Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2492 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

rappresentante legale della Società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato,

Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio

eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

Z.S., rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Rossi,

con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via XX

Settembre n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2020 della Corte di appello di Venezia,

depositata il 15 aprile 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’ing. Z.S. alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2005;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo notificato al contribuente solo in data 21 giugno 2011, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 20 giugno 2006, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che nella dichiarazione erano stati comunque indicati i redditi professionali;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’ing. Z.S. ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

6.e’ stata depositata memoria nell’interesse dell’ing. Z..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n. 15 luglio 2011, n. 111, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6-L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall’I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo, considerato che il contribuente ha comunque provveduto ad indicare i proventi professionali nella dichiarazione dei redditi, dovendosi, quindi, escludere la configurabilità di un impedimento assoluto, non sormontabile con i normali controlli;

4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA