Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2492 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25632-2011 proposto da:

I.S. S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già BANCO AMBROSIANO

VENETO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. – UNICREDITO GESTIONE CREDITI

S.P.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso l’avvocato GENNARO

UVA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ANGELINI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. CATALANO, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. UVA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata nel settembre 2004, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda proposta da Mediovenezie Banca s.p.a. nei confronti di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. quale garante per fideiussione prestata il 17.5.1993 delle obbligazioni assunte da IDIM s.p.a. nei confronti della attrice con due contratti di finanziamento stipulati il (OMISSIS). Domanda diretta ad ottenere il pagamento di somma corrispondente agli interessi (detratto quanto già corrisposto dalla convenuta a seguito di escussione della garanzia) maturati sulle rate scadute alla data della domanda stessa, oltre agli interessi successivi. Il tribunale condannava la convenuta al pagamento della somma, determinata con l’ausilio di consulenza tecnica contabile d’ufficio, di Lire 707.274,05 oltre interessi di mora nella misura convenzionale del 18% maturati dal pagamento del capitale (10.5.1996) sino alla data della domanda (20.5.1997).

L’appello proposto da Intesa Gestione Crediti s.p.a. (in rappresentanza di Banca Intesa s.p.a., succeduta al Banco Ambrosiano Veneto), resistito da Unicredito Gestione Crediti Banca (già Mediovenezie Banca) s.p.a., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 11 marzo 2011.

La corte veneziana, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato: a) le doglianze, proposte con il secondo e quarto motivo di appello, relative alla esclusione della necessità di fissazione dell’importo massimo garantito, in applicazione dell’art. 1938 c.c., ad una garanzia avente ad oggetto una obbligazione futura, quantomeno con riferimento al debito per interessi (oltre che per spese ed oneri tributari); debito che, in base ad una interpretazione del tenore letterale della fideiussione, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto non compreso nel limite di 3 miliardi di Lire fissato nel testo; b) la doglianza, proposta con il quinto motivo, relativa al recepimento acritico in sentenza delle risultanze di una consulenza d’ufficio che faceva inammissibilmente riferimento a documentazione non acquisita al processo (piani di ammortamento, scritture contabili e capitolato attinenti ai contratti di finanziamento in questione), seguendo i conteggi del consulente tecnico di parte attrice. Quanto alle prime doglianze, ha ritenuto che nessuna obbligazione futura – o condizionata – sia stata garantita con la fideiussione in esame, nè quanto agli importi dei finanziamenti (che risultano solo prelevati in data successiva alla stipula della fideiussione) nè quanto agli interessi corrispettivi pattuiti o a quelli moratori: i primi regolati compiutamente nei contratti di finanziamento per tutta la durata del mutuo e comunque dovuti secondo le scadenze fissate, i secondi eventuali e quindi non quantificabili a priori dalle parti bensì a posteriori ma secondo parametri precostituiti. Proprio per questa ragione, ha aggiunto, la eventuale previsione di un limite massimo di garanzia comprensivo anche di interessi di ogni specie e di spese – anche giudiziarie -, oneri tributari ed altri accessori doveva essere, nella lettera di fideiussione, espressamente indicata, là dove il testo del contratto limita la garanzia a Lire 3 miliardi “in linea capitale, pari al 29,25% dell’importo dei finanziamenti” e in separato paragrafo prevede l’estensione della garanzia stessa agli interessi “sul capitale garantito” nonchè alle spese, oneri e accessori; sì che rettamente il tribunale aveva, alla luce delle norme di ermeneutica contrattuale, ravvisato nella specie una disposizione pattizia che non viola alcun principio di ordine pubblico e comporta soltanto l’assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio derivante dalla inadempienza del debitore principale, che peraltro egli ben avrebbe potuto contenere surrogandosi al creditore.

Quanto poi alla seconda doglianza, la corte distrettuale ha escluso che la mancanza dei piani di ammortamento, delle scritture contabili e del capitolato attinenti ai contratti di finanziamento in questione possano aver costituito una lacuna tale da impedire al c.t.u. di pervenire comunque alla ricostruzione del credito attoreo sulla base delle disposizioni contrattuali, che sono esaurienti sia quanto alla previsione degli elementi che regolano il piano di ammortamento (tasso di interesse annuo, applicato semestralmente in vía posticipata), sia quanto alla frequenza ed alla composizione delle rate di rimborso (numero 17 rate, semestrali, comprensive di interessi posticipati al tasso definito in contratto), avendo d’altra parte il tribunale sottratto dal debito complessivo l’importo della commissione rapportata da entrambi i contratti di finanziamento al (non acquisito) capitolato.

