la

“simulazione assoluta”

del contratto

(operazione

oggettivamente inesistente, desunta -sembra, anche e non solo- dalla mancata
iscrizione della testata del periodico nel Registro della Stampa ex art. 5 legge n. 47
del 1948), l’inadempimento delle obbligazioni” contrattuali (e specificamente
di quella concernente il mancato pagamento del residuo prezzo), e la “risoluzione

automatica” del contratto (prevista dall’art. 4 dell’accordo negoziale in caso di
omessa prestazione della garanzia prevista).

La società ricorrente, accanto a tali ipotesi ricostruttive delle ragioni
dell’avviso di accertamento, indica -peraltro al solo fine di procedere alla loro
confutazione- anche ulteriori eventuali ragioni che, probabilmente, avrebbero

potuto determinare il diniego di rimborso, congetturando che l’Ufficio
finanziario avesse -forse- inteso contestare anche la

“inefficacia del

contratto” per mancato avveramento della condizione -sospensiva- della
prestazione della garanzia (condizione rimessa interamente alla condotta della
parte acquirente),

ovvero avesse inteso contestare il

“mancato

4
RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons. t.
Stefano kvieri

9.4.1997 per esplicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a

perfezionamento” del contratto, per omesso pagamento dell’ultima rata,
riconducendo il negozio allo schema della vendita con riserva della
proprietà ex art. 1523 c.c..

3.

In tale congerie di astratte ipotesi ricostruttive, prospettate dalla

società ricorrente con riferimento alle ragioni poste dai verbalizzanti a

per fondare la propria decisione -affermazione che alla Corte non è dato, tuttavia,
verificare in difetto di trascrizione del contenuto del PVC, attesi i limiti all’accesso
diretto agli atti e documenti del giudizio di merito -, occorre procedere all’esame

dei motivi di ricorso avendo quale unico ed indefettibile riferimento le
“rationes decidendi” della sentenza di appello, riportate al precedente
paragrafo 1 della presente motivazione, dovendo fin d’ora evidenziarsi una
diversa portata semantica delle locuzioni “perfezionamento del negozio” e
“perfezionamento del trasferimento” utilizzate nella sentenza di appello,
dovendo ritenersi che la CTR abbia inteso fondare la decisione, sia
argomentando sul piano -propriamente del diritto civile- relativo alla
ermeneutica contrattuale (che viene attinto dalle critiche mosse dalla società con
il primo e secondo motivo), sia sul piano -prettamente del diritto tributario-

relativo ai presupposti normativi del diritto al rimborso del credito
d’imposta (che viene attinto dalla critica mossa dalla ricorrente con il terzo
motivo): in relazione a tale duplice contenuto decisiorio la sentenza di

appello deve, pertanto essere sottoposta al sindacato di legittimità in
relazione alle specifiche censure rivolte dalla società ricorrente.

4.

Con il primo motivo la società censura la sentenza di appello per

violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e/o 1453 c.c., dell’art. 1353
c.c., nonché dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, sostenendo che la
CTR ha erroneamente qualificato come “condizione sospensiva”, anzichè
5
RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Co
est.
Stefanl Olivieri

fondamento del diniego di rimborso, ed alle quali la CTR si richiamerebbe

come clausola risolutiva espressa, la disposizione contrattuale secondo cui
il contratto “si intenderà risoluto di diritto” nel caso di mancato rilascio
della prescritta garanzia da parte della ditta cessionaria (lett. a), nonché per
aver ritenuto il Giudice di merito che la “risoluzione di diritto del contratto”
operava in via automatica senza richiesta della parte interessata (lett. b), ed
ancora la parte ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa

mancato pagamento del prezzo impedisse l’effetto traslativo della proprietà
sul bene (testata giornalistica) anche in assenza di patto di riserva di
proprietà (lett. c).

5. Con il secondo motivo la società ricorrente censura l’errore in cui
sarebbe incorsa la CTR nella interpretazione del contenuto del contratto in
data 28.12.1993 e del successivo atto aggiunto stipulato in data 27.1.1994
tra FEDIT s.r.l. e Publi-Editor s.r.l. (atto aggiuntivo cui aveva fatto seguito il
negozio di cessione del contratto di compravendita stipulato in data 28.1.1994 tra
Publi-Editor s.r.l. e Paese Italia s.r.l. e che determinava il subentro di quest’ultima
società nel contratto 28.12.1993 con FEDIT s.r.1.) avente ad oggetto: 1-l’assenso

della parte venditrice FEDIT s.r.l. alla cessione del contratto di
compravendita in favore di Paese Italia s.r.1., 2-la modifica dell’art. 4 del
contratto di compravendita in data 28.12.1993 (nel quale subentrava Paese
Italia s.r.1.), con la quale veniva sostituita all’originaria garanzia (polizza
fidejussoria) la prestazione di fidejussioni pro quota rilasciate dai soci di
Paese Italia s.r.1..