Contro tale sentenza Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste Unicredit Credit Management Bank s.p.a. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1942 c.c. e della L. n. 175 del 1991, art. 5 nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, dolendosi dell’affermazione che nella specie la fideiussione non garantiva obbligazioni future o condizionate. In particolare, sulla premessa che, secondo quanto la stessa sentenza considera (applicando nella specie le norme della L. n. 175 del 1991 in tema di anatocismo legale), i finanziamenti in questione siano da ricondurre al genus del contratto di credito fondiario – come per l’appunto regolato dalla L. n. 175 del 1991 (prima che fosse abrogata dal T.U.B. di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, qui inapplicabile) -, la ricorrente argomenta: 1) che tale contratto consta di una promessa di mutuo, dalla quale nasce un obbligo di consegna delle somme da dare a mutuo, obbligo che è condizionato dalla legge ad una serie di eventi (anche nel caso in esame, per una serie di clausole apposte nei contratti di fmanziamento); 2) che solo dalla consegna deriva l’obbligo restitutorio (contratto reale); 3) che pertanto non può negarsi la natura condizionale del contratto stesso, e quindi – sostiene – l’applicazione dell’art. 1938 c.c., con la necessità di previsione di un importo massimo garantito. Aggiunge che, in ogni caso, l’esclusione della natura condizionata dei contratti di finanziamento sarebbe viziata da insufficiente motivazione, specie con riferimento alle varie condizioni nella specie apposte dalle clausole dei contratti sottoscritti dalle parti.

Tali doglianze sono infondate.

L’art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del 1992, art. 10 prevede la necessità di indicazione dell’importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche “obbligazioni condizionali o future”, fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) “con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”: ove “quest’ultimo caso” non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l’appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciò del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato L. n. 154, art. 10 che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l’obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell’importo massimo garantito.

Ne deriva, in primo luogo, che non è decisiva – ai fini della prospettata nullità della fideiussione – la affermazione della corte di merito sulla natura non condizionata degli obblighi assunti nella specie dalla debitrice principale con i contratti di finanziamento, garantiti con la fideiussione in questione. D’altra parte, la corte stessa ha anche precisato che l’obbligazione principale relativa al pagamento degli interessi non poteva considerarsi, al momento della fideiussione, obbligazione futura, e tale valutazione non merita censura in diritto, considerando il senso da attribuirsi a tale nozione ai fini della necessità della indicazione imposta dall’art. 1938. Che, come si è detto, trova la sua ratio nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione c.d. omnibus. Laddove nel diverso caso in esame la garanzia fideiussoria – come puntualmente evidenziato nella sentenza in esame – non faceva riferimento ad alcuna operazione futura, bensì a due operazioni di finanziamento ben determinate (e già pattuite dal creditore con il debitore principale), anche con riguardo agli interessi corrispettivi dovuti ed agli eventuali interessi moratori, il cui ammontare, in caso di ritardo nella restituzione dei finanziamenti, sarebbe stato calcolato sulla base di parametri predeterminati. Rettamente dunque la corte di merito ha escluso la applicabilità nella specie della disposizione inderogabile dell’art. 1938 c.c., anche con riguardo alla garanzia dell’obbligazione principale di pagamento degli interessi; ed ha quindi interpretato – senza ricevere sul punto alcuna censura specifica – la volontà legittimamente manifestata dalle parti nel senso di riferire al solo pagamento del capitale l’importo massimo garantito.

In tale contesto – diverso si ripete da quello della fideiussione c.d. omnibus cui fa riferimento Cass. n. 3805/2004 – neppure il richiamo al disposto dell’art. 1942 c.c.appare pertinente, perchè qui l’estensione, che la norma dispone, della garanzia fideiussoria al pagamento degli interessi ed agli altri accessori risulta già precisata espressamente in altra clausola della fideiussione, e non può valere ad estendere alla garanzia relativa a tale obbligazione accessoria un obbligo di fissazione del limite massimo che non vale neppure per la garanzia di pagamento del capitale.

2. Le esposte ragioni di infondatezza del primo motivo di ricorso si mostrano idonee ad assorbire il secondo motivo, subordinato, con il quale la ricorrente chiede che, ove si neghi la qualificazione in termini di mutuo fondiario dei finanziamenti in questione, si escluda l’applicabilità a tali contratti dell’anatocismo ex lege. Il motivo deve considerarsi assorbito perchè la suddetta qualificazione, peraltro non negata dalla sentenza d’appello nè priva di fondamento, non conduce comunque – come detto – alle conclusioni prospettate in ricorso.

3. Nè merita accoglimento la denuncia del vizio di insufficiente motivazione sulla misura degli interessi addebitati alla ricorrente secondo il calcolo eseguito dal consulente tecnico d’ufficio senza disporre di documenti (piani di ammortamento, scritture contabili e capitolato) che la ricorrente ritiene indispensabili. Invero, il contrario accertamento di fatto, motivatamente espresso dalla corte di merito nella sentenza impugnata, circa la non indispensabilità di quei documenti ai fini del calcolo degli interessi dovuti non è sindacabile in questa sede di legittimità, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza procedere ad un riesame complessivo delle risultanze probatorie in atti evidentemente estraneo alla verifica di legittimità riservata a questa corte.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio, in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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