6. Le critiche formulate dalla ricorrente involgono la statuizione
contenuta in sentenza secondo cui “la società non ha prodotto idonei
elementi probatori in ordine al perfezionamento del negozio di
trasferimento della testata giornalistica”, nonchè la correlazione logica
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RG n. 1609/2008
tic. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Con est.
Stefan Olivieri

applicazione degli artt. 1470 e 1523 c.c., avendo la CTR ritenuto che il

istituita nella sentenza impugnata tra l’indicata proposizione ed il
precedente argomento motivazionale secondo cui “ai fini della validità del
contratto di compravendita” doveva condividersi il convincimento del
primo giudice in ordine al carattere “essenziale” dei termini entro cui
dovevano essere effettuati i pagamenti.

produttivo dell’effetto traslativo della proprietà, le plurime censure mosse
dalla parte ricorrente debbono ritenersi fondate, ad eccezione della cesura
formulata sub lett b) del primo motivo,

che deve invece essere dichiarata

inammissibile, venendo con essa introdotta una questione inconferente
rispetto al “decisum” (modalità di operatività della clausola risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 1456 c.c.), in quanto neppure indirettamente esaminata o presa

in considerazione dal Giudice territoriale.

8. Osserva il Collegio che:

a) palesemente errata in diritto è l’affermazione dei Giudici di merito
secondo cui il negozio di compravendita non si sarebbe perfezionato o
dovrebbe comunque considerarsi affetto da insanabili vizi validità (dunque
da vizio di nullità) in dipendenza di eventi connessi alla attuazione del
rapporto obbligatorio (scadenza dei termini essenziali; inadempimento delle
obbligazioni), nonché è del pari errata in diritto la affermazione secondo cui
l’effetto traslativo del diritto di proprietà della testata giornalistica non si
sarebbe prodotto in conseguenza di eventi integranti inadempimento
contrattuale (mancato rilascio della garanzia bancaria od assicurativa prevista
dall’art. 4 contratto; assenza di approvazione della cessione del contratto da parte
dell’assemblea FEDIT s.r.1.; mancato rilascio della fidejussione pro quota da parte
dei soci di Paese Italia s.r.1.; omesso pagamento del residuo prezzo). Quanto alla
7
RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons. $t.
Stefano wieri

7. In relazione al difetto della “valida” conclusione di un atto negoziale

inosservanza dei termini “essenziali”, individuati dalla CTR esclusivamente
con riferimento ai pagamenti (del residuo prezzo) -premesso che è infondata la
eccezione della Agenzia fiscale secondo cui la ricorrente non avrebbe specificamente
impugnato detta statuizione, atteso che dalla esposizione del motivo, integrata con la
contestazione di alcuni passaggi motivazionali del PVC in data 9.4.1997, di cui a
pag. 11 ricorso, risulta chiaramente che la società ha inteso criticare proprio il

e mancato perfezionamento del contratto-, la CTR laziale, qualora avesse inteso

applicare l’art. 1457 c.c. (ma sul punto difetta qualsiasi motivazione), ha
poi comunque omesso di trarre espressamente le dovute conclusioni, atteso
che l’effetto giuridico della inutile scadenza del termine da ritenersi
essenziale nell’interesse della parte alienante, è dato dalla risoluzione “ope
iuris” per inadempimento del contratto ex art. 1457 c.c., e non anche dalla
invalidità o dal mancato perfezionamento del contratto, dovendo
ulteriormente osservarsi che tale vicenda tuttavia non inciderebbe “ex se”
sul diritto al rimborso dell’IVA fatturata, come è dato evincere dal
combinato disposto degli artt. 26 e 21co7 Dpr n. 633/1972 : la omessa
variazione in diminuzione dell’importo del prezzo fatturato o la mancata
neutralizzazione della fattura obbliga, comunque, il soggetto passivo al
pagamento della imposta liquidata, consentendo corrispondentemente al
cessionario/committente di portare in detrazione o di chiedere il rimborso
dell’IVA (con l’unica eccezione data dalla inesistenza oggettiva o soggettiva della
operazione imponibile: cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12353 del 10/06/2005;
Id. V sez. Sez. 5, Sentenza n. 22882 del 25/10/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 2823 del
07/02/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 24231 del 18/11/2011). In proposito è stato

specificato da questa Corte che la mera regolarità formale dei documenti
contabili non è, tuttavia, sufficiente a fondare il diritto alla detrazione od al
rimborso della imposta fatturata, che richiede pur sempre che alla
rappresentazione documentale corrisponda la esistenza di una reale
operazione economica anche se eventualmente parzialmente divergente da
8
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ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

P
Co\sAest.
Stefat t1ivieri

collegamento istituito dalla CTR tra omessa prova del pagamento nei termini previsti

quella rappresentata in fattura (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21949 del
27/10/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 0611012011), con la conseguenza

che, se eventi quali il mancato adempimento della prestazione dedotta in
contratto o la risoluzione per inadempimento dello stesso non consentono di
qualificare l’operazione come inesistente a fini fiscali e dunque di escludere
per ciò stesso il diritto alla detrazione/rimborso dell’imposta assolta con la

attraverso l’esame della volontà negoziale delle parti ed in relazione agli
elementi fattuali inerenti la fase della stipula e della esecuzione
dell’accordo, emerga la natura elusiva della operazione (simulazione
assoluta) o l’intento fraudolento delle parti in quanto diretto a dissimulare
una operazione soggettivamente od oggettivamente inesistente (cfr.

Corte

cass.Sez. 5, Sentenza n. 12192 del 15/05/2008)

b) quanto al ritenuto “mancato perfezionamento” del contratto, o ancora
alla ritenuta mancata produzione degli effetti traslativi della proprietà, per
l’inadempimento della obbligazione principale (omesso pagamento del residuo
prezzo alle scadenze indicate in contratto) o di altre obbligazioni derivanti dal

contratto, è sufficiente rilevare che, in tanto può realizzarsi una violazione
dell’impegno assunto dalle parti, in quanto questo trovi titolo in un vincolo
giuridico validamente costituito e perfezionato. L’eventuale inadempimento
(o nella specie, la mancata prova dell’adempimento) delle altre obbligazioni

contrattuali può certamente legittimare la parte alienante a richiedere ed
agire per la risoluzione o per l’adempimento del contratto ex art. 1453 c.c. :
tuttavia finchè la parte interessata non eserciti gli eventuali poteri di
autotutela ad essa riservati dal contratto ovvero non intraprenda l’azione
giudiziaria volta alla risoluzione del contratto (cfr. Corte cass. Il sez.
11.7.2003 n. 10935; id. I sez. 1.8.2007 n. 16993, in relazione alla non rilevabilità ex

officio della risoluzione del contratto per inadempimento, in mancanza di attivazione
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ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Con st.
Stefaifb livieri

fattura, tale diritto può invece essere efficacemente contestato laddove

della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in esso prevista), il rapporto

obbligatorio deve considerarsi attualmente pendente (in quanto fondato su
negozio perfetto ed efficace), non avendo l’inadempimento alcuna
incidenza ostativa o risolutiva degli effetti giuridici già prodotti in virtù del
consenso (se trattasi infatti di “contratto ad effetti reali” ex art. 1376 c.c., come nel
caso di specie, in assenza delle predette iniziative rimesse alla parte alienante, rimane

totalmente inadempiente al pagamento del prezzo). Con la conseguenza che

anche nel caso di inadempimento delle obbligazioni permane intatto il
presupposto impositivo di cui agli artt. 2 e 3 Dpr n. 633/1972 cui è
connesso l’obbligo di versamento della imposta liquidata in fattura e,
corrispondentemente, l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 19 e 30 Dpr n.
633/1972

c) inficiata da errore di diritto è anche la statuizione della CTR che,
esprimendo adesione al convincimento del Giudice di primo grado sulla
rilevanza degli inadempimenti dell’acquirente, avrebbe inteso (peraltro in
modo assolutamente criptico, nulla trasparendo dalla motivazione della
sentenza) richiamarsi alla soluzione giuridica adottata dal primo giudice
secondo cui il mancato rilascio della garanzia a prima richiesta integrava
l’evento cui era stata “risolutivamente condizionata” la efficacia del
contratto (come è dato rilevare dal breve stralcio della motivazione della sentenza
della CTP, trascritto a pag. 13 del ricorso), non essendosi quindi prodotto

l’effetto traslativo della proprietà. Premesso che l’art. 4 del contratto di
compravendita, in data 28.12.1993, richiedeva, a garanzia del pagamento
del residuo prezzo, il rilascio di fidejussione bancaria od assicurativa,
disponendo che “in difetto di consegna della fideiussione, il contratto di
compravendita si intenderà risolto automaticamente” (cfr. pag. 6 e 23
ricorso, ove è riportata in stralcio la clausola), e che con successivo atto in
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RG n. 1609/2008
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Coni est.
Stefano ivieri

fermo il trasferimento del diritto alla parte acquirente, anche se questa si è resa

data 27.1.1994 tale clausola veniva sostituita “dall’obbligo di costituzione
di garanzia fidejussoria personale pro-quota dei soci della cessionaria
Paese Italia” (ricorso pag. 6), difetta del tutto nella specie una qualsiasi
indagine ermeneutica -da parte della CTR- della disposizione negoziale in
questione, condotta alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 ss c.c.,
volta a qualificare giuridicamente il patto negoziale come clausola

esercizio del relativo diritto potestativo da parte del cedente, il contratto non poteva
ritenersi improduttivo di effetti) ovvero come condizione risolutiva (secondo la

CTP di Roma) ovvero sospensiva (come sembrerebbe invece sia stato ritenuto
dai verbalizzanti nel PVC su cui è fondato il diniego di rimborso: cfr. pag. 11 e 16-17
ricorso) della efficacia del contratto ex art. 1353 c.c., essendosi limitato il

Giudice di merito ad affermare la equazione “mancata prova della
prestazione della garanzia” = “mancato perfezionamento del negozio ” (e
dell’effetto traslativo). In assenza di tale indispensabile attività
interpretativa della comune volontà negoziale delle parti che, come è dato
rilevare, ha avuto per oggetto nello specifico -diversamente da quanto vuol far
credere la parte ricorrente- non la prestazione principale (pagamento del

prezzo), ma l’adempimento della obbligazione accessoria di garanzia, la
statuizione della sentenza di appello per cui il negozio di trasferimento non
si sarebbe perfezionato in difetto di prova del rilascio della garanzia, si
palesa del tutto apodittica in quanto priva del necessario referente
normativo, tanto più in considerazione della esegesi sistematica che
avrebbero richiesto le altre disposizioni contrattuali evidenziate dalla parte
ricorrente (l’art. 2 denotava la comune intenzione di disporre con immediata
efficacia l’effetto traslativo; l’art. 5 disponeva il contestuale subentro della
cessionaria nel preesistente contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo
bene oggetto della compravendita),

propedeutica alla sussunzione della

fattispecie nello schema normativo ad essa ritenuto appropriato.
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C . est.
Stefa1b Olivieri

risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (con l’ovvio corollario che, in mancanza di

d) non è chiaro quale effetto giuridico (mancato perfezionamento della
cessione di contratto; condizione sospensiva dell’assenso della parte
contraente ceduta ex art. 1406 c.c.) i Giudici territoriali abbiano inteso far
conseguire alla mancata prova della approvazione della assemblea dei soci
FEDIT s.r.l. della modifica della clausola di garanzia prevista nella lettera

l’assenso di FEDIT alla cessione del contratto di compravendita in cui
sarebbe subentrata quale cessionaria Paese Italia s.r.1.: se infatti si dovesse
ipotizzare un mancato perfezionamento della “cessione del contratto” di
compravendita, si dovrebbe allora ritenere che la fattura emessa da PubliEditor s.r.l. nei confronti di Paese Italia s.r.l. è rappresentativa di una
operazione “oggettivamente” inesistente, con inevitabile ricaduta sul diritto
al rimborso dell’imposta fatturata, da quest’ultima ceduto alla società
attuale ricorrente.
Indipendentemente dalla considerazione che precede, anche in questo
caso, tuttavia, è difettata completamente da parte dei Giudici di merito
qualsiasi indagine ermeneutica del contenuto negoziale della predetta
lettera 27.1.1994, trasmessa da PUBLI EDITOR e restituita da FEDIT con
assenso alla cessione del contratto ed anche al patto modificativo della
garanzia (venendo sostituita la polizza fidejussoria o bancaria a prima richiesta, con
le polizze fidejussorie rilasciate “pro quota” dai singoli soci di PAESE ITALIA) con

la specificazione inerente alla garanzia che “quest’ultima modifica sarà
sottoposta all’esame ed all’approvazione dell’assemblea dei soci di
FEDIT’ (cfr. ricorso pag. 28-29). La CTR laziale si è infatti limitata ad
istituire una apodittica equiparazione tra omessa approvazione
dell’assemblea FEDIT e mancato perfezionamento od inefficacia del
contratto di compravendita, non tenendo affatto conto, da un lato, alla
valida espressione del consenso previsto dall’art. 1406 c.c. per la
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Cons. t.
Stefano 1ivieri

del 27.1.1994 con la quale Publi-Editor s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto

sostituzione della parte cessionaria (che deve essere tenuto distinto dalla
manifestazione di consenso -contestualmente espressa nella lettera- in al patto
modificativo concernente la garanzia), e dall’altro della irrilevanza -tanto sul
momento perfezionativo del negozio, quanto sul trasferimento del diritto di proprietà
della testata giornalistica- della mancata approvazione da parte dell’assemblea

FEDIT del patto modificativo della clausola del contratto di compravendita,

“ratione temporis” – applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del
rinvio operato dall’art. 2487co2 c.c.-, volto a tutelare la buona fede dei terzi
nella validità degli atti compiuti dagli organi della società con la quale
vengono in relazione, rimette pur sempre alla parte interessata -idest alla
società- l’iniziativa volta ad eccepire la estraneità dell’atto all’oggetto
sociale ovvero il superamento dei limiti imposti dallo statuto o dall’atto
costitutivo al potere rappresentativo (subordinata alla prova che i terzi abbiano
intenzionalmente agito in danno della società), con la conseguenza che in difetto

della ridetta eccezione o comunque in mancanza di contestazioni in ordine
alla cessione di contratto da parte del contraente ceduto FEDIT s.r.1., ed
anzi in presenza di un comportamento per “facta concludentia” del tutto
opposto (avendo FEDIT s.r.l. emesso la fattura nei confronti di Paese Italia s.r.l.
subentrata nella compravendita in qualità di nuova cessionaria: come risulta dalla
stessa sentenza impugnata), i Giudici di appello, che non avrebbero comunque

potuto rilevare ex officio la eventuale violazione dei limiti statutari (tanto
più in assenza di esame del contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto),
sono incorsi nel vizio di “error juris” denunciato con il secondo motivo di
ricorso.

9. Se, pertanto, la sentenza impugnata risulta inficiata dai vizi di
legittimità indicati, in relazione alla soluzione delle questioni concernenti il
perfezionamento, la validità e la efficacia del contratto di compravendita,
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RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons t
Stefano livieri

atteso che la disposizione dell’art. 2384 comma 1 e 2 c.c. nel testo vigente

trova accoglimenti, nei limiti di seguito precisati, anche la censura mossa
con il terzo motivo di ricorso, con il quale la società deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 6co4 e 30 Dpr n. 633/1972, avendo i Giudici di
merito disconosciuto la fattura n. 3/94 emessa da PUBLI EDITOR nei
confronti di PAESE ITALIA quale unico fatto costitutivo del diritto al
rimborso IVA indipendentemente dall’avvenuto pagamento del prezzo e

La società invoca al riguardo la disposizione dell’art. 6 comma 4 secondo
cui anche nel caso in cui la operazione non può ancora ritenersi “effettuata”
in mancanza dell’evento considerato a tal fine rilevante dalle norme fiscali
(per le cessioni di beni immobili, la stipula del contratto; per le cessioni di beni
mobili, la consegna o la spedizione; per le prestazioni di servizi, il pagamento del
corrispettivo -salvi casi specifici diversamente regolati-), tuttavia se sia stata

egualmente emessa fattura , o sia stato già pagato in tutto od in parte il
corrispettivo,

“l’operazione si considera effettuata, limitatamente

all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura od a quella del
pagamento…”.

10. La CTR laziale ha ritenuto irrilevante la emissione della fattura
utilizzata ai fini del rimborso, in quanto mancava la prova del
“perfezionamento” del contratto di compravendita, evidentemente
intendendo richiamare le argomentazioni precedentemente svolte nella
propria motivazione in ordine agli effetti impeditivi della costituzione e
della validità del negozio attribuiti all’inadempimento delle obbligazione
contrattuali (pagamento residuo prezzo; prestazione delle garanzie).
Appare evidente che , anche sul piano strettamente inerente il diritto
tributario, la statuizione della sentenza impugnata pecca in difetto, atteso
che, se il mero inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di
compravendita, come si è già precisato al punto n. 8 della presente
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RG n. 1609/2008
ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons st.
Stefano flivieri

dalla prestazione delle garanzie previste nel contratto (di compravendita).

motivazione, deve ritenersi “ex se” insufficiente a ritenere “oggettivamente
inesistente” la operazione economica rappresentata in fattura, sicché al
sentenza di appello incorre nella censura denunciata, d’altro canto non può
condividersi neppure l’assunto difensivo secondo cui il diritto al rimborso
dell’IVA ha natura meramente cartolare in quanto esercitabile in base al

11. Se non è dubbio che le disposizioni degli artt. 19, 21 e 30 del Dpr n.
633/72 (che si adeguano alle norme comunitarie del sistema armonizzato dell’IVA
di cui alla Sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17.5.1977 e succ. mod., applicabile
ratione temporis) impongono al soggetto passivo che intende conseguire la

detrazione IVA od il rimborso d’imposta, di documentare il credito
mediante la fattura in cui viene liquidata l’imposta, occorre altresì rilevare
che, come più volte affermato dalla Corte di giustizia e da questa Corte (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1950 del 30/01/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 735 del
19/01/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 12802 del 10/06/2011), il possesso della

fattura, formalmente regolare, costituisce condizione necessaria ma non

sufficiente per conseguire il diritto alla detrazione/rimborso, non essendo
dato prescindere dalla necessaria corrispondenza tra la rappresentazione
documentale -espressa nella fattura- e la effettiva realtà del fenomeno
economico sottostante, assunto come fatto generatore di imposta (cfr. Corte
giustizia sentenza 3.12.1989 in causa C-342/87, Genius Holding BV, punti 15-19

che ha puntualizzato come “l’esercizio del diritto di detrazione non si estende
all’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata in fattura”,
confermata dalle sentenze della Corte di giustizia in data 19 settembre 2000, causa
C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel, punto 53, in data 6 novembre 2003,
cause riunite da C-78/02 a C-80/02, Karageorgou e a, in data 15.3.2007 in causa
C-30/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH). Ne consegue che il diritto di

credito al rimborso va negato le volte in cui il soggetto passivo non abbia
versato l’IVA cui era tenuto (operazioni attive) o non è stato chiamato a
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ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Coni. t.
Stefano livieri

possesso di un titolo “astratto” (la fattura).

pagare in rivalsa (operazioni passive), ovvero in ogni caso in cui si contesti
la inesistenza soggettiva od oggettiva della operazione sottostante la fattura
emessa: tanto in applicazione del principio ribadito dal Giudice di
Lussemburgo secondo cui gli operatori non possono avvalersi dei vantaggi
o benefici previsti dall’ordinamento comunitario esercitando i diritti loro

12. Da quanto sopra deriva la necessità che il Giudice del rinvio in
applicazione dei principi di diritto richiamati verifichi se, alla stregua degli
atti negoziali e dei documenti che risultino ritualmente acquisiti al giudizio,
le vicende attinenti alla esecuzione del contratto di compravendita
unitamente considerate alle modalità attuative della “cessione di contratto”
denotino o meno un complesso indiziario dotato dei requisiti previsti
dall’art. 2729 c.c. dimostrativo della reale intenzione delle parti di non
realizzare la operazione di compravendita (simulazione assoluta) e quindi
una cessione di tale contratto oggettivamente inesistente, in tal caso
soltanto potendo ritenersi legittimo il diniego al rimborso del credito
d’imposta opposto dalla Agenzia fiscale resistente.

13.

In conclusione il ricorso della società contribuente deve essere

accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria della regione Lazio che,
attenendosi ai principi di diritti richiamati ai punti 8 lett. a) ed 11 della
presente motivazione, dovrà procedere a nuovo esame, liquidando all’esito
anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :

16
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ric. ASCA s.p.a. c/Ag.Entrate

Cons est.
Stefano livieri

riservati in modo abusivo o fraudolento.

,SENTED .EGISTRALK)*
Al SENSI DL
N, 5
N. 131 TAb. ALL.

MATERIA TUO UTAM
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Lazio che, attenendosi
ai principi di diritti) richiamati ai punti 8 lett. a) ed 11 della presente
motivazione, dovrà procedere a nuovo esame, liquidando all’esito anche le
spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 22.4.2013

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